CASS
Sentenza 23 marzo 2023
Sentenza 23 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2023, n. 12151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12151 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da TO EN nato a [...] il [...]; avverso ia sentenza del 0R/03/2022 della corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni presentate dal difensore dell'imputato, avv. to Nucci UR che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 7 marzo 2022 confermava la sentenza del tribunale di Cosenza con la quale TO EN era stato condanato in relazione al reato ex art. 73 del DPR 309/90 per avere detenuto cocaina ed eroina a fini di spaccio. ; Penale Sent. Sez. 3 Num. 12151 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/02/2023 2. Avverso la predetta sentenza, TO EN, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione sollevando due motivi di impugnazione. 2. Rappresenta, con il primo, i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., Si osserva che le conclusioni del Procuratore Generale sarebbero state inoltrate al difensore solo in data 1 marzo 2022 alle 18.22, e le conclusioni del difensore erano state trasmesse per via telematica il primo marzo 2022 alle ore 18.39. Quindi, diversamente da quanto sostenuto in sentenza dalla Corte di appello, la difesa avrebbe ritualmente depositato le sue conclusioni, e si tratterebbe delle uniche conclusioni tempestivamente inoltrate. Pertanto, si lamenta la mancata considerazione delle considerazioni di cui alla memoria inviata dalla difesa. Che comprendeva una eccezione di nullità, cui non vi sarebbe stata risposta, per omessa notifica al difensore di fiducia dell'atto di citazione. Che avrebbe avuto come conseguenza ulteriore l'attivazione del difensore circa l'avvenuta fissazione della udienza di appello e, a fronte di risposta scritta dalla cancelleria della corte di appello, lo stesso avrebbe predisposto secondo una tempistica contingentata la redazione di motivi aggiunti. Nella predetta memoria si sarebbe anche eccepita l'omessa tempestiva notifica delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, ancorchè nei soli confronti di uno dei difensori di fiducia. 3. Con il secondo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. La corte di appello non si sarebbe pronunziata sulla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato, di cui all'atto di appello e ai motivi nuovi e aggiunti, pur trattandosi di dichiarazioni rilevanti nel corpo della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dà luogo alla necessaria, preliminare verifica, della avvenuta dimostrazione, da parte del ricorrente, della prova della effettuata trasmissione delle conclusioni difensive, nell'ambito dell'intervenuto giudizio di appello cd. "cartolare". In proposito, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 della L. 176/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19., le conclusioni trasmesse per via 2 telematica dalla Procura Generale nell'ambito del cd. giudizio penale di appello "cartolare" sono inviate, dalla cancelleria della medesima corte, anche esse per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto citato, come convertito. Tale disposizione deve esse considerata, quanto alla prova dell'invio delle predette conclusioni, in correlazione con l'art. 24 comma 5 della medesima legge di conversione, ai sensi del quale "ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi', all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto, con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza". Si tratta, invero, di una previsione che, con riguardo al processo penale, tiene conto dello stato del relativo statuto telematico all'epoca delle comunicazioni in questione, invero estraneo a forme di immediata e presunta conoscenza, in capo direttamente alla persona fisica del giudice (in composizione monocratica o collegiale) degli atti trasmessi per via telematica, in relazione ai processi affidatigli - in qualità di destinatario di un indirizzo di posta elettronica personale, espressamente disciplinato quale possibile fonte 'di cognizione di quanto inviatogli -. Cosicchè, il legislatore ha ritenuto insufficiente, sul piano della prova della avvenuta comunicazione al giudice di appello penale, delle conclusioni finali da parte della difesa, la ricezione di "avvenuta consegna" proveniente dal sistema telematico di trasmissione e ricezione. Stabilendo, piuttosto, la necessità, altresì, che la cancelleria rediga una "attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata", individuandola quale unica forma realmente dimostrativa del tempestivo ed effettivo invio dell'atto difensivo, in esame in questa sede. In assenza, come nel caso di specie, di tale insostituibile attestazione, le censure incentrate sulla mancata considerazione di conclusioni inviate telematicamente dalla difesa - relative sia ad una eccezione di nullità, cui non vi sarebbe stata risposta, per omessa notifica al difensore di fiducia dell'atto di citazione, sia alla omessa tempestiva notifica delle conclusioni scritte del 3 Procuratore Generale - sono conseguentemente inammissibili. Del resto e per completezza, a ben vedere la questione inerente la comunicazione della fissazione della udienza risulta superata dalla circostanza per cui la difesa, comunque informatasi, si è attivata anche a suo dire depositando memoria, laddove quanto alla comunicazione, ritenuta non tempestiva, delle conclusioni del Procuratore Generale, essa non appare espressamente sanzionata con individuazione di un termine perentorio. 2. Quanto al secondo motivo, inerente la mancanza di motivazione in ordine alla questione, già sollevata con atto di gravame, riguardante la inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, siccome non sottoscritte dal medesimo in verbale, esso è infondato. Posto che si tratta di questione giuridica, occorre preliminarmente ricordare, al riguardo, che le argomentazioni giuridiche delle parti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione, quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). Ebbene, questa Corte condivide l'indirizzo, che appare prevalente, nonchè validamente ed articolatamente argomentato, per cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione, e sia che si tratti di dichiarazioni riportate nell'informativa di polizia giudiziaria che di affermazioni oggetto di annotazione o relazione di servizio (Sez. 3, n. 15798, del 30/4/2020, Rv. 279422; Sez. 1, 15197 del 08/1/2019, Rv. 279125; Sez. 4, n. 45582, del 28/10/2021, n.m; Sez. 1, n. 36842, del 14/4/2021, n.m.; Sez. 1, n. 28975, del 22/4/202: mm.; Sez. 2, n. 16382, del 18/3/2021, n.m.; Sez. 2, n. 47580 del 23/09/2016, Rv. 268509; Sez. 5, n. 13917 del 16/0 2/2017, Rv. 269598; sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Rv. 261093-01; Sez. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Rv. 243734-01; Sez. 1, n. 440 del 03/02/1993, Rv. 193323-01; Sez. 5, 18/06/1991, Rv. 188040-01, Sez. 6, n. 51503 del 11/10/2018, F., Rv. 274155-01, e Sez. 3, n. 5777 del 17/01/2014, Rv. 258916-01). 4 In particolare, appaiono particolarmente persuasive le argomentazioni a supporto della tesi suidicata anche nella parte - qui di interesse - volta ad escludere la rilevanza della sottoscrizione delle dichiarazioni in parola da parte dell'interessato, ai fini della loro utilizzabilità. E' in proposito condivisibile il rilievo, già espresso da questa Suprema Corte (Sez. 3 - , n. 15798 del 30/04/2020 Rv. 279422 - 01), per cui la redazione del verbale inerente le spontanee dichiarazioni nelle forme di cui all'art. 373 cod. proc. pen., imposta dall'art. 357, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., non è prescritta a pena di nullità e quindi, tale sanzione, in forza del principio generale di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., non è applicabile. In altri termini, la legge non prevede alcuna nullità espressa in caso di omessa redazione del verbale nelle ipotesi previste dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen. Né la situazione appena descritta risulta sussumibile nelle fattispecie previste dall'art. 178 cod. proc. pen.; in particolare, le disposizioni relative alla redazione del verbale con riguardo a dichiarazioni di una persona informata sui fatti o di un coindagato o indagato in sede di indagini preliminari non sembrano qualificabili nemmeno come concernenti «l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato», anche perché si riferiscono ad un soggetto diverso