Sentenza 9 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/10/2003, n. 15075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15075 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 1 5 0 75 03 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI C. Oggetto SEZIO Composta dagli Ill.mi S gg. Magistrati: - Presidente - Dott. Antonio SAGGIO R.G.N. 24645/00 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere 1093/01 30606 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Cron. .39९५ Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Rep. Dott. Massimo BONOMO Consigliere Ud. 28/04/03 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: COINPRE SRL, in persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA ORIANI 85, presso l'avvocato EUGENIO GRIPPO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GESAC SOCIETA' GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A.; MPTY intimato e sul 2° ricorso n° 01/01/1093 proposto da: 2003 GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A., in 1065 GESAC -1- persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA presso l'avvocato ARTURO LEONE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO VOSA, giusta procura a margine del controricorso e ricorrente incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
COINPRE SRL;
- intimata avverso la sentenza n. 601/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 14/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Liguori, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale l'Avvocato Vosa che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso, in ulteriore subordine accoglimento del ricorso incidentale condizionato;
accoglimento del ricorso incidentale non condizionato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore -2- Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità in subordine, per il rigetto del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale ed assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
-3- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con lodo del 14 novembre 1998 gli arbitri, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla s.r.l. COINPRE, in proprio e nella qualità di mandataria dell' associazione temporanea di imprese costituita tra la medesima ( originariamente s.p.a. COMAPRE) e la s.r.l. Ing. Salvatore Paliotto & C., la s.n.c. Fratelli F. e G. Scarpati e la s.p.a. Ingg. F. e C. Girardi, nel definire la controversia insorta con la s.p.a. GESAC, quale concessionaria del presidente della Giunta. regionale campana, in relazione al contratto di appalto stipulato il 29 novembre 1991, avente ad oggetto alcuni lotti dei lavori di ristrutturazione dell' area esterna dell' aeroporto di Capodichino, condannavano la s.p.a. GESAC al pagamento di somme a vario titolo, per complessive L. 2.068.454.310, oltre accessori;
respingevano la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da quest' ultima società in relazione alle dedotte gravi carenze del progetto esecutivo e compensavano le spese tra le parti. Proposta impugnazione in via principale dalla s.p.a. GESAC ed in via incidentale dalla s.r.l. COINPRE dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 18 febbraio - 14 marzo 2000 detta Corte, in parziale accoglimento dell' impugnazione principale, dichiarava la nullità parziale del lodo, limitatamente all' applicazione operata dagli 2 arbitri del principio dell' equo indennizzo, quale mezzo di contemperamento dei contrapposti interessi delle parti, ed alla conseguente condanna al pagamento delle somme di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 del dispositivo, rigettava nel resto l' impugnazione principale e quella incidentale e pronunciando nel merito respingeva le domande 1 della s.r.l. COINPRE relative alle riserve n. 1, 3, 5 e 7, concernenti gli interessi per ritardato pagamento di lavori eseguiti prima dell' approvazione della perizia di variante, alla riserva n. 2, riguardante il compenso per i maggiori oneri derivati dalla consegna frazionata dei lavori, alla riserva n. 8, di cui al compenso per fermo macchine durante la sospensione dal 4 luglio 1994 al 1° dicembre 1994, con esclusione della domanda di rimborso di alcune spese per la rimozione del cantiere, ed alle riserve n. 11 e 14, aventi ad oggetto il compenso per maggiori oneri per la sospensione dei lavori dal 4 agosto 1995 al 16 maggio 1997; dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la s.r.l. COINPRE deducendo quattro motivi illustrati con memoria. La s.p.a. GESAC resisteva con controricorso e contestualmente proponeva ricorso incidentale deducendo un motivo di censura autonomo ed altri tre motivi in via condizionata. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ai sensi dell' art. 335 c.p.c. Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile. Come è noto, il requisito della esposizione sommaria dei fatti della causa richiesto dall' art. 366 comma 1 n. 3 c.p.c. postula che il ricorso per cassazione offra elementi pur non contenuti in un' autonoma - premessa dedicata alla narrazione delle vicende processuali, ma quanto meno enunciati nello svolgimento dei motivi di impugnazione- tali da consentire una cognizione chiara e completa dei fatti che hanno 2 determinato il sorgere della controversia, dell' iter del processo e delle posizioni dei soggetti che vi hanno partecipato, delle argomentazioni della pronuncia impugnata sottoposte a censura, così che di tali fatti, di tali vicende e di tali affermazioni si possa avere conoscenza dal solo ricorso, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, e si possa quindi intendere compiutamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo (v. per tutte, più di recente, Cass. 2003 n. 2232; 2002 n. 12905; 2002 n. 12596; 2001 n. 16163; 2001 n. 14728; 2001n. 12681; 2001 n. 8476; 2001 n. 6666; 2001 n. 4743; 2001 n. 88; 2000 n. 12080; 2000 n. 7707; 2000 n. 4937). Questa Suprema Corte ha altresì in più occasioni rilevato che il ricorso per cassazione che contenga mere enunciazioni di violazione e falsa applicazione di legge o di vizi di motivazione, senza consentire, nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, né quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chiede l' annullamento, non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall' art. 366 n. 4 c.p.c., e pertanto deve essere dichiarato inammissibile (v., ex plurimis, Cass. 2002 n. 15177; 2002 n. 5024; 2001 n. 10475; 2001 n. 7046; 2001 n. 6123; 2001 n. 721; 2000 n. 7131). Nella specie il ricorso proposto dalla s.r.l. COINPRE è privo della sommaria esposizione dei fatti della causa, nel senso innanzi precisato, e non consente comunque di desumere dalla sua articolazione complessiva una rappresentazione adeguata della lite, 3 della posizione delle parti coinvolte, dei quesiti affidati agli arbitri, della motivazione offerta nel lodo a sostegno della decisione, dei motivi di impugnazione della pronuncia arbitrale e soprattutto delle ragioni poste dalla sentenza impugnata a fondamento della propria statuizione. Esso invero si limita nella parte espositiva, dopo aver richiamato i fatti relativi allo svolgimento della gara per l' aggiudicazione dell' appalto e brevemente ripercorso l'iter dei lavori, ad indicare il dispositivo del lodo e della pronuncia della Corte di Appello, mentre nella articolazione dei motivi si sostanzia nella prospettazione di violazioni di legge e di vizi di motivazione senza alcun riferimento alle argomentazioni svolte sui singoli punti dalla Corte territoriale, così che non è possibile valutare la rilevanza e la idoneità delle censure svolte a contrastare validamente la decisione adottata. La natura e la portata delle questioni dibattute possono invero essere soltanto supposte, in relazione alle questioni di diritto sollevate in termini generali, così come le soluzioni adottate dalla Corte di Appello possono essere soltanto desunte a contrario dalle tesi sostenute dalla ricorrente: è peraltro evidente che la mera enunciazione di principi giuridici, così come la denuncia di carenze motivazionali, priva di ogni collegamento con il percorso argomentativo della sentenza impugnata non è idonea a far emergere le ragioni per le quali se ne chiede l'annullamento. L'inammissibilità del ricorso principale vale a determinare, ai sensi dell' art. 334 comma 2 c.p.c., l' inefficacia del ricorso incidentale 4 tardivo, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata. La ricorrente principale va pertanto condannata al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi € 7.100,00, di cui € 7.000,00 per onorario, oltre le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 28 aprile 2003. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Jahielle lucciolрама Тур CORTE SUPREMA CASSAZIONE Prima Sezione Civils Depositate Cancelleria IL CANCELLIERE il. .9 OTT. 2003 Luisa Passinati - thre அவற IL CANCELLIERE CORTE SUP RMA CASSATIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9-12-2003 Scrie 4 al n. 40794 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roperto Ric 5