Sentenza 28 ottobre 2002
Massime • 2
La legittimazione ad agire consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva - di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso. Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa questione non attiene, alla "legitimatio ad causam", ma al merito della controversia.
Quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.
Commentari • 21
- 1. Questioni pregiudiziali e preliminari nel processo tributario (3)https://www.fiscooggi.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 1195 del 17https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 17/01/2022), n.1195 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente – Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere – Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere – Dott. BUFFA Francesco – Consigliere – Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 7461-2020 …
Leggi di più… - 3. Cass. Civ., Sez. III, 21 giugno 2018, n. 16311https://www.iusinitinere.it/
«In tema di riservatezza, i limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti allo stato di salute ed a patologie dei congiunti del soggetto interessato dai detti fatti, se non aventi attinenza con la notizia principale e quando siano del tutto privi di interesse pubblico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ritenuto non pertinente la diffusione, da parte di un quotidiano locale e senza il consenso degli interessati, della notizia che i due fratelli di un …
Leggi di più… - 4. Sentenza Cassazione Civile n. 6330 del 25https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 25/02/2022, (ud. 07/12/2021, dep. 25/02/2022), n.6330 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GORJAN Sergio – Presidente – Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15606-2017 proposto da: Condominio “(OMISSIS)”, in persona dell'Amministratore pro tempore, rag. L.M., rappresentato e difeso dall'Avv. GIUSEPPE SIRACUSA, ed elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avv. Antonio Caruso, Via Ugo Bartolomei 23; – ricorrente …
Leggi di più… - 5. Sentenza Cassazione Civile n. 39229 del 10https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. III, 10/12/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 10/12/2021), n.39229 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente – Dott. SESTINI Danilo – Consigliere – Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere – Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere – Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 19194/2019 proposto da: R.M., rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIA CECCONI, nel cui studio in Grosseto, via Gramsci n. 11, è elettivamente domiciliato; – ricorrente – contro VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona dell'amministratore delegato sig. C.C., …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/2002, n. 15177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15177 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
A @C 65415 + 82248 K 15177/02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE MA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.11594/99 Dott. Gaetano NICASTRO Presidente 11955/99 Dott. Francesco SABATINI Consigliere 14484/99 Dott. IO LIMONGELLI Consigliere 35424 Cron. Dott. Italo PURCARO Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Rel. Rep. 3988 Ud. 08/07/02 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (11594/99 R.G.) proposto da: Amministrazione dei Lavori Pubblici, in persona del Ministro, elettivamente domiciliato in Roma, via dei 12, Portoghesi n. presso 1'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ex lege;
ricorrente
contro
RI IO, elettivamente domiciliato in Roma, via : E. Monaci n. 21, presso l'avv. Corrado De Liberis, che lo difende giusta delega in atti;
controricorrente e
contro
TA VA;
SI ND;
MI NO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE RO PI;
ON MA;
GE IO;
Richiesta copia_studio SC IU;
CE CI;
CA CL;
dal Sig. per diritti € 6.20 4 NOV. 2002 LE VA;
CH MA;
LL IO;
IL IE AN IU;
RE EL;
BO AO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE VI CA;
MP DO;
BO CA;
UFFICIO COPIE CARRAI AR;
ST AN;
