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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 27/01/2026, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 900/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
TT ANNA RITA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1087/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliata presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11262/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7085/2025 depositato il
25/11/2025 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso avanzata dalla contribuente in data 2.5.2023 quanto all'importo trattenuto a titolo di Irpef dalla Amm.ne in misura eccedentaria rispetto a quello dovuto nella rimessa a tal uopo eseguita dal fondo di previdenza in relazione al pagamento della indennità aggiuntiva del trattamento di fine servizio dovuto ai sensi del dpr n. 1034/1984, tenuto conto del servizio lavorativo prestato dalla ricorrente quale dipendente. dapprima del
Ministero delle finanze, e successivamente, dell'Agenzia delle Entrate.
La parte rilevava che sull'importo di € 58.812,00 andava disposta l'esenzione pari al 26,04%, ammontante nel caso di specie ad € 15.314,64, a cui deve aggiungersi l'ulteriore riduzione prevista in relazione ai 39 anni di servizio prestato di cui € 309,87 per ogni anno di servizio per un totale di €
12.084,93 (309,87 x 39) di ulteriore franchigia dall'imposizione fiscale per un totale di € 27.399,57, costituente l'importo totale di esenzione.
L'imponibile tassabile al 23 % ammontava ad € 31.412,42 per cui l'importo dovuto a titolo di Irpef personale ammonterebbe a 7.224,86, laddove risultava calcolato in misura di € 13.526,76 con un differenziale non dovuto di €
6.301,90, che parte ricorrente chiedeva in restituzione.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate DP Napoli II, la
Corte di Giustizia di I Grado di Napoli, con la sentenza n. 11262 dell'11 luglio 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Dopo aver dato atto che l'istanza di rimborso era stata presentata in data 2.5.2023, e che era stato inoltrato il ricorso all'Amm.ne in data 17.11.2023, con successiva costituzione della ricorrente in data 15.2.2024, la Corte osservava che l'art. 21 (rubricato “Termine per la proposizione del ricorso”), comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 prescrive che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Il successivo comma 2 stabilisce che “il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lett. g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. A sua volta, il citato art. 19, comma 1, lett. g), stabilisce che “il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”.
Dal combinato disposto delle riportate disposizioni discendeva che:
- la domanda di rimborso o di restituzione di un tributo, e comunque di quanto pagato in quantità eccedente, deve essere presentata all'Amministrazione competente, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dalla disciplina di settore o, secondo la norma generale residuale di cui al comma 2 dell'art. 21, entro due anni dal pagamento;
- se a seguito della domanda il contribuente riceve dall'Ufficio un provvedimento esplicito di diniego, questo deve essere impugnato entro 60 giorni dal perfezionamento della sua notificazione;
- all'opposto, se l'Ufficio non risponde e sulla domanda si forma il silenzio rifiuto, questo non è impugnabile entro 60 giorni ma entro il termine di prescrizione;
difatti, per il contribuente inizia a decorrere il termine decennale della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., termine che decorre solo se e quando il diritto può essere fatto valere
(art. 2935 c.c.) e che è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma dell'art. 21 che, per l'appunto, prevede che l'istanza di rimborso si intende respinta quando sono trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione senza che l'Ufficio si sia pronunciato.
Il principio è, quindi, quello per cui, in caso di silenzio- rifiuto, il termine di prescrizione decorre da quando quest'ultimo si forma, cioè non dalla data dell'istanza ma alla scadenza dei 90 giorni successivi.
Nella fattispecie in esame risultava chiaramente che il ricorso non era procedibile ai sensi dell'art. 21 d.lgs.
546/1992 in quanto, tenuto conto della data di inoltro della istanza di rimborso, ovvero 2.5.2023 , considerati a seguire i 90 gg dal 2.5.2023, il ricorso è stato inoltrato e ricevuto da AE DP Napoli II in data 17.11.2023, oltre gli ulteriori 60 gg prescritti ex lege alla data dello scadere dei 90 gg.
