Sentenza 27 aprile 2001
Massime • 3
Quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, non siano specificamente indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina -, il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.
Nel caso di alloggi di edilizia economica e popolare assegnati in locazione con promessa di futura vendita il trasferimento della proprietà si realizza, non quando sia stato completato il pagamento del prezzo, bensì soltanto allorché sia stata perfezionata quell'attività negoziale che implica il riconoscimento, da parte dell'istituto, dell'esistenza dei presupposti fissati dalla normativa per l'esercizio del diritto dell'assegnatario al trasferimento stesso, con la conseguenza che l'ente proprietario o gestore, prima di trasferire la proprietà dell'alloggio, può ancora rilevare ragioni di decadenza o di revoca dell'assegnazione, preclusive del successivo passaggio in proprietà dell'alloggio.
L'abbandono del godimento di un alloggio economico e popolare, che si protragga per un periodo superiore a tre mesi e manchi della preventiva autorizzazione dell'istituto assegnante, giustifica - a norma dell'art. 17, lett. b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - la revoca dell'assegnazione in locazione, anche se sia motivato da ragioni di vita o di lavoro (e non sorretto, quindi, da "animus derelinquendi"), essendo la revoca ispirata non da finalità sanzionatorie, bensì dallo scopo di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno, senza che rilevino le motivazioni soggettive della dismissione, ne' la volontà di ritornare nell'abitazione assegnata una volta cessati i motivi stessi, e senza che l'abbandono perda il suo carattere sintomatico di mancanza di un'effettiva esigenza abitativa per il solo fatto che il provvedimento di revoca non sia stato tempestivamente adottato, in presenza di peculiari circostanze del caso singolo che, opportunamente valutate, possano aver indotto l'istituto a tollerare un allontanamento non autorizzato.
Commentario • 1
- 1. Norme urbanistiche efficaci soltanto dopo l'affisione nell'albo pretorioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2001, n. 6123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6123 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
M LA CORTE SUPREM6123/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto SEZIONE SECON Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio IANNOTTA Presidente R.G.N. 20571/98 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Cron.13379 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Rep.
2.239 Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere Ud. 13/11/00 Dott. Francesca TROMBETTA Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio. S ENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 12.000 sul ricorso proposto da: il 27 APR. 2001 IL CANCELLIERE MICOLI AMELIA VED. ARGENTIERI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE studio dell'avvocato UVA S. difeso dall'avvocato Richiesta copia studio PACOR SERGIO, giusta delega in atti;
F.1 dal Sig. per diritti L. 12.000 ricorrente 27 APR 2007 IL CANCELLIERE contro ..... dille Provincie d' IACP TRIESTE, in persona del Presidente p.t. PERLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ---- LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA PZA DELLE MUSE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio 7, presso lo studio dell'avvocato VICINI DOMENICO, che N.C. dal Sig. lo difende unitamente all'avvocato per diritti L./2 CERIA GIORGIO, 2001 2000 giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE 1830
- controricorrente -
1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio nonchè contro dal Sig. ARC.C per diritti L12007 REG. AUT. FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del 11.30-04-01 Presidente della Giunta Regionale p.t. Roberto IL CANCELLIERE ANTONIONE, elettivamente ROMA PZAdomiciliato in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE to this tecceto Region а COLONNA 355) difeso dall'avvocato FUSCO RENATO, giusta UFFICIO COPIE य Richiesta copia esecutiva delega in atti;