ER MI;
Richiesta copia studio dal Sig. per diritti € 6. ZA NA RI;
Fallimento della ditta CA 4 NOV. 2002 IU in persona del curatore;
Comune di Roma, in IL IE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE persona del sindaco pro tempore UFFICIO COPIE - intimati Richiesta copia studio - dal Sig. DNN per diritti € 6.2 nonché sul ricorso (11955/99 R.G.) proposto da: 4 NOV. 2002 Comune di Roma, in persona del sindaco pro tempore, IL IE elettivamente domiciliato in Roma via del Tempio di Giove n. 21, presso l'avvocatura Comunale di Roma, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e UFFICIO COPIE difeso dall'avv. IO Lesti, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. - controricorrente ricorrente incidentale per diritty NOV. 2002 il
contro
IL IE RI IO, elettivamente domiciliato in Roma, via E. Monaci n. 21, presso l'avv. Corrado De Liberis, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale - e
contro
A TA VA;
SI ND;
MI IC;
RO PI;
ON MA, GE IO;
SC IU;
CE CI;
CA CL;
2 LE VA%; CH MA;
LL IO;
AN IU;
RE EL;
MO EL;
DI t RA NA ES;
AZ ND;
DI NT LU;
Ministero Dei Lavori Pubblici;
- intimati e sul ricoso (14489/99 R.G.) proposto da: Ministero dei Lavoei Pubblici, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l' Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ex lege;
controricorrente ricorrente incidentale -
contro
TA VA;
SI ND;
MI IC;
RO PI;
ON MA, GE IO;
SC IU;
CE CI;
CA CL;
LE VA;
CH MA;
LL IO;
AN IU;
RE EL;
MO EL;
DI RA NA ES;
AZ ND;
DI NT LU;
RI IO;
- intimati avversO la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 34/99 del 1° dicembre 1998, deliberata il 12 gennaio 1999 e pubblicata 1'8 febbraio 1999 (R.G. 152/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 luglio 2002 dal Relatore Cons. Mario 3 Finocchiaro;
Udito l'avv. G. Lesti per il Comune di Roma;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IN Gambardella, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi. - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 1978 il fosso di S. RA in Roma, ostruitosi a seguito delle piogge abbondanti, straripava e, per l'effetto, allagava il garage di via Dell'Aquila Reale n. 113, di proprietà di CA IU, locato a RI Gavina, e provocato ancora il crollo del muro perimetrale di un locale ° adiacente allo stesso garage, adibito a carrozzeria, invadeva tale locale per tutta la sua altezza, con danneggiamento delle vetture di VERGINELLi RE e di altri, ivi depositate. Instauratosi, innanzi al tribunale di Roma, un giudizio nei confronti del Comune di Roma nonché del Ministero dei Lavori Pubblici, il condominio di via dell'Aquila Reale n. 105 lamentava danni alle parti condominiali dell'edificio, il RI, gestore del garage nel quale erano custodite le vetture danneggiate, il risarcimento dei danni e la condanna del locale del Comune di Roma e del proprietario causato agli CA a risarcire il danneggiamento altri clienti e intervenivano in causa, altresì BO IA, titolare della adiacente " carrozzeria nonché i proprietari delle vetture ivi custodite. Costituitosi in giudizio il Comune chiedeva il rigetto delle domande, invocando il caso fortuito e la forza maggiore trattandosi di precipitazioni eccezionali e, in subordine, la condanna del CA, proprietario del muro che non aveva retto alla spinta delle acque. Eccepita dalla curatela del fallimento CA la competenza del tribunale regionale delle acque - pubbliche, quest'ultimo, nei confronti del Consorzio di Bonifica dell'Agro MA, della Regione Lazio, + del Ministero dei Lavori Pubblici e della s.r.l. MENCARELLI ± in liquidazione, con sentenza 14 aprile 1988 dichiarava la demanialità del fosso di AN RA e delle acque e t l in esso fluenti e la propria incompetenza quanto alle domande di risarcimento dei danni. Riassunta la causa innanzi al tribunale di Roma quest'ultimo, con sentenza 14 giugno 1993 rigettava le domande proposte nei confronti del Comune di Roma, nonché del Ministero dei Lavori Pubblici, del fallimento Cappello e della società MENCARELLI in liquidazione in quanto i danni erano stati causati da 5 precipitazioni eccezionali, che costituivano caso di forza maggiore. Gravata tale pronunzia, innanzi alla corte di appello di