In ogni caso (v. nota AE 91/2024) con riferimento alle indennità già corrisposte e integralmente assoggettate a tassazione, il termine per la presentazione delle istanze di rimborso è quello previsto dall'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale, ai commi 1 e 2, prevede che: «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».
Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo ovvero il 2019 come emerge dalla documentazione versata in atti.
Il ricorso andava dunque dichiarato inammissibile
Avverso questa sentenza propone appello la contribuente, cui resiste l'Ufficio con controdeduzioni che però sono riferite ad una diversa causa, sebbene involgente questioni analoghe, come si ricava sia dal diverso nominativo della controparte che del numero di ruolo generale.
Ritiene questa Corte di Giustizia che l'appello sia complessivamente infondato. Appaiono, infatti, destituite di fondamento sia le contestazioni che investono la completezza della motivazione della sentenza impugnata, atteso che la medesima risulta ampiamente rispettosa del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n.
8053/2014), e che non è fondata la contestazione circa il fatto che sia stata rilevata una decadenza senza attenersi alle indicazioni della controparte (e ciò in ragione del principio consolidato per cui la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, così ex multis Cass. Sez. 6, 26/09/2017, n. 22399).
Pertanto il rilievo della decadenza ben poteva avvenire d'ufficio e senza che fosse necessaria un'eccezione dell'amministrazione, rilevando sul punto unicamente la documentazione versata in atti, risultando prive di fondamento le deduzioni di parte appellante secondo cui non potrebbe ricavarsi alcuna prova dai CUD in quanto formati dalla stessa amministrazione, rilevando piuttosto che è la stessa pretesa restitutoria azionata a trovare fondamento nella documentazione fiscale predisposta dall'Ufficio, essendo del tutto generiche le contestazioni di inattendibilità della medesima.
Così come del pari è destituita di fondamento la deduzione circa la violazione del contraddittorio, in quanto, a prescindere dalla rilevabilità d'ufficio della decadenza, in ogni caso il rilievo era stato sollecitato dall'amministrazione,
e quindi si trattava di questione che era stata sottoposta all'attenzione delle parti, ben potendo, come detto, il giudice rilevare ex officio la sua ricorrenza, sempre che emergesse dagli atti di causa.
Quanto poi alle altre contestazioni, va osservato che effettivamente nella fattispecie, la richiesta di rimborso risulta soggetta, in ragione della causa che la parte individua come idonea a rendere non dovuta l'imposta indebitamente riscossa dall'Ufficio, alla previsione di cui all'art. 38 del DPR n. 602/1973, e quindi al termine di 48 mesi (In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, Cass. Sez. 6, 11/12/2019, n. 32309).
Poiché la parte assume che sia stata erroneamente determinata ab origine l'aliquota cui sottoporre a tassazione la somma percetta in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego, trattasi di allegazione di un'originaria non debenza dell'imposta, e quindi si applica il termine di 48 mesi.
Né può trovare accoglimento il motivo di censura dell'appellante, la quale ritiene che sia erronea l'affermazione di decadenza ai sensi dell'art. 38 del DPR n.
602/1973, avuto riguardo alla data in cui risulta definitivamente operata l'indebita trattenuta, in ragione dell'erronea determinazione dell'aliquota IRPEF.
Infatti, anche a voler ritenere ammissibile in questo grado, in quanto prova asseritamente ritenuta indispensabile, la produzione del mandato di pagamento n. 327 del 2019, tale documento appare però confermativo della riscontrata decadenza.
Parte appellante assume, erroneamente, che dal medesimo si evincerebbe che il pagamento è stato effettuato in data
27 maggio 2019, il che renderebbe tempestiva l'istanza di rimborso.
Tuttavia, sebbene il mandato rechi la data del 6 maggio
2019, dalla sua lettura si ricava che la determinazione finale dell'importo dovuto alla ricorrente, ed al netto dell'imposta dovuta, era avvenuta con delibera del CDA del Fondo
Previdenza dei dipendenti del Ministero delle Finanze del 16 aprile 2019, e che il versamento con accredito sul conto corrente della ex dipendente sarebbe avvenuto nei successivi 15 giorni, decorrenti, non già dall'emissione del mandato come assume erroneamente il difensore dell'appellante, ma dalla data della delibera, e cioè il 2 maggio 2019 (essendo il 1 maggio giorno festivo). Del tutto priva di spiegazione è la diversa data indicata dall'appellante del 27 maggio 2019, in assenza di dimostrazione che effettivamente la somma sia stata accreditata in tale data, e dovendosi invece dare credito a quanto emerge dal documento invocato dalla stessa appellante.
Avuto quindi riguardo a tale ricostruzione, risulta confermata la decorrenza del termine di quarantotto mesi alla data della presentazione dell'istanza di rimborso per cui
è causa, e la conseguente decadenza risulta essere stata correttamente accertata dalla sentenza appellata.
L'appello è pertanto rigettato, e le spese del grado meritano di essere compensate, anche alla luce del fatto che la costituzione dell'Ufficio è avvenuta con un atto riferito evidentemente ad una causa diversa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese.
Napoli, 19 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della
CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
CRISCUOLO MAURO, Relatore
TT ANNA RITA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1087/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliata presso
Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliata presso
Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11262/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 5 e pubblicata il 11/07/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA
2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7085/2025 depositato il
25/11/2025 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto avverso istanza di rimborso avanzata dalla contribuente in data 2.5.2023 quanto all'importo trattenuto a titolo di Irpef dalla Amm.ne in misura eccedentaria rispetto a quello dovuto nella rimessa a tal uopo eseguita dal fondo di previdenza in relazione al pagamento della indennità aggiuntiva del trattamento di fine servizio dovuto ai sensi del dpr n. 1034/1984, tenuto conto del servizio lavorativo prestato dalla ricorrente quale dipendente. dapprima del
Ministero delle finanze, e successivamente, dell'Agenzia delle Entrate.
La parte rilevava che sull'importo di € 58.812,00 andava disposta l'esenzione pari al 26,04%, ammontante nel caso di specie ad € 15.314,64, a cui deve aggiungersi l'ulteriore riduzione prevista in relazione ai 39 anni di servizio prestato di cui € 309,87 per ogni anno di servizio per un totale di €
12.084,93 (309,87 x 39) di ulteriore franchigia dall'imposizione fiscale per un totale di € 27.399,57, costituente l'importo totale di esenzione.
L'imponibile tassabile al 23 % ammontava ad € 31.412,42 per cui l'importo dovuto a titolo di Irpef personale ammonterebbe a 7.224,86, laddove risultava calcolato in misura di € 13.526,76 con un differenziale non dovuto di €
6.301,90, che parte ricorrente chiedeva in restituzione.
Nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate DP Napoli II, la
Corte di Giustizia di I Grado di Napoli, con la sentenza n. 11262 dell'11 luglio 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Dopo aver dato atto che l'istanza di rimborso era stata presentata in data 2.5.2023, e che era stato inoltrato il ricorso all'Amm.ne in data 17.11.2023, con successiva costituzione della ricorrente in data 15.2.2024, la Corte osservava che l'art. 21 (rubricato “Termine per la proposizione del ricorso”), comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992 prescrive che “il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato”. Il successivo comma 2 stabilisce che “il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'art. 19, comma 1, lett. g), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. A sua volta, il citato art. 19, comma 1, lett. g), stabilisce che “il ricorso può essere proposto avverso il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti”.
Dal combinato disposto delle riportate disposizioni discendeva che:
- la domanda di rimborso o di restituzione di un tributo, e comunque di quanto pagato in quantità eccedente, deve essere presentata all'Amministrazione competente, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dalla disciplina di settore o, secondo la norma generale residuale di cui al comma 2 dell'art. 21, entro due anni dal pagamento;
- se a seguito della domanda il contribuente riceve dall'Ufficio un provvedimento esplicito di diniego, questo deve essere impugnato entro 60 giorni dal perfezionamento della sua notificazione;
- all'opposto, se l'Ufficio non risponde e sulla domanda si forma il silenzio rifiuto, questo non è impugnabile entro 60 giorni ma entro il termine di prescrizione;
difatti, per il contribuente inizia a decorrere il termine decennale della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c., termine che decorre solo se e quando il diritto può essere fatto valere
(art. 2935 c.c.) e che è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma dell'art. 21 che, per l'appunto, prevede che l'istanza di rimborso si intende respinta quando sono trascorsi 90 giorni dalla data della sua presentazione senza che l'Ufficio si sia pronunciato.
Il principio è, quindi, quello per cui, in caso di silenzio- rifiuto, il termine di prescrizione decorre da quando quest'ultimo si forma, cioè non dalla data dell'istanza ma alla scadenza dei 90 giorni successivi.
Nella fattispecie in esame risultava chiaramente che il ricorso non era procedibile ai sensi dell'art. 21 d.lgs.
546/1992 in quanto, tenuto conto della data di inoltro della istanza di rimborso, ovvero 2.5.2023 , considerati a seguire i 90 gg dal 2.5.2023, il ricorso è stato inoltrato e ricevuto da AE DP Napoli II in data 17.11.2023, oltre gli ulteriori 60 gg prescritti ex lege alla data dello scadere dei 90 gg.
In ogni caso (v. nota AE 91/2024) con riferimento alle indennità già corrisposte e integralmente assoggettate a tassazione, il termine per la presentazione delle istanze di rimborso è quello previsto dall'articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il quale, ai commi 1 e 2, prevede che: «Il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare [...] istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento.
L'istanza di cui al primo comma può essere presentata anche dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata».
Pertanto, nel caso in esame, il termine di decadenza di 48 mesi per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dal giorno in cui la ritenuta è stata operata dal Fondo ovvero il 2019 come emerge dalla documentazione versata in atti.
Il ricorso andava dunque dichiarato inammissibile
Avverso questa sentenza propone appello la contribuente, cui resiste l'Ufficio con controdeduzioni che però sono riferite ad una diversa causa, sebbene involgente questioni analoghe, come si ricava sia dal diverso nominativo della controparte che del numero di ruolo generale.
Ritiene questa Corte di Giustizia che l'appello sia complessivamente infondato. Appaiono, infatti, destituite di fondamento sia le contestazioni che investono la completezza della motivazione della sentenza impugnata, atteso che la medesima risulta ampiamente rispettosa del principio del cd. minimo costituzionale della motivazione (Cass. S.U. n.
8053/2014), e che non è fondata la contestazione circa il fatto che sia stata rilevata una decadenza senza attenersi alle indicazioni della controparte (e ciò in ragione del principio consolidato per cui la decadenza del contribuente per il mancato rispetto dei termini fissati per chiedere il rimborso del tributo indebitamente versato, essendo prevista in favore dell'amministrazione finanziaria ed attenendo a situazione non disponibile, può essere rilevata d'ufficio anche in secondo grado, purché emerga dagli elementi comunque acquisiti agli atti del giudizio, così ex multis Cass. Sez. 6, 26/09/2017, n. 22399).
Pertanto il rilievo della decadenza ben poteva avvenire d'ufficio e senza che fosse necessaria un'eccezione dell'amministrazione, rilevando sul punto unicamente la documentazione versata in atti, risultando prive di fondamento le deduzioni di parte appellante secondo cui non potrebbe ricavarsi alcuna prova dai CUD in quanto formati dalla stessa amministrazione, rilevando piuttosto che è la stessa pretesa restitutoria azionata a trovare fondamento nella documentazione fiscale predisposta dall'Ufficio, essendo del tutto generiche le contestazioni di inattendibilità della medesima.
