Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 2
La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario " ad negotia" costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo, in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).
Quando nel ricorso per Cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di Cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2001, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO Presidente
Dott. Ernesto LUPO Consigliere
Dott. Michele VARRONE Consigliere
Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. relatore
Dott. Donato CALABRESE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NA TT, elettivamente domiciliato in Roma, via Parigi n. 11, presso l'avv. Felice Patrizi, che lo difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Giovanni Manenti, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RA ON, quale erede di RA NZ, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Ferrari n. 4, presso l'avv.. Sergio Cersosimo, che lo difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
TA DI, RA AU, RA NA, elettivamente domiciliate in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, presso l'avv. Servio Cersosimo, che le difende giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, sezione specializzata agraria, n. 414/98 del 9 febbraio - 23 maggio 1998 (R.G. 205/97).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. S. Cersosimo per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 12 luglio 1995 TA DI IN, in proprio e quale genitore esercente la potestà sui figli minori RA NA e RA DI, nonché RA NZ convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Modica, sezione specializzata agraria, NA TT, affittuario di un fondo già di proprietà del defunto RA AR e ora dei suoi eredi NT DI e RA AU,
Premesso che l'affittuario era gravemente inadempiente agli obblighi nascenti dal contratto inter partes essendo moroso nel pagamento dei canoni sin dal 1986 gli attori chiedevano che l'adita sezione specializzata agraria pronunciasse la risoluzione del contratto in questione, con condanna del NA al rilascio del fondo nonché al pagamento della complessiva somma di lire 92.779.000, oltre interessi e rivalutazione.
Svoltasi, in contumacia del convenuto, l'istruttoria del caso, l'adita sezione specializzata agraria con sentenza 28 novembre - 16 dicembre 1996 rigettava le domande attrici, per difetto di prova, atteso che la scrittura prodotta dagli attori - il contratto di affitto 11 agosto 1982 - non poteva ritenersi riconosciuta dal contumace, non risultando che gli attori avessero notificato al convenuto alcun atto nel quale si dichiarava espressamente la avvenuta produzione di quel documento.
Gravata tale pronunzia da RA ON, quale procuratore speciale di TA DI, sia in proprio che quale esercente la patria potestà sulle figlie minori RA NA e AU, nonché procuratore speciale di RA NZ, la corte di appello di Catania, sezione specializzata agraria, con sentenza febbraio - 23 maggio 1998 così provvedeva: dichiara inammissibile l'appello proposto da RA ON quale procuratore di RA NA;
in accoglimento dell'appello proposto dalle altre parti e in riforma della decisione dei primi giudici dichiara risolto per grave inadempimento del conduttore NA TT il contratto di affitto inter partes avente ad oggetto il fondo di proprietà di TA DI e RA AU sito in contrada Gisaro di Pozzallo, con condanna del NA al rilascio del fondo per l'11 novembre 1998.
Avverso tale pronunzia, notificata il 22 giugno 1998, ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, con atto 7 agosto 1998, NA TT.
Resistono con distinti controricorsi, sia RA ON, quale erede di RA NZ, sia TA DI, RA AU e RA NA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 77 c.p.c., in relazione all'art. 1722 c.c., in relazione all'art. 1708, in relazione all'art. 182 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c." nonché "mancato esame dell'eccezione di inefficacia della procura speciale spesa dall'appellante nei nomi", "omesso esame di documenti decisivi" e "vizio di motivazione".
Assume parte ricorrente, in particolare, che costituendosi in giudizio innanzi alla corte di appello di Catania, sezione specializzata agraria, esso concludente aveva eccepito che la procura speciale notaio Morello 3 settembre 1992, in forza della quale RA ON aveva impugnato la sentenza 28 novembre - 16 dicembre 1996 doveva considerarsi inefficace, atteso che con tale procura gli era stata conferita la facoltà di promuovere "un giudizio" avanti la sezione specializzata agraria del tribunale di Modica e gradi superiori e che RA ON aveva già promosso altro giudizio, innanzi al tribunale di Modica, con ricorso 18 marzo 1993, definito con sentenza n. 247 del 1994, che aveva dichiarato la litispendenza tra quel giudizio e altro procedimento - avente identico oggetto - pendente innanzi alla Suprema Corte di cassazione, per cui RA ON non poteva promuovere, in forza di tale procura, altro diverso giudizio.