Roma da NE RE e altri 43 consorti di lite, il comune, costituitosi in giudizio chiedeva - il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la declaratoria di carenza di legittimazione passiva. Il Ministero delle Lavori Pubblici, per suo conto, rilevava di non essere proprietario del fosso, alla cui manutenzione era tenuto il comune. Interrotto il giudizio a causa del decesso del difensore degli appellanti principali, ai sensi - dell'art. 302 c.p.c. provvedevano alla prosecuzione del processo esclusivamente alcuni degli appellanti e, in particolare, TA VA, SI ND, - र MI IC, RO PI, ON MA, GE IO, SC IU, CE LU, CA CL e intervenivano LE VA, CH MA, LL IO, AN IU, RE EL, MO EL, DI RA NA ES, AZ ND, DI NT UI, nonché RI IO, gestore del garage. Con sentenza non definitiva 1 dicembre 1998, deliberata il 12 gennaio 1999 e pubblicata 1'8 febbraio 1999, la corte di appello di Roma, evidenziava, in - rito, da una parte, che l'atto di prosecuzione del giudizio era stato notificato a tutti i convenuti appellati (Comune di Roma, Ministero dei Lavori Pubblici, Consorzio di Bonifica dell'agro romano), dall'altra, che l'atto di prosecuzione non era stato validamente notificato a tutti i soggetti, nei cui confronti si era originariamente costituito il rapporto processuale. Ritenuto, peraltro, che in caso di litisconsorzio facoltativo deve riconoscersi all'attore la facoltà di riassumere il processo solo nei confronti di alcune delle parti originarie, limitando così ad essi la riattivazione del giudizio, che si estingue nei rapporti con gli altri, la corte di appello mentre ha efe dichiarato la contumacia delle parti alle quali era stato ritualmente notificato l'atto di riassunzione e che non si erano costituite (IN RI TI, società a r.l. MENCARELLI in liquidazione, MO EL, condominio di via dell'Aquila, NE Consorzio di Bonifica Agro MA, LO RE, IO, LI LU, SI NO e Ministero dei Lavori Pubblici) ha dichiarato non comparse le parti non citate (e, in particolare LI PI, DE AN AN, MM IC, DI TO IU, EL IE, RE NI, NI NA, AS 7 IC, UB CE, OR IO, D'AN IA, RI AI, CA NA, EM IN, EL BI, CA RI IE, LO IO, TT AB, AN LI;
IU CE;
DI NT LU, LI GU, - COLAGROSSI Remo). 2 Premesso quanto sopra quei giudici, in accoglimento dell'appello di TA VA, SI ND, MI IC, RO PI, CI MA, EN IO, SC IU, CE CI, CA CL, LE VA, CH MA, LL IO, AN IU, RE EL, MO EL, DI RA NA ES, AZ ND, DI NT LU, hanno dichiarato la responsabilità del comune di Roma e del Ministero dei Lavori Pubblici, in solido, in ordine al sinistro per cui è causa, condannandoli a risarcire il danno causato agli stessi nella misura della metà, da liquidarsi in separato giudizio. La ricordata pronunzia inoltre ha: - condannato il Comune e il Ministero al pagamento della metà delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate in complessive lire 4.850.000 (in totale lire € 9.700.000), come sopra specificate in favore dell'avv. 8 Serena Leone, in distrazione, compensate la rimanente metà tra le parti;
rigettato l'appello incidentale del comune di Roma;
condannato il Comune di Roma nonché il Ministero Lavori Pubblici al risarcimento della metà in dei favore dell'intervenuto RT IO>>>; - dichiarato improcedibile la domanda proposta dal RI contro il fallimento di CA IU, compensate totalmente le spese di causa tra tali parti;
- rimesso quest'ultima causa (RI
contro
Comune di Roma e Ministero dei Lavori Pubblici) sul ruolo per la nomina del consulente tecnico d'ufficio, con separata ordinanza. م Per la cassazione di tale pronunzia notificata il 9 لا aprile 1999 hanno proposto distinti ricorsi, rispettivamente con atto 4 giugno 1999 e con atto 7 giugno 1999 l'Amministrazione dei Lavori Pubblici, con due motivi (R.G. 11594/99) e il Comune di Roma, anche esso con due motivi (R.G. 11955/99). RI IO resiste, con distinti controricorsi a entrambi i ricorsi, mentre il Ministero dei Lavori Pubblici ha proposto ricorso incidentale (RG. 14484/99) avverso il ricorso del Comune di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Osserva, in limine, la Corte che il ricorso incidentale del Ministero dei Lavori Pubblici iscritto き 14484/99 R.G. è inammissibile. al n. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde la difesa del Ministero dei Lavori Pubblici, infatti, deve ribadirsi che in virtù del principio della consumazione del la proposizione della diritto d'impugnazione, - impugnazione principale non consente la formulazione di un ulteriore gravame in via incidentale a seguito della dell'intimato disuccessiva proposizione da parte : ricorso incidentale, ovvero di altro ricorso principale da ritenersi convertito in ricorso incidentale (Cass. 24 settembre 1999, n. 10513) Il ricorso incidentale per cassazione, in altri termini, è esperibile dalla parte cui è notificato il ricorso principale (art. 370 e 371 c.p.c.), non anche, pertanto, dal ricorrente principale in risposta al ricorso incidentale di detta parte, operando, in difetto di espressa previsione di legge, il principio della consumazione del diritto di impugnazione per effetto della proposizione del ricorso principale 10 (Cass. 23 settembre 1998, n. 9500. Sempre in tema, la parte, che abbia già proposto ricorso (principale od incidentale) contro alcune delle statuizioni della sentenza d'appello, nel rapporto con un determinato avversario, non può successivamente presentare un secondo ricorso, nell'ambito dello stesso rapporto, nemmeno se nel frattempo abbia ricevuto notificazione del ricorso di detto avversario, ed a prescindere dal fatto che quest'ultimo possa suggerire un'estensione della contesa anche con riguardo ad altre pronunce relative a quel rapporto, tenendo conto che i l'ordinamento non consente il reiterarsi o frazionarsi dell'iniziativa impugnatoria in atti separati (principio della cosiddetta consumazione della impugnazione), e che il relativo divieto non trova deroga, per il caso in cui sia sopravvenuta la impugnazione avversaria, nelle disposizioni di cui all'art. 334 c.p.c., le quali operano solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata, Cass. 22 giugno 1990, n. 6278). Pacifico in diritto quanto precede, non controverso che nella specie il Ministero dei Lavori Pubblici ha proposto il ricorso incidentale contraddistinto con il 11 n. 14848/99 dopo avere, in precedenza, proposto, 3 avverso la stessa sentenza, altro ricorso [peraltro, di identico contenuto], rubricato al n. 11594/99 R.G., palese la inammissibilità del ricordato ricorso incidentale 14848/99 R.G.
3. Come accennato in parte espositiva, non + controverso, a seguito di accertamento contenuto in sentenza del tribunale regionale delle acque, passata in cosa giudicata, che il fosso di S. RA e che le acque in esso fluenti hanno natura demaniale, la corte di appello di Roma ha ritenuto, quanto ai danni conseguenti allo straripamento di tale fosse nella 2 notte tra il 2 e il 3 ottobre 1978, la concorrente, solidale, responsabilità sia del Ministero dei Lavori Pubblici, sia del comune di Roma. Tale conclusione è censurata sia dal Ministero dei Lavori Pubblici, che dal comune di Roma.
4. Il Ministero ricorrente principale, per suo denunzia, con il primo motivo, violazione conto, dell'art. 2043 C.C. e dei principi in tema di risarcimento danni>>> [e] difetto assoluto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)» (primo motivo), Osserva in particolare, il Ministero: escluso che nel nostro ordinamento giuridico si possa rispondere per responsabilità oggettiva ed 12 escluso perciò che il proprietario di un bene solo perché tale possa ritenersi responsabile dei danni prodotti dal bene stesso o dalla sua gestione se non ne ha, altresì, il possesso e, quindi, la custodia, non si vede sulla base di quali elementi la Corte di appello abbia potuto affermare che lo Stato proprietario delle acque e quindi del fosso, sia responsabile in solido con il comune di Roma, per le conseguenze derivate straripamento delle acque in questione, pur dallo accertato che il fosso stesso era gestito dal avendo comune di Roma;
47 la corte di appello ha affermato la - responsabilità dello Stato in conseguenza della - qualifica di proprietario del fosso, senza considerare che per essere condannati al risarcimento occorre pur : sempre che sia stata violata una legge o un obbligo derivante da altro titolo, o che sia stata commessa una imprudenza о una negligenza e che il relativo comportamento sia causa dei danni.