da questo, ed in relazione ad una escussione che avviene fisiologicamente al di fuori del contraddittorio. Risulta poi da escludere che la mancata verbalizzazione dia luogo ad una inutilizzabilità. Posto, invero, che nemmeno le decisioni affermative della tesi della inutilizzabilità, sostengono che alle dichiarazioni rese in fase di indagini alla polizia giudiziaria sia applicabile la disciplina relativa alla testimonianza di cui all'art. 194 e ss. cod. proc. pen., in quanto, come puntualmente rilevato da diverse pronunce, tale regolamentazione attiene alle dichiarazioni rese in dibattimento (o nell'incidente probatorio), va altresì rilevato che non sembra persuasivo nemmeno ipotizzare una violazione del divieto di cui all'art. 191 cod. proc. pen., non trattandosi di prova acquisita in violazione dei divieti di legge, bensì di prova documentata con modalità diverse da quelle specificamente previste dalla legge. Quando il legislatore ha inteso imporre una ben precisa e specifica modalità di documentazione dell'atto a pena di inutilizzabilità della prova, lo ha fatto espressamente (art. 141-bis cod. proc. pen.). Da un lato, la contraria soluzione implicherebbe l'adozione di un'interpretazione molto estesa e dai confini non facilmente definibili, della proibizione posta dall'art. 191 cod. proc. pen., in quanto essa presupporrebbe, da un punto di vista logico e sistematico, non solo l'inclusione, tra i «divieti stabiliti dalla legge», anche dei divieti impliciti, ma, ulteriormente, ed in aggiunta, l'ascrizione, tra i divieti impliciti, di tutte le disposizioni riguardanti le forme degli atti. Dall'altro, poi, la 5 soluzione in questione sembra eccessiva e sproporzionata se si considera che, nell'ambito della disciplina generale sui verbali, la nullità è prefigurata, salvo diverse e particolari disposizioni di legge, soltanto «se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto» (art. 142 cod. proc. pen.), ma non anche per l'ipotesi di mancata sottoscrizione delle persone intervenute, pur essendo questo adempimento espressamente previsto, nel medesimo Titolo III del Libro II del Codice di rito, per i verbali diversi da quelli relativi al dibattimento (art. 137 cod. proc. pen.). Deve invero osservarsi, come perspicuamente rappresentato di recente da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 12534 del 2022, n.m.), che occorre piuttosto distinguere il "fatto-prova" (le dichiarazioni) dal "documento-prova" (il verbale o l'annotazione); quando l'esistenza del fatto-prova (sostanza) non è condizionata (né imposta dal legislatore, ai fini della sua utilizzazione) dalle modalità della sua verbalizzazione (forma), non v'è ragione alcuna per escludere il fatto-prova dalla platea degli atti utilizzabili dal giudice ai fini della decisione. L'utilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria ai sensi del settimo comma dell'art. 350 cod. proc. pen. è condizionata al sol fatto che siano, appunto, spontanee: è questo il fatto processuale che determina l'utilizzabilità (limitata) della prova. L'autonoma verbalizzazione di tali dichiarazioni e la sottoscrizione del relativo verbale costituiscono indice di maggiore certezza dell'esistenza del requisito, ma non si vede perché tale requisito debba essere escluso in radice per il sol fatto che delle dichiarazioni e della loro spontaneità dia atto un pubblico ufficiale in verbale fidefacente la cui falsità (ideologica) è severamente punita (art. 479, cpv., cod. pen.). La mancata autonoma verbalizzazione di tali dichiarazioni comporterà una più pregnante verifica della natura spontanea di tali dichiarazioni, senza precluderne per ciò solo l'utilizzo. Va quindi ribadito che la mancata redazione del verbale da parte della polizia giudiziaria per documentare le dichiarazioni raccolte in fase di indagini costituisce mera irregolarità, sempre che siano precisamente individuati il pubblico ufficiale che ha formato l'atto contenente tali dichiarazioni, e i soggetti da cui queste ultime provengono. La censura in esame pur a fronte di talune pronunzie in linea con la stessa, appare dunque infondata. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Giordano che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
lette le conclusioni presentate dal difensore dell'imputato, avv. to Nucci UR che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 7 marzo 2022 confermava la sentenza del tribunale di Cosenza con la quale TO EN era stato condanato in relazione al reato ex art. 73 del DPR 309/90 per avere detenuto cocaina ed eroina a fini di spaccio. ; Penale Sent. Sez. 3 Num. 12151 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: NOVIELLO GIUSEPPE Data Udienza: 15/02/2023 2. Avverso la predetta sentenza, TO EN, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per Cassazione sollevando due motivi di impugnazione. 2. Rappresenta, con il primo, i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen., Si osserva che le conclusioni del Procuratore Generale sarebbero state inoltrate al difensore solo in data 1 marzo 2022 alle 18.22, e le conclusioni del difensore erano state trasmesse per via telematica il primo marzo 2022 alle ore 18.39. Quindi, diversamente da quanto sostenuto in sentenza dalla Corte di appello, la difesa avrebbe ritualmente depositato le sue conclusioni, e si tratterebbe delle uniche conclusioni tempestivamente inoltrate. Pertanto, si lamenta la mancata considerazione delle considerazioni di cui alla memoria inviata dalla difesa. Che comprendeva una eccezione di nullità, cui non vi sarebbe stata risposta, per omessa notifica al difensore di fiducia dell'atto di citazione. Che avrebbe avuto come conseguenza ulteriore l'attivazione del difensore circa l'avvenuta fissazione della udienza di appello e, a fronte di risposta scritta dalla cancelleria della corte di appello, lo stesso avrebbe predisposto secondo una tempistica contingentata la redazione di motivi aggiunti. Nella predetta memoria si sarebbe anche eccepita l'omessa tempestiva notifica delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, ancorchè nei soli confronti di uno dei difensori di fiducia. 3. Con il secondo motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. La corte di appello non si sarebbe pronunziata sulla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee dell'imputato, di cui all'atto di appello e ai motivi nuovi e aggiunti, pur trattandosi di dichiarazioni rilevanti nel corpo della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo dà luogo alla necessaria, preliminare verifica, della avvenuta dimostrazione, da parte del ricorrente, della prova della effettuata trasmissione delle conclusioni difensive, nell'ambito dell'intervenuto giudizio di appello cd. "cartolare". In proposito, occorre rilevare che ai sensi dell'art. 23 bis comma 2 della L. 176/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19., le conclusioni trasmesse per via 2 telematica dalla Procura Generale nell'ambito del cd. giudizio penale di appello "cartolare" sono inviate, dalla cancelleria della medesima corte, anche esse per via telematica, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del decreto citato, come convertito. Tale disposizione deve esse considerata, quanto alla prova dell'invio delle predette conclusioni, in correlazione con l'art. 24 comma 5 della medesima legge di conversione, ai sensi del quale "ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi', all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto, con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza". Si tratta, invero, di una previsione che, con riguardo al processo penale, tiene conto dello stato del relativo statuto telematico all'epoca delle comunicazioni in questione, invero estraneo a forme di immediata e presunta conoscenza, in capo direttamente alla persona fisica del giudice (in composizione monocratica o collegiale) degli atti trasmessi per via telematica, in relazione ai processi affidatigli - in qualità di destinatario di un indirizzo di posta elettronica personale, espressamente disciplinato quale possibile fonte 'di cognizione di quanto inviatogli -. Cosicchè, il legislatore ha ritenuto insufficiente, sul piano della prova della avvenuta comunicazione al giudice di appello penale, delle conclusioni finali da parte della difesa, la ricezione di "avvenuta consegna" proveniente dal sistema telematico di trasmissione e ricezione. Stabilendo, piuttosto, la necessità, altresì, che la cancelleria rediga una "attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata", individuandola quale unica forma realmente dimostrativa del tempestivo ed effettivo invio dell'atto difensivo, in esame in questa sede. In assenza, come nel caso di specie, di tale insostituibile attestazione, le censure incentrate sulla mancata considerazione di conclusioni inviate telematicamente dalla difesa - relative sia ad una eccezione di nullità, cui non vi sarebbe stata risposta, per omessa notifica al difensore di fiducia dell'atto di citazione, sia alla omessa tempestiva notifica delle conclusioni scritte del 3 Procuratore Generale - sono conseguentemente inammissibili. Del resto e per completezza, a ben vedere la questione inerente la comunicazione della fissazione della udienza risulta superata dalla circostanza per cui la difesa, comunque informatasi, si è attivata anche a suo dire depositando memoria, laddove quanto alla comunicazione, ritenuta non tempestiva, delle conclusioni del Procuratore Generale, essa non appare espressamente sanzionata con individuazione di un termine perentorio. 2. Quanto al secondo motivo, inerente la mancanza di motivazione in ordine alla questione, già sollevata con atto di gravame, riguardante la inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato, siccome non sottoscritte dal medesimo in verbale, esso è infondato. Posto che si tratta di questione giuridica, occorre preliminarmente ricordare, al riguardo, che le argomentazioni giuridiche delle parti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge;
o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione, quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). Ebbene, questa Corte condivide l'indirizzo, che appare prevalente, nonchè validamente ed articolatamente argomentato, per cui sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che la persona sottoposta alle indagini abbia reso - in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui all'art. 64 cod. proc. pen. - alla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., purché emerga con chiarezza che la medesima abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione, e sia che si tratti di dichiarazioni riportate nell'informativa di polizia giudiziaria che di affermazioni oggetto di annotazione o relazione di servizio (Sez. 3, n. 15798, del 30/4/2020, Rv. 279422; Sez. 1, 15197 del 08/1/2019, Rv. 279125; Sez. 4, n. 45582, del 28/10/2021, n.m; Sez. 1, n. 36842, del 14/4/2021, n.m.; Sez. 1, n. 28975, del 22/4/202: mm.; Sez. 2, n. 16382, del 18/3/2021, n.m.; Sez. 2, n. 47580 del 23/09/2016, Rv. 268509; Sez. 5, n. 13917 del 16/0 2/2017, Rv. 269598; sez. 1, n. 33819 del 20/06/2014, Rv. 261093-01; Sez. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Rv. 243734-01; Sez. 1, n. 440 del 03/02/1993, Rv. 193323-01; Sez. 5, 18/06/1991, Rv. 188040-01, Sez. 6, n. 51503 del 11/10/2018, F., Rv. 274155-01, e Sez. 3, n. 5777 del 17/01/2014, Rv. 258916-01). 4 In particolare, appaiono particolarmente persuasive le argomentazioni a supporto della tesi suidicata anche nella parte - qui di interesse - volta ad escludere la rilevanza della sottoscrizione delle dichiarazioni in parola da parte dell'interessato, ai fini della loro utilizzabilità. E' in proposito condivisibile il rilievo, già espresso da questa Suprema Corte (Sez. 3 - , n. 15798 del 30/04/2020 Rv. 279422 - 01), per cui la redazione del verbale inerente le spontanee dichiarazioni nelle forme di cui all'art. 373 cod. proc. pen., imposta dall'art. 357, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., non è prescritta a pena di nullità e quindi, tale sanzione, in forza del principio generale di tassatività delle nullità di cui all'art. 177 cod. proc. pen., non è applicabile. In altri termini, la legge non prevede alcuna nullità espressa in caso di omessa redazione del verbale nelle ipotesi previste dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen. Né la situazione appena descritta risulta sussumibile nelle fattispecie previste dall'art. 178 cod. proc. pen.; in particolare, le disposizioni relative alla redazione del verbale con riguardo a dichiarazioni di una persona informata sui fatti o di un coindagato o indagato in sede di indagini preliminari non sembrano qualificabili nemmeno come concernenti «l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato», anche perché si riferiscono ad un soggetto diverso da questo, ed in relazione ad una escussione che avviene fisiologicamente al di fuori del contraddittorio. Risulta poi da escludere che la mancata verbalizzazione dia luogo ad una inutilizzabilità. Posto, invero, che nemmeno le decisioni affermative della tesi della inutilizzabilità, sostengono che alle dichiarazioni rese in fase di indagini alla polizia giudiziaria sia applicabile la disciplina relativa alla testimonianza di cui all'art. 194 e ss. cod. proc. pen., in quanto, come puntualmente rilevato da diverse pronunce, tale regolamentazione attiene alle dichiarazioni rese in dibattimento (o nell'incidente probatorio), va altresì rilevato che non sembra persuasivo nemmeno ipotizzare una violazione del divieto di cui all'art. 191 cod. proc. pen., non trattandosi di prova acquisita in violazione dei divieti di legge, bensì di prova documentata con modalità diverse da quelle specificamente previste dalla legge. Quando il legislatore ha inteso imporre una ben precisa e specifica modalità di documentazione dell'atto a pena di inutilizzabilità della prova, lo ha fatto espressamente (art. 141-bis cod. proc. pen.). Da un lato, la contraria soluzione implicherebbe l'adozione di un'interpretazione molto estesa e dai confini non facilmente definibili, della proibizione posta dall'art. 191 cod. proc. pen., in quanto essa presupporrebbe, da un punto di vista logico e sistematico, non solo l'inclusione, tra i «divieti stabiliti dalla legge», anche dei divieti impliciti, ma, ulteriormente, ed in aggiunta, l'ascrizione, tra i divieti impliciti, di tutte le disposizioni riguardanti le forme degli atti. Dall'altro, poi, la 5 soluzione in questione sembra eccessiva e sproporzionata se si considera che, nell'ambito della disciplina generale sui verbali, la nullità è prefigurata, salvo diverse e particolari disposizioni di legge, soltanto «se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto» (art. 142 cod. proc. pen.), ma non anche per l'ipotesi di mancata sottoscrizione delle persone intervenute, pur essendo questo adempimento espressamente previsto, nel medesimo Titolo III del Libro II del Codice di rito, per i verbali diversi da quelli relativi al dibattimento (art. 137 cod. proc. pen.). Deve invero osservarsi, come perspicuamente rappresentato di recente da questa Suprema Corte (Sez. 3, n. 12534 del 2022, n.m.), che occorre piuttosto distinguere il "fatto-prova" (le dichiarazioni) dal "documento-prova" (il verbale o l'annotazione); quando l'esistenza del fatto-prova (sostanza) non è condizionata (né imposta dal legislatore, ai fini della sua utilizzazione) dalle modalità della sua verbalizzazione (forma), non v'è ragione alcuna per escludere il fatto-prova dalla platea degli atti utilizzabili dal giudice ai fini della decisione. L'utilizzabilità delle dichiarazioni spontaneamente rese alla polizia giudiziaria ai sensi del settimo comma dell'art. 350 cod. proc. pen. è condizionata al sol fatto che siano, appunto, spontanee: è questo il fatto processuale che determina l'utilizzabilità (limitata) della prova. L'autonoma verbalizzazione di tali dichiarazioni e la sottoscrizione del relativo verbale costituiscono indice di maggiore certezza dell'esistenza del requisito, ma non si vede perché tale requisito debba essere escluso in radice per il sol fatto che delle dichiarazioni e della loro spontaneità dia atto un pubblico ufficiale in verbale fidefacente la cui falsità (ideologica) è severamente punita (art. 479, cpv., cod. pen.). La mancata autonoma verbalizzazione di tali dichiarazioni comporterà una più pregnante verifica della natura spontanea di tali dichiarazioni, senza precluderne per ciò solo l'utilizzo. Va quindi ribadito che la mancata redazione del verbale da parte della polizia giudiziaria per documentare le dichiarazioni raccolte in fase di indagini costituisce mera irregolarità, sempre che siano precisamente individuati il pubblico ufficiale che ha formato l'atto contenente tali dichiarazioni, e i soggetti da cui queste ultime provengono. La censura in esame pur a fronte di talune pronunzie in linea con la stessa, appare dunque infondata. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2023.