dal Sig. VICINT per diritti 5000+ 12/✓. controricorrente - 1 3.1 AGO 2001. avverso la sentenza n. 236/98 della Corte d'Appello di CANCELLIERE TRIESTE, depositata il 15/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
l'Avvocato PACOR Sergio, difensore del udito l'accoglimento del ricorrente che ha chiesto CANCELLERIA ricorso;
udito 1'Avvocato VICINI Domenico difensore del resistente IACP, che ha chiesto il rigetto del ricorso, deposita bollettino ufficiale della Regione Autonoma del FRIULI;
NO ME udito l'Avvocato MANZI per delega dell'Avv.FUSCO 1 depositate in udienza, difensore della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il -2- rigetto del ricorso. -3- 20571/98 Oggetto: risoluzione locarione alloggio edilizia popolare- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 11.9.92, ME MI oli vedova - premesso che, unitamente al marito, era RG stata consegnataria d'un alloggio in Trieste, via Baia- monti n. 20, già proprietà all'Ente Nazionale Profughi e Rifugiati ed ora della Regione Friuli Venezia Giulia, gestito dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Trieste;
che, deceduto suo marito, la Regione s'era rifiutata di addivenire alla stipula del contratto di cessione in proprietà dell'immobile nonostante il contratto di loca- zione 9.11.1961 prevedesse il patto di futura vendita - conveniva in giudizio innanzi al tribunale di Trieste la Regione, quale proprietaria del bene, e lo I.A.C.P., qua- le gestore, onde ottenerne la condanna all'adempimento dell'obbligo di trasferimento della proprietà dell'immo- bile. Costituendosi, lo I.A.C.P. eccepiva, preliminarmen- te, la propria carenza di legittimazione passiva, per su- bentro della Regione nella disponibilità patrimoniale dell'immobile; nel merito, deduceva l'infondatezza dell' avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. Costituendosi a sua volta, la Regione Friul i Vene- zia Giulia sosteneva la legittimazione dell'I.A.C.P. af- la propria, sull'assuntofermando, contemporaneamente, che si desse "concorrente" e "non alternativa" attribu- 20571/98 zione di competenze gestorie d'entrambi gli Enti convenu- ti per quel patrimonio. Con sentenza 25.3.96, il tribunale di Trieste con- fermava la congiunta legittimazione passiva d'entrambi gli Enti convenuti;
dichiarava risolto il contratto di locazione 9.11.1961 e condannava l'attrice al pagamento delle spese processuali. Avverso tale decisione ME MIoli proponeva ap- pello con il quale assumendo che il tribunale avesse - erroneamente ritenuto legittimo il ricorso dell'ente pro- prietario alla clausola risolutiva ex art. 17 del con- tratto di locazione, in quanto per decenni lo stesso, pur a conoscenza della mancata occupazione dell'alloggio in conseguenza degli obblighi lavorativi del marito conse- gnatario, non aveva tuttavia ritenuto d'avvalersi di tale clausola ed, anzi, ne aveva facultizzato l'occupazione da parte di soggetto diverso, onde la pattuizione ex art. 17 era da ritenere superata per comune volontà dei contraen- ti;
che il tribunale avesse, altresì, omesso di conside- rare come la mancata occupazione dell'alloggio da parte sua e del marito fosse stata determinata da cause indi- pendenti dalla loro volontà, onde non poteva, per tal mo- tivo, essere dichiarata la risoluzione del contratto chiedeva che, in riforma dell'impugnata sentenza, venisse 20571/98 3 per contro accolta la domanda di trasferimento dell'immobile ch'ella aveva originariamente proposta. La Regione Friuli Venezia Giulia e lo I.A.C.P. di Trieste, che resistevano all'avverso gravame contestan do- ne le argomentazioni, proponevano, a loro volta, appello incidentale, dolendosi che il tribunale avesse omesso di considerare le ulteriori ragioni di risoluzione ex lege del contratto con la MIoli ch'essi avevano fatte valere. Con sentenza 15.5.98, la corte d'appello di Trieste ritenuto che la MIoli fosse inadempiente, per aver risieduto nell'alloggio in questione soltanto durante il periodo tra il 21.11.1988 ed il 17.7.1989, mentre il con- tratto di locazione imponeva all'assegnatario, a pena di risoluzione ex art. 17, d'occupare l'immobile entro il 9.12.1961%; che fosse censurabile la condotta tenuta dai vari enti gestori per non aver preteso il rispetto della norma ex art. 8 punto b) del Regolamento, recepito in contratto con l'art. 7, sì che l'alloggio, costruito con denaro pubblico per dare una casa ai soggetti del dramma dell'esodo, aveva finito per restare in uso di "seconda casa" agli assegnatari, i quali avevano trovato nuova e stabile residenza ed inserimento sociale nel comune di Valeggio sul Mincio;