5. Il motivo non può trovare accoglimento. Contrariamente a quanto si adombra in sede di " ricorso per cassazione da parte della difesa del Ministero, i giudici del merito, sulla base della relazione di consulenza tecnica d'ufficio in alcun modo contestata dalla difesa del Ministero, hanno ritenuto - 13 con un tipico accertamento di fatto, in quanto tale non sindacabile in questa sede che lo straripamento delle - acque per cui è controversie si è verificato (oltre che per le eccezionali precipitazioni di quel giorno) non solo per la inadeguatezza del sottopassaggio del fosso in discussione sotto la via Casilina (sottopassaggio gestito e custodito, almeno in via di fatto, dal Comune dell'assenza di difese ○di Roma), ma anche a causa argini costruiti a regola d'arte, cioè per la fluviali di proprietà inadeguatezza delle opere demaniale. In altri termini la responsabilità del Ministero dei Lavori Pubblici è stata fatta derivare dalla sentenza gravata soprattutto dalla circostanza che detto Ministero, in violazione del principio del neminem laedere aveva omesso di realizzare - a monte rispetto al punto in cui il fosso era gestito dal Comune di Roma -- opere fluviali adeguate alla salvaguardia dei diritti dei terzi. E' evidente, pertanto, che nella specie non sussiste né una violazione dell'art. 2043 C.C. (pacifica la natura demaniale delle acque e delle competenza statale in tema di argini dei fiumi), né la sotto il denunziata omessa motivazione, rilevante profilo di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c. 14 6. Con il secondo motivo il Ministero lamenta, n. 8 del 1972, delancora, violazione del d. P. R. d. P. R. n. 616 del 1977 e dell'art. 12, comma 3, del r.d. 25 luglio 1904, n. 523» [e] «difetto assoluto di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)». 1 Si osserva, al riguardo, che «la Corte di appello ha addebitato allo Stato proprietario la colposa inadeguatezza delle strutture del fosso», in violazione della legge, per avere l'Amministrazione ricorrente, in primo grado testualmente osservato che «deve ritenersi certo l'estraneità dell'Amministrazione dei LL.PP: alla gestione del fosso stesso. Il fosso in argomento in particolare è affluente di sinistra dell'Aniene e 1 - rientra nell'area gestita dal Consorzio di Bonifica dell'Agro MA». Man mano che l'urbanizzazione della città di Roma si è estesa... molti dei fossi gestiti dal Consorzio hanno perduto l'originale attitudine a servire terreni irrigui, parallelamente gli stessi fossi sono stati utilizzati per raccogliere gli scarichi urbani. Il Consorzio ha pertanto trasferito al Comune di Roma molti dei fossi gestiti e il Comune ha provveduto a realizzare opere e manutenzioni direttamente, la maggior parte delle volte tombando i fossi e convogliandoli nei collettori principali. Il Fosso di 15 S. RA è uno di questi e, pertanto, l'Amministrazione dei Lavori Pubblici è completamente estranea alla sua gestione, intesa come realizzazione di opere nuove o di manutenzione»>.
7. La deduzione è inammissibile. I rilievi, puramente di fatto, in essa svolti tendono, infatti, a sollecitare una ricostruzione della situazione di fatto totalmente diversa rispetto a quella accertata dai giudici del merito e, quindi, inammissibilmente, a una diversa lettura delle risultanze di causa. A prescindere dal considerare che la circostanza che il fosso in questione sia stato (totalmente parzialmente) intombato>>> e utilizzato, dal comune di per raccogliere gli scarichi urbani è una mera . Roma, t e affermazione difensiva, priva di qualsiasi riscontro negli atti di causa, si osserva che quanto sopra trascritto contrasta con quanto accertato, nella competente sede, con pronunzia coperta da giudicato. Come ricordato nella sentenza in questa sede impugnata, in particolare, il tribunale regionale delle acque pubbliche, lungi dall'attribuire al fosso per cui è causa la funzione e le caratteristiche che - del tutto apoditticamente - si invocano in ricorso (ancorché facendo riferimento a scritti difensivi 16 presentati nei precedenti gradi), ha accertato che trattasi di «fosso di notevole importanza in quanto si alimenta di sole acque sorgive, fa parte di un sistema idrografico di grande ampiezza, comprendente un reticolo di canali, ciascuno dotato di un proprio bacino imbrifero e tutti facenti parte del bacino imbrifero del Tevere».
8. Sempre con il secondo motivo, seconda parte, 1'Amministrazione dei Lavori Pubblici, evidenzia, che con il d.P.R. n. 8 del 1972 e con il d. P. R. n. 616 del 1977 sono state trasferite alla Regione le competente amministrative in materia di opere idrauliche di す quarta, quinta categoria e non classificate ma gli る interventi dell'Amministrazione regionale sono attuati nell'ambito del disposto del cap. I del T.U. sulle opere idrauliche che classifica le stesse in 5 categorie, stabilendo per ciascuna di esse la modalità di ripartizione delle spese». Per le spese in questione, da presumersi non classificate (nulla ha accertato la Corte in proposito) - prosegue parte ricorrente l'obbligo delle spese incombe ai sensi dell'art. 12, comma 3, del t.u. del 1904 ai proprietari e possessori frontisti e poiché lo Stato છે certo che non riveste nessuna di queste qualifiche come sempre richiesto lo Stato avrebbe 17 dovuto essere dichiarato privo di legittimazione passiva».
7. La deduzione è inammissibile. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso, pertanto, che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni nuove о nuovi temi di contestazione involgenti accertamenti di fatto non compiuti, perché non richiesti, in sede di merito (Cass. 6 giugno 2000, nn. 7583 e 7579). I motivi del ricorso per cassazione - in altri - devono investire, a pena d'inammissibilità, . termini questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito né rilevabili d'ufficio (Cass. 5 maggio 2000, n. 5671; Cass., 31 marzo 2000, n. 3928). Inoltre, si evidenzia, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di - fatto - non risulti trattata in alcun modo nella impugnata, il ricorrente che proponga detta sentenza 18 questione in sede di legittimità, al fine di evitare inammissibilità per novità della una statuizione di censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass., 12 settembre 2000, n. 12025, nonché Cass., 9 aprile 2001, n. 5255, specie in motivazione). Pacifico, in diritto, quanto precede si osserva che come riconosce lo stesso ministero ricorrente nella t sentenza gravata non è affrontato, in alcuna sua parte, e il problema della categoria di appartenenza delle opere idrauliche di cui si discute. Certo quanto precede è palese - alla luce dei principi sopra richiamati che il motivo di ricorso in - esame è inammissibile nella parte de qua atteso che parte ricorrente neppure invoca di avere svolto tali difese nei precedenti gradi del giudizio, nel rispetto del contraddittorio.
8. Quanto al ricorso incidentale, proposto dal Comune di Roma, questo, con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 100 c.p.c. in 19 relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, carenza di legittimazione passiva>>> evidenzia che una volta accertata la natura demaniale del bene immobile non può poi ritenersi che tenuto alla manutenzione del bene stesso sia esclusivamente l'Amministrazione comunale, solo perché quest'ultima ha eseguito, talvolta, alcuni interventi di manutenzione. Gli interventi eseguiti dal comune di Roma, infatti, sono stati sempre eseguiti in sostituzione del Ministero e del Consorzio di bonifica dell'Agro MA, stante l'inerzia di questi ultimi enti a intervenire>>. In sostanza, conclude il comune ricorrente, + quindi, l'amministrazione comunale si è fatta carico di r intervenire una volta constatata la totale incuria degli enti delegati alla manutenzione del fosso, ma per tale motivo non può sostenersi che l'amministrazione è poi tenuta al risarcimento dei danni una volta comportamento verificatosi un sinistro a causa del omissivo del terzo proprietario».
9. Il motivo è infondato. Sotto tutti i profili in cui si articola. 9. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, la legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione (Cass. 9 maggio 2000, n. 5877), 20 una condizione, cioè, per ottenere dal giudice una qualsiasi decisione di merito (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2049). La legittimazione ad agire consiste, in particolare, nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa (Cass. 14 giugno 1999, n. 5878; Cass. 14 marzo 2001, n. 3732), secondo la prospettazione offerta dall'attore (Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467), indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo 。 passivo, del rapporto stesso (Cass. 23 febbraio 2000, n. 2049, cit.; Cass. 6 marzo 2000, n. 2517; Cass. 22 novembre 2000, n. 15080; Cass. 17 maggio 2001, n. 6766). Pacifico quanto precede è di palmare evidenza che e f e allorché il Comune di Roma denunzia che esso concludente non può essere ritenuto responsabile dei danni patiti dalle controparti, in occasione dello straripamento del fosso di S. RA verificatosi la notte tra il 2 e il 3 ottobre 1978, perché il fosso stesso non faceva parte del demanio comunale, lo stesso - come si afferma in ricorso - una non prospetta passiva, rispetto allaquestione di legittimazione domanda attrice [cioè la verifica se gli attori e i 21 - convenuti possano, in relazione alla disciplina 15 prevista per il rapporto controverso, rispettivamente assumere la veste di soggetto dotato del potere di chiedere la pronunzia e di quello che deve subirla (Cass. 7 dicembre 2000, n. 15537; Cass. 14 marzo 2001, n. 3732)], ma un problema di merito. Le parti, infatti, controvertono, nella specie, sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto Comune di Roma della situazione dedotta in giudizio (Cfr., ad esempio, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. Q 6160), maggio 2000, n. 5877; Cass. 13 maggio 2000, n. sull'accertamento di una situazione di fatto cioè A favorevole all'accoglimento o al rigetto della pretesa r azionata (Cass. 3 luglio 1999, n. 6894; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2049). 9. 2. Precisato quanto sopra si Osserva che la deduzione in esame è manifestamente infondata, tenuto presente che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto la responsabilità anche del comune di Roma in ordine ai fatti per cui è controversia. Giusta la regola, generale, di cui all'art. 2043 c.c. «qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno». 22 L'art. 2051 c.c., ancora, prescrive che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha incustodia, salvo che provi il caso fortuito». Pacifico quanto sopra e non controverso, da un lato, che il comune di Roma ha eseguito lavori di manutenzione del fosso di cui si discute e ne aveva, altresì, in linea di fatto, la custodia, e accertato, altresì come riferito sopra da un lato che i riferiti lavori erano stati eseguiti in violazione delle regole della normale prudenza e diligenza (il sottopassaggio del fosso sotto la via Casilina era stato realizzato, dal Comune, con una portata di circa 3 mc/sec. assolutamente insufficiente, essendo, allo 30scopo, necessario una portata media intorno ai mc/sec. cioè di ampiezza di dieci volte quella realizzata), dall'altro che il comune stesso doveva e poteva vigilare sullo stato di conservazione del fosso stesso (sottostante una strada statale), è palese che è irrilevante accertare se ex lege il comune fosse, о meno, tenuto all'esecuzione di tali opere. La sua responsabilità, infatti, deriva non per essere il Comune stesso proprietario del fosso di cui + si discute, ○ tenuto per legge, alla sua manutenzione, ma considerato, che aveva violato l'art. 2043 C.C., allorché aveva realizzato in modo assolutamente 23 inadeguato il sottopassaggio sotto la via Casilina, nonché l'art. 2051 c.c. perché, pur essendo, in linea di fatto, detentore del ricordato sottopassaggio aveva per evitare danni a omesso le opere indispensabili terzi. 10. Con il secondo motivo, intimamente connesso al precedente, il comune di Roma denunzia, ancora, violazione dell'art. 2051 C.C. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.>>. Si Osserva, infatti, che la sentenza gravata è illegittima e erronea, laddove sostiene che il danno non fu causato solo da forza maggiore, ma da colposa omissione di manutenzione da parte del comune di Roma, il quale era tenuto alla custodia ex art. 2051 c.c. 11. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto alcuno dei profili in cui si articola. 11. 1. Quanto alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 2051 C.C. per avere affermato che il danno non fu causato da forza maggiore ma [tra l'altro] da colposa omissione di manutenzione da parte del comune di Roma, il quale era tenuto alla custodia, del sottopassaggio, ai sensi dell'art. 2051 C.C., la censura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e 24 falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza in contrasto con legravata che si assumono disposizioni indicate ○ con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità о -dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché consentenon alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si Osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, della richiamata disposizione (art. 2051 c.c.) e i motivi per 25 cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa difforme alla sua, soggettiva, valutate in modo di quelle stesse risultanze ed interpretazione pertanto che la denuncia esula totalmente evidente - 3 c.p.c. dalla previsione di cui all'art. 360 n. 11. 2. La censura ora in esame, è manifestamente come si adombra infondata, altresì anche riguardata - sotto il profilo di cui nell'intestazione del motivo 1 all'art. 360 n. 5 c.p.c. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato ° insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di 26 ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno ° all'altro mezzo efe di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, Cass., n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. 11 giugno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre un., 1997, n. 12960). L'art. 360, n.
5 - infatti contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione 27 è riservato compiuti dal giudice del merito, cui l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative е dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie non viene neppure ipotizzato che il giudice del merito sia incorso, nel rendere la pronunzia ora impugnata, in «omessa, insufficiente ° contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio», ma si ci limita ad affermare, del tutto apoditticamente, che «comunque, la responsabilità dei danni provocati dall'allagamento è da escludersi per la sussistenza della cosiddetta forza maggiore». In altri termini, lungi dal denunziare errori logici о giuridici compiuti dal giudice del merito allorché questo ha evidenziato tutte le circostanze, in 28 fatto, che inducevano a ritenere che l'allagamento di cui si discute era riferibile sia a fattori naturali (cioè alle precipitazioni di quei giorni) sia alla responsabilità dell'azione dell'uomo (perconcorrente l'assenza di opere fluviali non adeguate, riferibili al Ministero dei Lavori Pubblici nonché per la inadeguatezza del sottopoassaggio costruito dal comune di Roma) il comune ricorrente si limita a opporre la e del tutto parziariapropria, soggettiva interpretazione delle risultanze di causa in genere e della relazione di consulenza in particolare, ed è evidente che una siffatta censura esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c. 사 12. Risultati totalmente infondati entrambi ricorsi, in conclusione, devono rigettarsi, con condanna dei ricorrenti stessi, in solido, al pagamento delle spese di lite nei confronti del RI, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto dal Ministero dei Lavori Pubblici e rubricato al n. 14484/99 R.G.; rigetta gli altri ricorsi;
29 condanna ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore 38,00 oltre € di RI IO, liquidate, in € 2000,00 per onorari. Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il giorno 8 luglio 2002. il Consigliere relatore ed estensore uple free il Presidente IL IE C1 Innocento Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 OTT 2002 Oggi. IL IE C1 Innocenzo Battista 129,11 109T 2,64 211,75 4567 8 24,00 8065 75 35 2 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in d 2 NOV 2086de. al ni versale euro are centchentacinque/75 त P. If Dirigente Area Sant 2NOV (DotLssa RI Grazia O FILIPPO Responsabile Servizio AM G e (DMRACC ENTRATE I 30 M O D R