Così come del pari è destituita di fondamento la deduzione circa la violazione del contraddittorio, in quanto, a prescindere dalla rilevabilità d'ufficio della decadenza, in ogni caso il rilievo era stato sollecitato dall'amministrazione,
e quindi si trattava di questione che era stata sottoposta all'attenzione delle parti, ben potendo, come detto, il giudice rilevare ex officio la sua ricorrenza, sempre che emergesse dagli atti di causa.
Quanto poi alle altre contestazioni, va osservato che effettivamente nella fattispecie, la richiesta di rimborso risulta soggetta, in ragione della causa che la parte individua come idonea a rendere non dovuta l'imposta indebitamente riscossa dall'Ufficio, alla previsione di cui all'art. 38 del DPR n. 602/1973, e quindi al termine di 48 mesi (In tema di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall'origine; quando, invece, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento dell'imposta, è applicabile l'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, disposizione di carattere residuale e di chiusura del sistema, secondo cui l'istanza di rimborso può essere presentata entro due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione, Cass. Sez. 6, 11/12/2019, n. 32309).
Poiché la parte assume che sia stata erroneamente determinata ab origine l'aliquota cui sottoporre a tassazione la somma percetta in conseguenza della cessazione del rapporto di impiego, trattasi di allegazione di un'originaria non debenza dell'imposta, e quindi si applica il termine di 48 mesi.
Né può trovare accoglimento il motivo di censura dell'appellante, la quale ritiene che sia erronea l'affermazione di decadenza ai sensi dell'art. 38 del DPR n.
602/1973, avuto riguardo alla data in cui risulta definitivamente operata l'indebita trattenuta, in ragione dell'erronea determinazione dell'aliquota IRPEF.
Infatti, anche a voler ritenere ammissibile in questo grado, in quanto prova asseritamente ritenuta indispensabile, la produzione del mandato di pagamento n. 327 del 2019, tale documento appare però confermativo della riscontrata decadenza.
Parte appellante assume, erroneamente, che dal medesimo si evincerebbe che il pagamento è stato effettuato in data
27 maggio 2019, il che renderebbe tempestiva l'istanza di rimborso.
Tuttavia, sebbene il mandato rechi la data del 6 maggio
2019, dalla sua lettura si ricava che la determinazione finale dell'importo dovuto alla ricorrente, ed al netto dell'imposta dovuta, era avvenuta con delibera del CDA del Fondo
Previdenza dei dipendenti del Ministero delle Finanze del 16 aprile 2019, e che il versamento con accredito sul conto corrente della ex dipendente sarebbe avvenuto nei successivi 15 giorni, decorrenti, non già dall'emissione del mandato come assume erroneamente il difensore dell'appellante, ma dalla data della delibera, e cioè il 2 maggio 2019 (essendo il 1 maggio giorno festivo). Del tutto priva di spiegazione è la diversa data indicata dall'appellante del 27 maggio 2019, in assenza di dimostrazione che effettivamente la somma sia stata accreditata in tale data, e dovendosi invece dare credito a quanto emerge dal documento invocato dalla stessa appellante.
Avuto quindi riguardo a tale ricostruzione, risulta confermata la decorrenza del termine di quarantotto mesi alla data della presentazione dell'istanza di rimborso per cui
è causa, e la conseguente decadenza risulta essere stata correttamente accertata dalla sentenza appellata.
L'appello è pertanto rigettato, e le spese del grado meritano di essere compensate, anche alla luce del fatto che la costituzione dell'Ufficio è avvenuta con un atto riferito evidentemente ad una causa diversa.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Campania – sez. 8, così provvede: rigetta l'appello e compensa le spese.
Napoli, 19 novembre 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente