Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 900
CGT2
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Decadenza dal diritto al rimborso

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha confermato la decisione del primo grado, ritenendo che l'istanza di rimborso fosse soggetta al termine di decadenza di 48 mesi ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602/1973, decorrente dalla data di operatività della ritenuta nel 2019. La Corte ha respinto le argomentazioni dell'appellante riguardo alla data di effettivo accredito della somma, basandosi sulla documentazione fornita e sulla delibera del CDA del Fondo Previdenza.

  • Rigettato
    Motivazione della sentenza impugnata

    La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata ampiamente rispettosa del principio del minimo costituzionale, rigettando la contestazione.

  • Rigettato
    Rilevazione d'ufficio della decadenza

    La Corte ha confermato che la decadenza può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli atti acquisiti al giudizio, rigettando la contestazione.

  • Rigettato
    Violazione del contraddittorio

    La Corte ha ritenuto infondata la deduzione, poiché la questione della decadenza era stata sollecitata dall'amministrazione e comunque il giudice può rilevarla d'ufficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 900
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 900
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo