Sentenza 30 marzo 2001
Massime • 3
La ricorrenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, richiesto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., deve essere verificata, unicamente in base alle risultanze del ricorso stesso, non altrimenti integrabili, avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché, ove questi prospettino errori nell'applicazione di norme processuali da parte del giudice di merito, è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare analiticamente gli aspetti della vicenda, le sue articolazioni processuali e i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito (quali, nella specie, le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale, nonché l'eventuale denuncia della parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi).
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma di cui all'art. 4, comma terzo, D.L. n. 857 del 1976, convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1977, che prevede la liquidazione del danno in misura pari al triplo della pensione sociale, non è applicabile nel caso di danni subiti da lavoratore autonomo ovvero dipendente. Per questi, invece, il risarcimento del danno per l'inabilità temporanea o permanente derivante da circolazione stradale deve determinarsi in conformità ai criteri previsti dal comma primo dello stesso art. 4 succitato e cioè: rispettivamente, per il lavoratore autonomo sulla base del reddito netto più elevato tra quelli dichiarati nella denuncia dei redditi delle persone fisiche degli ultimi tre anni e per il lavoratore dipendente sul reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge.
In tema di risarcimento del danno da invalidità temporanea derivata da sinistro stradale, il principio in base al quale al lavoratore dipendente non compete l'indennizzo per invalidità temporanea si applica solo nella misura in cui egli abbia continuato a percepire la retribuzione.
Commentari • 4
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41733 del 28https://www.laleggepertutti.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 31464 del 03https://www.laleggepertutti.it/
- 3. Sentenza Cassazione Civile n. 40207 del 15https://www.laleggepertutti.it/
- 4. Sentenza Cassazione Civile n. 2403 del 27https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4743 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - rel. Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UNIASS ASSIC SPA, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA STRESA 60, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MODICA, difesa dall'avvocato CORRADO MARTELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI MESSINA, MARCHESE UMBERTO, MARCHESE NAZARENO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^. 12976/98 proposto da:
MARCHESE UMBERTO, MARCHESE NAZZARENO, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato TABACCO FAUSTO con studio in 98122 MESSINA VIA CESARE BATTISTI 63, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
UNIASS ASSIC SPA;
intimato avverso la sentenza n. 325/97 della Corte d'Appello di MESSINA, emessa il 10/07/97 e depositata il 17/10/97 (R.G. 345/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/00 dal Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del giugno 1990 TO e RE HE esponevano che il 31 ottobre 1984 il primo, alla guida di una motocicletta di proprietà del secondo, percorreva via Bellinzona, a Messina, allorché, nell'uscire da una curva era andato a collidere violentemente contro un camion della nettezza urbana, di proprietà dell'Amministrazione comunale di Messina, che si trovava fermo sul centro della strada.
Deducendo che, a seguito dell'urto, TO HE aveva riportato danni alla persona con postumi e che la motocicletta era rimasta danneggiata, convenivano davanti al Tribunale del luogo il Comune di Messina e la compagnia d'assicurazioni UNIASS s.p.a., da cui lo stesso Comune era assicurato per la responsabilità civile, chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.
Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava le domande, ma, su gravame dei soccombenti, la Corte d'appello di Messina dichiarava l'eguale colpa concorrente dei conducenti dei due veicoli, e conseguentemente condannava il Comune di Messina e la compagnia d'assicurazioni a pagare a TO e a RE HE le rispettive somme di lire 59.292.695 e 1.014.550, oltre rivalutazione. Per la cassazione della sentenza l'UNIASS ha proposto ricorso sulla base di cinque motivi.
Resistono con controricorso HE TO e HE RE, i quali, a loro volta, impugnano la medesima sentenza con ricorso incidentale affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.). Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 253, 231 116 c.p.c. in relazione e falsa applicazione degli artt. 360 n. 5 c.p.c., nonché omessa motivazione, la ricorrente principale si duole che il secondo giudice non abbia motivato sull'eccezione, tempestivamente dedotta, di inutilizzabilità della prova testimoniale assunta, poiché mentre i testimoni non possono avvalersi di scritti predisposti, a meno che non "si tratti di note da utilizzare ad adiuvandum", nella specie essi si erano limitati a confermare dichiarazioni già predisposte, e così era stato violato, in aggiunta alle norme rubricate, l'art. 116 c.p.c., non essendo stata data al giudice la possibilità di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti.
Osserva il Collegio che, secondo la giurisprudenza, la ricorrenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, richiesto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dell'art. 366 n. 3 c.p.c., deve essere verificata (unicamente in base alle risultanze del ricorso stesso, non altrimenti integrabili) avendo riguardo alle necessità di giudizio della Corte, in relazione ai motivi proposti, sicché, ove questi prospettino errori nell'applicazione di norme processuali da parte del giudice di merito, è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare il quadro analitico degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni processuali e i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito (in questo senso, Cass. 29 dicembre 1997 n. 13071). In forza di tale condivisibile postulato, che è espressione del generale principio di autosufficienza del ricorso, va dichiarata l'inammissibilità della censura, avendo l'UNIASS mancato di indicare, nel ricorso medesimo, il modo e il tempo - ossia in quale atto ed in quale udienza, rispetto all'assunzione della prova - avrebbe sollevato l'eccezione. Tale circostanza appare di portata decisiva, poiché le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale hanno carattere relativo, derivando dalla violazione di formalità stabilite non per ragioni di ordine pubblico, bensì nell'esclusivo interesse delle parti e, pertanto, non sono rilevabili d'ufficio dal giudice ma, ai sensi dell'art. 157 co. 2 c.p.c., vanno denunciate dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi (ex plurimis, Cass. sez. un. 13 gennaio 1997 n. 264). Sarebbe comunque da osservare, in via di subordine, che la ricorrente ha anche omesso di indicare il nominativo dei testi in questione, cosicché non è possibile verificare se la contestata prova testimoniale sia stata utilizzata, oppure no, dal giudice del merito:
nuovamente derivandone, sotto questo ulteriore profilo, l'inammissibilità della doglianza per difetto d'interesse. Con il secondo mezzo, denunciando omessa e insufficiente motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2054 co. 2 c.c., 107 c.d.s., in relazione all'art. 360 nn. 5 e 3 c.p.c., la medesima ricorrente si duole che la Corte d'appello, "pur correttamente evidenziando che nel caso de quo ricorre la fattispecie del c.d. tamponamento, (abbia fatto) discendere da tale premessa conseguenze giuridiche non condivisibili". In particolare, in caso siffatto, la giurisprudenza afferma che deve essere il conducente del veicoli che segue a dimostrare che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono dipesi da fatto a lui non imputabili, poiché in tale caso la presunzione di pari responsabilità è superata dalla presunzione de facto di colpa esclusiva di quel conducente. In questa situazione, il HE avrebbe dovuto fornire la prova del contrario, laddove non poteva affermarsi, alla stregua dell'istruttoria compiuta, che l'avesse fornita. In altri termini, l'essere stato accertato che il conducente del mezzo comunale aveva violato il codice stradale, sotto il profilo dell'avere sostato in doppia fila, non poteva di per sè dare luogo a responsabilità, ove non fosse stato contestualmente accertato il nesso causale fra violazione ed evento: nesso di causalità invece inesistente, tenuto conto del fatto che v'era spazio sufficiente libero a sinistra. Oltre tutto, la sagoma dell'autocarro era "facilmente distinguibile a distanza per dimensioni e caratteristiche", tale da potere essere agevolmente superata con l'uso della normale diligenza, quale prevista dall'art. 107 c.d.s.. Si sarebbe anche dovuto considerare, dallo stesso giudice, che la sosta del mezzo era stata determinata da ragioni di servizio.
Con il terzo mezzo, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'UNIASS lamenta che la Corte d'appello si sia limitato ad attribuire un pari concorso di colpa ai due conducenti senza valutare il concreto comportamento del HE. Peraltro, la stessa Corte non s'era limitata alla mera applicazione dell'art. 2054 c.c., ma era invece entrata nel merito, "evidenziando alcuni comportamenti colposi da parte di entrambi i conducenti".
L'uno e l'altro motivo sono da esaminare congiuntamente attenendo a questioni connesse ed in parte sovrapponibili.
Il giudice del merito così motivò sull'an debeatur.
Dal rapporto dei Vigili urbani ora emerso che, al momento dell'urto, il veicolo della nettezza urbane si trovava sulla destra di via Bellinzona, in sosta in doppia fila;
che l'urto era avvenuto tra la parte anteriore destra della motocicletta e la parte Posteriore sinistra dell'autocarro; che la velocità della moto, allo stesso momento, non doveva essere elevata, in considerazione dei danni riportati dai veicoli.
Non si trattava, pertanto, di tamponamento e di mancanza della distanza di sicurezza, ma, piuttosto, di ingombro della carreggiata per sospensione della marcia, consentito (tanto nel caso di fermata, che di sosta) soltanto lungo il margine destro della carreggiata e purché non si procuri intralcio o pericolo per la circolazione;
era anche da considerare che l'art. 538 del relativo regolamento fa divieto di lasciare i veicoli in doppia fila.
In definitiva, il veicolo della nettezza urbana si trovava in posizione irregolare, tanto più che, tenuto conto della sua sagoma d'ingombro rispetto all'ampiezza della carreggiata, occupava tutta la semicarreggiata di pertinenza della motocicletta, se non addirittura, parte dell'altra. Il fatto, poi, era avvenuto alle ore 18,45, quando il sole era già tramontato e quindi le norme di comune prudenza avrebbero imposto l'obbligo di segnalazioni visive. Così ritenuta la colpa del conducente del mezzo di proprietà comunale, si doveva però considerare il disposto dell'art. 2054 c.c., sulla presunzione del pari concorso di colpa in caso di scontro di autoveicoli.
In verità, essendo risultato che la velocità del HE non era elevata, egli "era o doveva essere nella possibilità di fermare il veicolo o compiere altre manovre per evitare l'incidente", laddove dal rapporto, redatto nell'immediatezza del fatto e dunque di valore probatorio decisivo, non risultava che avesse posto in essere l'una o l'altra di tali manovre. Di qui, appunto, l'eguale concorso di colpa. Osserva la Corte che, al di là del richiamo alla presunzione del pari concorso di colpa, la sentenza sostanzialmente ritenne essere provata in concreto la colpa paritaria dell'uno e dell'altro conducente, di cui individuò le rispettive condotte consistenti, quanto al conducente l'autocarro, nell'avere ingombrato cotra ius la carreggiata stradale, e, quanto al HE, nel non essersi fermato per tempo, nonostante che fosse (o dovesse essere) in condizione di farlo, e comunque nell'avere omesso d'attuare un'idonea manovra di emergenza.
Ciò detto, il giudice del merito non incorse nei denunziati errori. Per quanto specificamente attiene all'error in iudicando, la premessa posta a base della relativa censura - essersi trattato di tamponamento fra veicoli - trova espressa smentita nella stessa sentenza impugnata, nella quale, al contrario, è testualmente affermato che "non si verte in un caso di tamponamento per mancanza della distanza di sicurezza, nel quale caso il veicolo anteriore nessun'altra manovra avrebbe potuto svolgere, ma in un caso di ingombro della carreggiata, in seguito alla sospensione della marcia". E ciò è sufficiente per dichiarare l'inammissibilità della doglianza.
Quanto, poi, al vizio logico relativo al fatto che, in ogni caso, non si sarebbe potuto affermare il nesso di causalità fra la colpa del conducente l'autocarro e l'evento, visto che il motociclista ben avrebbe potuto superare l'ostacolo a sinistra, giova ricordare che gli apprezzamenti del giudice del merito circa lo svolgimento di un incidente stradale e l'efficienza causale delle condotte delle persone coinvolto si concretano in un giudizio di fatto non riesaminabile in sede di legittimità, quando esso sia adeguatamente e correttamente motivato (Cass. 23 ottobre 1998 n. 10550, Cass. 14 marzo 1995 n. 2932, Cass. 16 maggio 1981 n. 3246): la quale adeguatezza di motivazione è, tra l'altro, ravvisabile nel fatto che, a parere del secondo giudice, il veicolo urtato da tergo non era facilmente avvistabile perché sostava a luci spente nonostante l'ora serotina, restando conseguentemente esclusa - in riferimento al generale principio della conditio sine qua non - l'ipotesi derogatoria costituita dalla causa sopravvenuta sufficiente da sola a cagionare l'evento (ex art. 41 co. 2 c.p.). Nel rilevarsi che il controllo circa la ricostruzione logica del fatto non può non prescindere dalla ragione che avrebbe determinato la sosta del veicolo (di servizio che fosse, oppure no), è giocoforza concludere per l'infondatezza dei due motivi parendo di dovere ribadire, quanto al secondo di essi, che frutto di valutazione discrezionale il giudizio sull'efficienza causale delle rispettive colpe.
In considerazione dell'ammissibilità, per gran parte, dei due motivi suindicati (pur riconosciuti infondati), s'impone l'esame del ricorso incidentale, in quanto subordinato a. rigetto dell'eccezione relativa alla loro inammissibilità.
In particolare, con il primo motivo del ricorso incidentale ricorrenti denunciano omessa motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo a tale fine che il secondo giudice aveva "omesso ogni motivazione ed ogni valutazione circa la rilevanza e la conducenza" della perizia giurata prodotta in giudizio sulla dinamica del sinistro, nonché sulle deposizioni (specificamente riprodotte) dei testi PA e SP.
La doglianza è in parte inammissibile ed in parte infondata. È inammissibile - in relazione al già ricordato principio di autosufficienza del ricorso - nella parte relativa alla perizia giurata (recte: allegazione difensiva) che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare, non essendone stato indicato in alcun modo, dai ricorrenti, lo specifico contenuto.
È invece infondata nella parte restante, ove solo si consideri che - fatta salva la valutazione del comportamento di guida del motociclista, dai testi non riferito - essa Corte ricostruì la dinamica dell'incidente in piena aderenza alle loro deposizioni. Con il secondo mezzo, denunciando omessa, insufficiente è contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazion4 dell'art. 2054 co. 2 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 5 e 3 c.p.c., i ricorrenti incidentali si dolgono che la Corte d'appello abbia presunto un comportamento colposo a carico di TO HE, pur avendo escluso la violazione, da parte sua, di norme di comportamento.
La doglianza è inammissibile, essendo stato investita da censura un'affermazione che la sentenza non contiene.
In effetti, la Corte di merito, dopo avere posto in evidenza che il motociclista non viaggiava a velocità elevata, secondo quanto era emerso dal rapporto, aggiunse però che egli "era o doveva essere nella possibilità di fermare il veicolo o compiere altre manovre per evitare l'incidente", e che tuttavia nessuna di tali manovre aveva effettuato, in tale modo affermando (come già visto) la concreta colpa concorsuale dello stesso HE.
Rimangono da esaminare. a questo punto, il quarto ed il quinto mezzo del ricorso principale.
Con il primo di essi, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2056 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la compagnia d'assicurazioni si duole che il giudice d'appello abbia liquidato il danno da temporanea, laddove, per lo stesso periodo, il HE, lavoratore dipendente, aveva fruito del trattamento di malattia a carico dell'I.N.P.S. Oltre ciò, il danno da postumi era stato liquidato mediante l'applicazione del criterio di cui all'art. 4 legge 39/1977, pur essendo inferiore, al reddito così determinato,
quello dichiarato dallo stesso HE.
Le due censure contenute nel mezzo sono rivolte contro la sentenza laddove: a) aveva pronunciato condanna solidale del Comune di Messina e dell'UNIASS al pagamento della somma di lire 2.695.100 "per danno temporaneo reddituale per invalidità totale di cento giorni ed una parziale al 50% per sessanta giorni"; b) aveva fatto riferimento al triplo della pensione sociale, quale "limite invalicabile", ai fini della determinazione del danno da postumi, una volta rilevato che la retribuzione risultante dalla prodotta certificazione fiscale era inferiore ad esso.
La censura che attiene al danno da invalidità temporanea è infondata, dal momento che costituisce (implicito) presupposto della relativa statuizione l'accertamento, non impugnato sub specie di vizio logico, relativo al fatto che non v'era stata, da parte dello stesso HE, quella supposta fruizione.
A tale riguardo, giova ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è nel senso che il danneggiato non ha diritto al risarcimento del danno di cui trattasi (non già in via assoluta, bensì) nella misura in cui "abbia continuato a percepire nel periodo d'invalidita la retribuzione" (Cass. 15 aprile 1993 n. 4475, Cass. 6 dicembre 1995 n. 12569, Cass. 5 settembre 1988 n. 5033). È invece fondata l'altra doglianza, che è relativa al criterio di liquidazione del danno conseguente ai postumi.
Com'è noto, l'art. 4 d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39 (rubricata Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), dispone, al co. 1, che "Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni, ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600". A tenore del co. 2 del medesimo articolo di legge, è sempre ammessa la prova contraria (con obbligo eventualmente per il giudice di farne comunicazione all'ufficio delle imposte dirette), mentre il co. 3 stabilisce che "In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale". Questo essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte messinese non avrebbe potuto affermare che la liquidazione del danno andava necessariamente essere commisurata al triplo della pensione sociale, essendo il relativo importo superiore al percepito reddito di lavoro. In realtà, il citato art. 3 co. 4 dispone che si faccia ricorso a tale parametro "in tutti gli altri casi", ossia, evidentemente, nei casi diversi da quelli previsti nel co. 1, relativi (questi ultimi) ai danni subiti da lavoratori dipendenti ed autonomi. Non senza osservare che la contraria opinione condurrebbe ad un ingiustificato arricchimento del danneggiato, che si vedrebbe risarcire, in realtà, un danno maggiore di quello effettivamente subito, in parte qua la sentenza dev'essere cassata. Con l'ultimo motivo dello stesso ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2059 c.c., la ricorrente infine si duole che sia stato liquidato il danno morale nonostante che la colpa del conducente l'autocarro sia stata dichiarata solo in via presuntiva.
Il mezzo è destituito di fondamento, non sussistendo il preteso errore in diritto.
È vero che, in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, l'accertamento della colpa in via presuntiva, ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c., preclude al giudice la liquidazione del danno morale, la quale può conseguire soltanto all'accertamento in concreto della sussistenza d'un fatto-reato (così, da ultimo, Cass. 11 marzo 1998 n. 2674). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte suprema di cassazione, il 12 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2001