La Corte del merito - conclude il ricorrente - ritenuta la eccezione documentata avrebbe dovuto rilevare il difetto di legittimazione dell'appellante RA ON a promuovere il giudizio di gravame, con ogni conseguente statuizione. Con il secondo motivo, intimamente connesso al precedente e da esaminare congiuntamente a questo, il ricorrente denunzia, ancora "vizio in iudicando;
errore nel giudizio di diritto;
violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell'art. 1722 c.c., in relazione all'art. 1708, in relazione all'art. 125 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.". Ribadito - come già con il primo motivo - di avere eccepito, con la memoria di costituzione in secondo grado, la carenza di potere di RA ON a rappresentare la TA e RA NZ e, quindi, a instaurare quel giudizio, per essersi estinta la procura del 1992 con il compimento dell'affare [proposizione di altro giudizio, la cui sentenza non era stata appellata] il ricorrente espone che la comparsa 28 ottobre 1997 - prodotta successivamente alla prima udienza - era inidonea a "ratificare" l'avvenuta proposizione, da parte di RA ON di un appello in nome e per conto di RA NZ in assenza di una idonea procura. Con il terzo motivo, pur esso connesso ai precedenti, il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 83 c.p.c., in relazione all'art. 1722 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c.", ribadendo ancora una volta - che esso "NA
[contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello] non aveva fatto questione di invalidità sopraggiunta della procura a RA, ma di carenza a promuovere appello, in forza di procura speciale, in un giudizio diverso e nuovo rispetto a quello per gli fu conferita".
2. Tutti tali motivi sono infondati. alla luce delle considerazioni che seguono.
2. 1. Quanto - in primis - alla denunziata violazione, da parte dei giudici del merito, sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c., degli artt. 77, 83, 125 e 182 c.p.c., nonché degli artt. 1708 e 1722 c.c. la censura è inammissibile.
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto dei motivi in esame, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dal giudice del merito, delle richiamate disposizioni e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tali norme.
In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 2. 2. Quanto, ancora, alla denunziata violazione dell'art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell'omesso esame delle proposte eccezioni,
quanto alla inesistenza - in capo all'appellante RA ON - del potere di rappresentare il proprio genitore RA NZ, il denunziato vizio non sussiste, atteso che la questione risulta espressamente affrontata a pagina 8 - 9 della sentenza, sub D, ove espressamente si menziona la procura alle liti [id est la procura a proporre la lite] rilasciata da RA NZ "trascritta nella stessa memoria NA", cioè la procura 3 settembre 1992, con firma autenticate dal Notaio Morello di Siracusa.
2. 3. In merito - da ultimo - ai vizi di motivazione, per avere i giudici di secondo grado trascurato di valutare - in buona sostanza - che la procura 3 settembre 1992 si era estinta "per il compimento da parte del mandatario, dell'affare" per la quale era stata conferita, avendo già il mandatario promosso altro giudizio conclusosi con sentenza [dichiarativa della litispendenza] non gravata di appello, la doglianza non può trovare accoglimento atteso che nella specie "l'affare" per il quale era stata rilasciata la "procura" non era - come esattamente, sia pure per incidens, ritenuto dai giudici di secondo grado - la proposizione di un certo, unico, giudizio, ma l'esperimento di qualsiasi azione giudiziaria, in primo grado come in appello, per conseguire la risoluzione, per inadempimento del conduttore, del contratto di affitto oggetto della presente controversia.
Il mandato, prevede - in particolare - l'art. 1722, n. 1, c.c., "si estingue...per il compimento, da parte del mandatario, dell'affare per il quale è stato conferito".
Pacifico quanto sopra correttamente i giudici del merito hanno - sostanzialmente - interpretato la procura speciale rilasciata in favore di RA ON da RA NZ e TA DI IN in proprio e in rappresentanza delle figlie minori RA NA e AU il 3 settembre 1992 come diretta allo specifico "affare" di compiere quanto "necessario o semplicemente opportuno fino all'ottenimento del fondo [condotto dal NA] libero e sgombro da persone e cose" [come testualmente previsto nella procura stessa]. Certo che tale "affare" non era stato portato a "compimento" con la sentenza del 1994, dichiarativa della litispendenza tra quel giudizio e altro, è palese che legittimamente RA ON, per nome e per conto di dei propri mandanti, in forza della procura settembre 1992, ha proposto appello avverso la diversa sentenza 28 novembre - 16 dicembre 1996, pure essa resa sulla "identica" domanda diretta [come la precedente] all'ottenimento - di quel medesimo fondo - di proprietà dei mandanti - "libero e sgombro da persone e cose". 2. 4.
Ritenuto che
la procura speciale 3 settembre 1992 abilitava RA ON alla proposizione del giudizio è palese che rimangono assorbite tutte le altre questioni sollevate con i motivi in esame quanto alla diversa, successiva procura speciale 30 ottobre 1997.
3. Motivi di ordine logico, a questo punto della esposizione, impongono di esaminare con precedenza, rispetto al quarto ed al quinto motivo, prima parte, tutti relativi al quantum del credito di parte concedente accertato dai giudici del merito, il quinto motivo, seconda parte, del ricorso del NA.
Con questo, in particolare, il ricorrente fa presente che per effetto dell'intervenuta morte, il 22 dicembre 1997, in corso di causa, del mandante RA NZ si è verificata una ulteriore causa di estinzione del mandato a suo tempo rilasciato in favore di RA ON, a norma dell'art. 2722 n. 4 c.c., con conseguente nullità della sentenza in questa sede impugnata.
4. Al pari dei precedenti, il motivo non può trovare accoglimento.
In conformità ad una giurisprudenza pressoché costante di questa Corte regolatrice, infatti, deve ribadirsi che la morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario ad negotia tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo, in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante;
mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore ad processum) che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario) (Tra le tantissime in tale senso, Cass., 17 dicembre 1991, n. 13592).
5. Con il quarto motivo il ricorrente denunziando "violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c." fa presente che controparte aveva chiesto la condanna di esso NA al pagamento della somma di lire 92.779.000, per canoni sino al 1995 e che la Corte del merito, pronunziando palesemente ultra petita, ha quantificato il credito nella maggior importo di lire 110.938.000. 6. Il motivo è inammissibile.
Come risulta dagli atti di causa [il cui diretto esame è consentito, deducendosi un error in procedendo], gli attori - appellanti avevano chiesto la condanna del NA al pagamento della somma di lire 92.779.000 "oltre interessi e rivalutazione". La corte di appello di Catania, sezione specializzata agraria, ha quantificato il credito di parte concedente nell'importo di lire 110.779.000, "già rivalutato".
Pacifico quanto sopra è palese che in applicazione dell'art. 366, n. 4 c.p.c. il ricorrente non poteva - genericamente - limitarsi ad affermare che la somma liquidata era "maggiore" di quella richiesta, ma doveva - adeguatamente - dimostrare che sviluppata la somma richiesta nel ricorso introduttivo - adeguata, cioè, la stessa, ai valori della moneta corrente - si perveniva ad un importo inferiore di quello liquidato [circostanza certamente da escludere, ove si consideri il tempo per il quale si è protratta la mora].
7. Con il quinto, e ultimo, motivo [prima parte] il ricorrente lamenta "difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, omesso esame della consulenza tecnica esperita in primo grado, art. 360 c.p.c.". Si osserva, al riguardo, che "il canone dovuto per legge, è quello che emerge dalla c.t. fatta esperire in primo grado, non impugnata dall'appellante. Tanto era stato formalmente eccepito dal NA con la memoria in cui si contestava l'ammontare dell'inadempienza e quindi della dedotta debenza", "la sentenza impugnata non motiva le ragioni per cui disattende le risultanze dell'esperito mezzo istruttorio;
ne deriva che la sentenza sul punto è carente di motivazione".
8. La censura - non conforme alle prescrizioni imposte dall'art. 366, n. 4 c.p.c. - è inammissibile per la sua estrema genericità.
I termini in cui il motivo è formulato, infatti, non consentono a questa Corte di apprezzare quale sia il vizio - rilevante sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. - in cui siano incorsi i giudici di secondo grado.
Se, come parrebbe ad una prima lettura, si deduce che il credito, per canoni non pagati, doveva quantificarsi, alla luce delle risultanze di una consulenza tecnica espletata in primo grado, in un importo "diverso", rispetto a quello affermato e ritenuto in sentenza, è palese la inammissibilità della deduzione, atteso che era puntuale onere della parte ricorrente trascrivere - quantomeno per la parte de qua - la relazione di consulenza tecnica e le diverse conclusioni fatte proprie da questa.
Ove, per contro, si ritiene che la censura riguardi il mancato esame di "difese" svolte dallo stesso NA in grado di appello, è palese che la deduzione è inammissibile, atteso che il ricorrente non poteva limitarsi a denunziare l'omesso esame di difese svolte nel precedente grado, ma trascrivere questa, onde permettere a questa Corte di apprezzarne la rilevanza e concludenza al fine del decidere.
9. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate, in favore di NÒ ON, in lire 14.000= oltre lire 3.000.000 per onorari e in favore di TA DI, RA AU e RA NA in lire 17.000= oltre lire 3.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 16 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001