che non fosse condivisibile l'opi- nione dell'appellante per la quale, mediante lo scambio di note avvenuto nel dicembre 1965, le parti avevano rag- 20571/98 giunto un nuovo accordo superando la norma contrattuale cui all'art. 17, giacché la nota dell'Opera Profughi di GI Dalmati esprimeva soltanto un nulla osta alla richiesta dell'RG di far occupare l'alloggio da una parente della moglie, tale NA MIoli, ma non lo esentava dall'osservare le condizioni poste dal contrat- to;
che, in ogni caso, la nota in questione non fosse idonea ad impegnare contrattualmente l'Ente, essendo sta- ta sottoscritta da un direttore di delegazione e, quindi, da soggetto sprovvisto dei necessari poteri;
che, inol- tre, la MIoli avesse violato anche l'art. 16 del con- tratto di locazione e l'art. 8 del Regolamento, subaffit- tando l'alloggio a tale Regina Munno, quanto meno dalla data certa del 1°.8.91, essendo documentalmente provata l'esistenza del contratto di sublocazione, e, con ogni probabilità, già dall'ottobre del 1988, quando la Munno vi aveva trasferito la propria residenza;
che l'appel- lante non avesse fornito alcuna prova in merito alla pretesa conoscenza, da parte dello I.A.C.P., del mancato uso del bene e della sua sublocazione, onde fondatamente affermarne la volontà di non avvalersi della clausola risolutiva ex art. 17; che, per contro, la volontà del- l'Ente d'addivenire alla risoluzione del rapporto risul- tasse confermata dalla nota del maggio 1992, con la quale lo I.A.C.P. aveva contestato alla MIoli le sopra indi- 20571/98 5 cate indampienze;
che il richiamo alla giurisprudenza afferente agli alloggi demaniali ceduti agli assegnatari ex lege 513/77 fosse non pertinente, versandosi, nel caso in esame, in ipotesi totalmente diversa;
che la nota del- lo I.A.C.P. di febbraio non contenesse alcuna proposta ma soltanto un cenno di disponibilità a dar contrattuale, corso a quanto già previsto all'art. 9 del contratto di locazione, onde nessun contratto di vendita s'era conclu- SO con la nota "di adesione" della MIoli datata 3.4.92; che, in particolare, detta volontà contrattuale si sareb- be potuta formare solo alla stipula del previsto rogito notarile, rimanendo sino a quel momento in facoltà dell' Ente gestore accertare la sussistenza о meno in capo al- l'assegnatario dei requisiti di legge o di contratto per beneficiare della cessione;
che, inoltre, detta volont à non fosse libera, bensì vincolata dalle disposizioni di legge in materia e, pertanto, subordinata al conseguimen- to del fine pubblico dalle stesse perseguito, quale l'as- sicurare un alloggio a chi, in conseguenza dell'esodo, ne avesse effettivo bisogno;
che, dunque, fosse conseguenza necessaria della dichiarata risoluzione del contratto di - respinto locazione la restituzione del bene al locatore l'appello principale proposto da ME MIoli, accoglie- va l'appello incidentale della Regione Friuli Venezia Giulia e dello I.A.C.P. di Trieste e, per l'effetto, in 20571/98 parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertava e dichiarava l'avvenuta risoluzione, per inadempimento de- gli assegnatari TO RG ed ME MIoli ved. RG, del contratto di locazione stipulato il 1.11.1961, per l'effetto ordinando alla MIoli di rila- sciare libero da cose e persone l'alloggio sito in Trie- ste alla Via Baiamonti n. 20. Avverso tale sentenza ME MIoli proponeva ri- corso per cassazione con tre articolati motivi. Resistevano la Regione Friuli Venezia Gi ulia e 10 I.A.C.P. di Trieste con controrico rso. MOTIVI DELLA DECISIONE Le censure mosse all'impugnata sentenza per quan- to è possibile desumere dalla loro non certo facilmente intelligibile esposizione e già sol per questo non con- formi al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC quale inteso dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte varno interpretate e decise come segue. Con il primo motivo la ricorrente - denunziando ex art. 360 n. 5 CPC insufficiente ei per concorrente aspetto, contraddittoria motivazione sul punto, prospet- tato nell'appello e comunque rilevabile d'ufficio intorno alla natura ed alle fonti di regime del contratto>> si duole che la corte territoriale non abbia specificato in virtù di quale fonte, normativa о regolamentare О solo 20571/98 7 interna, l'Ente stipulante l'originario contratto di locazione od anche l'Ente gestore ad esso succeduto siano stati subordinati al perseguimento d'un fine che non avrebbe ammesso quanto nel caso avvenuto e non avreb- be consentito a tali parti di tollerarlo ma anzi ne avrebbe imposto repressione e sanzione>>, laddove regime siffatto poteva riconoscersi per l'attività degli IACF ma non per quella dell'OPGD dotata della massima discre- zionalità tecnica>>; abbia contraddittoriamente argomen- tato la decisione assunta, in quanto, addebitando un atteggiamento equivoco, condiscendente, ambiguo nel non intervenire>> a tutti gli Enti che avevano amministrato le preclude ogni possibilità di censura per il caso, non aver dato allo I.A.C.P. formale comunicazione nel 1988 dell'inserimento di altro soggetto dappoiché manife- stamente superfluo a fronte di tanto e sì lungamente durato favoritismo>>. Il motivo non merita accoglimento. Va, infatti, tenuto presente che, come ripetutamen- te evidenziato da questa Corte, il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto a pena d'inammissibilità del motivo, giusta l'espressa previsione dell'art. 366 n. 4 CPC mediante la specifi- ca indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che, con argomentazioni intelligi- 20571/98 - bili ed esaurienti, motivatamente si assumano in contra - sto con le norme regolatrici della fattispecie о con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurispru- denza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di verifi- care il fondamento della lamentata violazione. Ond'è che risulta inidoneamente formulata, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, la critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito, nel decidere sulle que- stioni di diritto poste dalla controversia, operata dal ricorrente non mediante puntuali contestazioni delle so- luzioni stesse nell'ambito d'una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo, in guisa da dimostrare l'erroneità delle une e la correttezza del- le altre, bensì mediante la mera apodittica contrapposi- zione delle prime alle seconde;
tanto meno può, dunque, ricondursi nell'ambito d'una censura per violazione di legge, che sia idoneamente formulata secondo i principi sopra precisati, la deduzione con la quale si contesti al giudice del merito d'aver applicato una normativa non pertinente senza, nel contempo, indicare quale fosse quella pertinente e l'applicazione di quali specifiche norme avrebbe condotto ad una definizione della
contro
- 20571/98 versia difforme da quella adottata dal giudice a quo. Orbene la corte territoriale, attenendosi a princi- pi costantemente espressi dalla giurisprudenza di legit- timità, ha ritenuto che sia la mancata occupazione sia la dell'appartamento legittimassero l'eserci-sublocazione zio, da parte dell'Ente, del potere di chie dere la riso- luzione del contratto di locazione d'un alloggio d'edi- lizia economica e popolare;
nel motivo di ricorso in esame, tuttavia, non risulta sviluppata alcuna argomenta- zione in diritto, nei sensi sopra evidenziati, né citata alcuna specifica disposizione normativa in ordine all' assunta differenza di regime giuridico che, per gli alloggi ex OPDG, dovrebbe inibire l'esercizio di potere siffatto, specie una volta che, sussista o meno la prete- sa ma non dimostrata ampia discrezionalità tecnica in materia del particolare Ente in questione, sia stato co- munque esercitato, come appunto nella specie. Sotto l'esaminato profilo il motivo difetta, dun- que, della dovuta specificità. Quanto, poi, alle successive considerazioni circa dell'impugnata sentenza per avercontraddittorietà la constatato il comportamento condiscendente de ll'Ente e non aver, ciò nonostante, giustificato la mancata comuni- cazione all'Ente stesso dell'operata sublocazione, che avrebbe dovuto invece considerare manifestamente super- 20571/98 10 flua, la censura non ha fondamento, dacché la menzionata osservazione della corte territoriale attiene al compor- tamento dell'Ente in relazione all'inadempimento degli assegnatari per mancata occupazione dell'immobile, mentre la stessa corte ha evidenziato il sollecito intervento dell'Ente stesso in relazione al diverso inadempimento per sublocazione e, d'altronde, la tolleranza d'una delle parti in reazione ad una determinata ipotesi d'inadem- pimento dell'altra non fa venir meno la colpevolezza di quest'ultima nel porre in essere ulteriori diverse ipote- si d'inadempimento. Non senza considerare che, comunque, riguardo alla prima ipotesi di risoluzione, questa Corte ha ripetuta- mente evidenziato come, ove l'abbandono del godimento d'un alloggio d'edilizia economica e popolare si protrag- ga per un periodo superiore a tre mesi e manchi della autorizzazione dell'Ente assegnante, trovipreventiva giustificazione ex art. 17, lett. b) D.P.R. 30.12.72 n. 1035 e, nella specie, ex art. 61 L regionale Friuli- Venezia Giulia n. 75/82, che usando il termine "dispone" implica un obbligo e non una facoltà del presidente dell'Ente - la revoca dell'assegnazione in locazione, anche se sia motivato da ragioni di vita o di lavoro e non sorretto, quindi, da animus derelinquendi, essendo la revoca ispirata non da finalità sanzionatorie, bensì 20571/98 11 dallo scopo di evitare che abitazioni destinate a cate- gorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno, senza che rilevino le motivazioni soggettive della dismissione, né la volontà di ritornare nell'abitazione assegnata una volta cessati i motivi stessi;
come, inoltre, la dismis- sione non perda il suo carattere sintomatico di mancanza d'un'effettiva esigenza abitativa per il solo fatto che il provvedimento di revoca non sia stato tempestivamente adottato, in presenza di peculiari circostanze del caso singolo che, opportunamente valutate, possano aver indot- to l'Ente a tollerare un allontanamento non autorizzato. La violazione, poi, del divieto di sublocazione a terzi dell'alloggio oggetto di assegnazione che permane a carico dell'assegnatario sin quando, con la stipula del contratto, non si perfezioni il trasferimento della e questo esca dal patrimonioproprietà dell'immobile dell'Ente - mentre implica di per sé una dismissione vietata, è, a sua volta, causa autonoma di anch'essa risoluzione del contratto di lo cazione ed osta al trasfe- rimento della proprietà facendone venir meno le condizio- ni. Con il secondo motivo la ricorrente denunziando ex art. 360 n. 3 CPC Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. In ispecie della normativa generale 20571/98 - 12 sull'attività e sugli atti di concessione in godimento di immobili di pertinenza e destinazione come in questione nonché della normativa di regime al rapporto conseguen- te>> - si duole che la corte territoriale a bbia errato nel ritenere legittimamente esercitato il diritto di risoluzione del contratto di locazione esperito siccome ex se per legale necessarietà e non suscettibile di rinuncia>> pur non sussistendo norme che ne imponessero l'esercizio e, quand' anche sussistenti, inapplicabili per non essere state trasfuse nel contratto%;B non a bbia consi- derato come, in realtà, detta rinuncia fosse stata espressa già nel 1965 con atto scritto, la cui revoca sarebbe potuta avvenire soltanto mediante analogo atto recettizio, in effetti avvenuto ma 27 anni dopo e quindi tardivamente ed illegittimamente;
abbia erroneamente applicato norme e principi d'ordine pubblicistico, confe- rendo loro una non consentita prevalenza sulla normativa di diritto privato. Il motivo non merita accoglimento. Vale per esso quanto già rilevato per il prece den- dell'impugnatate, atteso che, denunziatosi un vizio sentenza ex art. 360 n. 3 CPC, non vi si indicano quali siano le norme nella cui violazione e/o falsa applicazio- ne il giudice del merito sarebbe incorso, e tanto già 20571/98 13- basterebbe a giustificarne la reiezione, ma ne va anche rilevata la sostanziale infondatezza. La corte territoriale non ha, in vero, affatto reso la propria decisione facendo applicazione di norme di diritto pubblico, dacché ha ritenuto risolto il contratto di locazione intercorso tra gli RG-MIoli e gli Enti succedutisi nella proprietà dell'alloggio facendo riferimento alle pattuizioni al corretto ed esclusivo riguardo espressamente inserite agli artt. 16 e 17 del contratto stesso. In particolare, ha rilevato come gli RG- MIoli non avessero mai occupato l'appartamento né entro la prescritta data del 9.12.61 né in seguito, così ponen- do in essere un inadempimento previsto e sanzionato con la risoluzione ex art. 17 del contratto ed ex art. 8 lett. b) del Regolamento, norma pattizia anch'essa per rinvio recettizio operatone all'art. 7 del contratto;
come, inoltre, la MIoli avesse sublocato l'appartamento de quo, quanto meno dal 1.8.91, così ponendo in essere un inadempimento ulteriore, a sua volta previsto e sanziona- to con la risoluzione ex art. 16 del contratto ed ex art. 8 lett. e) del Regolamento. All'accertamento delle intervenute cause d'operati- vità delle clausole risolutive espresse contenute nel contratto di locazione la disciplina pubblicistica è del 20571/98 14 tutto estranea, e la corte territoriale ha fatto corretta applicazione della sola disciplina privatistica ex art. 1456 CC in relazione a specifiche previsioni pattizie. La stessa corte, poi, se ha in qualche misura dubi- tato dell'operatività di detta clausola in ordine all' inadempimento per mancata occupazione dell'alloggio in relazione al comportamento tollerante d ell'Ente - purtut- tavia fondatamente escludendo una novazione contrattuale per autorizzazione esplicita, questa provenendo da sog- getto privo del potere di rappresentanza organica non ha mancato d'evidenziarne l'indiscut ibile operatività quanto meno in ordine all'inadempimento per sublocazione dell'alloggio ste sso, tempestivamente contestato dall' Ente, con nota del 7.5.92, quando ancora il contratto di cessione non era stato stipulato né del diritto ad otte- nere la cessione era maturata la condizione del trenten- nio dall'inizio della locazione. Al riguardo non è, comunque, superfluo ribadire il costante insegnamento di questa Corte per cui, nel caso d'alloggi d'edilizia economica e popolare assegnati in locazione con patto di futura vendita, il trasferimento della proprietà si realizza, non quando sia stato comple- tato il pagamento del prezzo, bensì soltanto allorché sia stata perfezionata quell'attività negoziale che implica il riconoscimento, da parte dell'Ente, della sussistenza 20571/98 -15 dei presupposti fissati dalla normativa per l'esercizio del diritto dell'assegnatario al trasferimento stesso, onde l'Ente proprietario o gestore, prima di trasferire la proprietà dell'alloggio, può ancora rilevare ragioni di decadenza dell'assegnatario dal diritto, collegate all'assegnazione con patto di futura vendita. Posto, dunque, che correttamente è stata ritenuta la risoluzione del contratto di locazione, questa, ren- dendo inefficace l'assegnazione, autonomamente precludeva il successivo passaggio in proprietà dell'alloggio, onde correttamente la corte territoriale ha respinto l'ori- ginaria domanda dell'odierna ricorrente ed, in accogli- mento della riconvenzionale di controparte, l'ha condan- nata al rilascio dell'alloggio stesso. Con il terzo motivo la ricorrente denunziando ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC Violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1328/I CC, nonché omessa e/o insuffi- ciente motivazione su punto decisivo della controversia>> si duole che la corte territoriale, mancando di prende- re in considerazione quanto prospettatole con la conclu- sionale e con le note di replica del giudizio d'appello, abbia ritenuto la nota IACP 12.2.92 quale cenno di disponibilità a trattare" e non vera e propria proposta contrattuale cui aveva fatto riscontro la sua espressa rilevato né la accettazione;
