Sentenza 23 maggio 2001
Massime • 1
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso (rilevabile anche di ufficio) per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, n.4, cod. proc. civ.. (Nella specie la sentenza impugnata aveva determinato il trattamento di quiescenza di una ex dipendente dell'ONMI sul presupposto che la stessa, al momento del passaggio alle dipendenze di un ente locale, aveva optato per il trattamento CPDEL; la censura proposta con il ricorso per cassazione - dichiarato inammissibile - era stata, invece, costruita con esclusivo riferimento alla diversa ipotesi dei dipendenti ex ONMI che non avevano effettuato la suddetta opzione, mantenendo quindi l'iscrizione all'INPS).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2001, n. 7046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7046 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS CR, elettivamente domiciliata in Napoli, viale Augusto n. 62, presso l'avv. Aldo Corbo, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPDAP, GESTIONE INADEL
- intimato -
avverso la sentenza n. 729/98, decisa il 19 gennaio 1998 e pubblicata il 10 febbraio 1998, resa dal Tribunale di Napoli nel procedimento n. 12210/92 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 11 maggio 1992, AS CR conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Napoli l'INADEL al fine di ottenere l'indennità di buonuscita per il servizio prestato presso l'ONMI prima dello scioglimento dell'Ente ed il passaggio di essa ricorrente al Comune di Napoli.
Il Giudice adito, con sentenza n. 7983 in data 6 - 10 maggio 1991, accoglieva la do manda riconoscendo il diritto della AS ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di premio di servizio, oltre agli interessi legali su tale importo e su quelli già corrisposti e liquidati in ritardo.
Interponeva appello l'INADEL e in esito il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 729/98 emessa in data 19 gennaio - 10 febbraio 1998, accoglieva il gravame proposto limitatamente all'attribuzione dell'indennità di premio servizio e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione.
Osservava esser pacifico in causa che la ricorrente, all'atto del passaggio al Comune di Napoli, aveva optato per il "trattamento CPDEL" (ovvero per l'iscrizione ai fini pensionistici alla Cassa per i dipendenti degli enti locali) e pertanto, per il periodo presso l'ONMI, le spettava un trattamento determinato secondo il regolamento di quiescenza del personale dello stesso Ente, con esclusione quindi della buonuscita relativa allo stesso periodo di lavoro. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazione la AS, con atto notificato in data 9 febbraio 1999;
deduce un unico articolato motivo.
L'INPDAP, Gestione ex INADEL, è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico articolato motivo si denuncia, con riferimento ai numeri 3 e 5 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 legge 1 agosto 1977 n. 573 e degli artt. 2, 3, 4 del regolamento ONMI e degli accordi di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 e del DM del Ministero della Sanità 9 marzo 1977 nonché il difetto di motivazione.
Si afferma che il regolamento dell'ONMI dispone nel senso che "al personale assunto in servizio prima del 6 ottobre 1967 e che non abbia chiesto l'iscrizione alla Cassa per le Pensioni dei Dipendenti Enti locali e quindi sia rimasto iscritto all'I.N.P.S., all'atto del collocamento a riposo" ... competono due mensilità, la prima ... "c.d. di anzianità consistente in una mensilità della retribuzione per tutto il periodo prestato presso l'ONMI e la seconda c.d. di buonuscita nella misura prevista per il personale dello Stato". La censura non attiene al tenore della pronuncia del Tribunale. Invero il Collegio di merito ha affermato (pag. 3 e pag. 11) che la AS ha optato per il trattamento CPDEL ed ha applicato la disciplina conseguente, mentre la ricorrente svolge tutta la propria difesa richiamando la normativa applicabile al personale che non ha effettuato tale opzione, senza curarsi di contestare la validità del presupposto di fatto accertato dal Collegio di merito. È il caso di osservare che il tenore dello svolgimento argomentativo dell'impugnata sentenza, come pure del ricorso, sono tali da escludere che vi sia stato un "lapsus calaami", con scambio tra l'una e l'altra ipotesi, differenziate dall'uso improprio dell'avverbio "non" o dalla mera dimenticanza dello stesso. Invero il Tribunale prende in esame il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto del diverso trattamento per coloro che hanno optato per il trattamento CPDEL e per coloro che hanno optato per mantenere l'iscrizione all'I.N.P.S. e dichiara di volersi uniformare all'indirizzo dato dalla sentenza n. 8682 in data 8 agosto 1992, resa a Sezioni Unite, argomentando nel senso che l'indennità di buonuscita rimane così esclusa per coloro che hanno effettuato la prima scelta. Tale problematica ha un significato solo se la lavoratrice ha effettuato l'opzione in premessa e sarebbe del tutto irrilevante ove l'opzione non fosse stata effettuata. La ricorrente d'altro canto costruisce la propria tesi con riferimento al caso del personale che "non abbia chiesto l'iscrizione alla CPDEL e quindi sia rimasto iscritto all'I.N.P.S.";
l'articolazione della premessa assunta, sotto il duplice profilo del tipo di opzione e delle conseguenze della seconda scelta, vale del pari ad escludere ogni dubbio circa l'esistenza di un errore propiziato dall'uso di espressioni semplificate.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di motivi che possano rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, n. 4, cpc.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese poiché l'Istituto intimato non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte Dichiara inammissibile il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2001