Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4743
CASS
Sentenza 30 marzo 2001

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La ricorrenza del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, richiesto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., deve essere verificata, unicamente in base alle risultanze del ricorso stesso, non altrimenti integrabili, avendo riguardo alla necessità di giudizio della Corte in relazione ai motivi proposti, sicché, ove questi prospettino errori nell'applicazione di norme processuali da parte del giudice di merito, è necessario che l'esposizione dei fatti consenta di identificare analiticamente gli aspetti della vicenda, le sue articolazioni processuali e i passaggi che ne hanno cadenzato lo svolgimento e l'esito (quali, nella specie, le nullità concernenti l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale, nonché l'eventuale denuncia della parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al loro verificarsi).

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la norma di cui all'art. 4, comma terzo, D.L. n. 857 del 1976, convertito con modificazioni in legge n. 39 del 1977, che prevede la liquidazione del danno in misura pari al triplo della pensione sociale, non è applicabile nel caso di danni subiti da lavoratore autonomo ovvero dipendente. Per questi, invece, il risarcimento del danno per l'inabilità temporanea o permanente derivante da circolazione stradale deve determinarsi in conformità ai criteri previsti dal comma primo dello stesso art. 4 succitato e cioè: rispettivamente, per il lavoratore autonomo sulla base del reddito netto più elevato tra quelli dichiarati nella denuncia dei redditi delle persone fisiche degli ultimi tre anni e per il lavoratore dipendente sul reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge.

In tema di risarcimento del danno da invalidità temporanea derivata da sinistro stradale, il principio in base al quale al lavoratore dipendente non compete l'indennizzo per invalidità temporanea si applica solo nella misura in cui egli abbia continuato a percepire la retribuzione.

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 41733 del 28
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 2Sentenza Cassazione Civile n. 31464 del 03
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 3Sentenza Cassazione Civile n. 40207 del 15
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 4Sentenza Cassazione Civile n. 2403 del 27
    https://www.laleggepertutti.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/03/2001, n. 4743
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4743
Data del deposito : 30 marzo 2001

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