non abbia correttamente 20571/98 16 volontà espressa dall'Ente in detta nota d'impegnarsi contrattualmente, onde la natura di vera proposta con- trattuale, né l'effetto preclusivo della sua accettazione sulla possibilità per l'Ente sia di revocare la proposta sia d'avvalersi della clausola risolutiva espres sa. Il motivo non merita accoglimento. La questione si pone, infatti, anzi tutto in termi- ni d'interpretazione della volontà manifestata dalle parti e sotto tale profilo, dunque, doveva essere svolta preliminarmente la censura, ove ve ne fosse stata plausi- bile ragione, in ordine al convincimento espresso dal giudice del merito sul significato da attribuire alla lettera dello IACP 12.2.92. Per quanto attiene all'interpretazione della volon- tà contrattuale, in vero, l'opera dell'interprete, miran- do a determinare una realtà storica ed obiettiva qual è la comune intenzione delle parti contraenti, è tipico accertamento in fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, che è censurabile in sede di legit- timità soltanto per violazione dei canoni legali d'erme- neutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione;
ond'è che, al fine di far valere la pretesa erronea valutazione d'una manifestazio- ne di volontà assuntivamente di carattere negoziale, la decisione altrimenti non può essere impugnata se non 20571/98 -17 sotto l'uno о l'altro dei cennati profili, ed, in parti- colare, quanto al primo, il motivo neppure può essere limitato ad un astratto richiamo alle regole legali d'interpretazione mediante la semplice indicazione delle norme asseritamente violate, ma deve contenere la preci- sa indicazione dei canoni in concreto inosservati nonché del modo e/o delle considerazioni con i quali il giudice del merito siasi da essi discostato. Nella specie, la ricorrente, dolendosi che la corte territoriale non abbia ravvisato nella lettera dello IACP 12.2.92 una proposta contrattuale attribuendole valore di semplice cenno di disponibilità a dar corso a quanto previsto dall'art. 9 del contratto di locazione>>, non svolge alcuna argomentazione nel senso sopra indicato, limitandosi a prospettare quella che altro non è se non una propria soggettiva valutazione del contenuto del documento, irrilevante in sede di legittimità anche ove la censura fosse da prendere in considerazione sotto il solo secondo profilo d'un assunto difetto di motivazione. Questa Corte ha, infatti, ripetutamente eviden- ziato come il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza impu- gnata a norma dell'art. 360 n. 5 CPC, debba contenere, in ottemperanza al disposto dell'art. 366 n. 4 CPC, la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomenta- 20571/98 -18 zioni, ovvero di illogicità consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora d'incoerenza tra le varie ragioni esposte e quindi di un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti usati e d'un'insanabile contrasto degli stessi;
come non possa, invece, farsi valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al convincimento della parte ed, in ispecie, non possa proporsi un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell' iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame, diversamente risolvendosi il motivo di ricorso per cassazione com'è, appunto, nel caso di specie - in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est d'un nuovo giudizio sul fatto estraneo alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Non senza considerare, sia pur marginalmente ma non essenzialmente, che nel ricorso non è riportato il meno testo delle lettere scambiatesi dalle parti nelle quali si assume essersi manifestate le concorrenti volontà 20571/98 -19 delle parti, onde, stante il principio d'autosufficienza introduttivo del giudizio di legittimità,dell'atto questa Corte neppure sarebbe stata in grado d'accert.are il fondamento della ce nsura, quand' anche correttamente formulata secondo quanto sopra evidenziato. OV-Né giova alla ricorrente aver in qualche modo viato a tale ultima manchevolezza con la memoria (singo- larmente difforme dall'atto introduttivo), non solo in quanto le argomentazioni non attengono alle fondamentali considerazioni svolte all'inizio, ma anche in quanto la memoria, può essere utilizzata esclusivamente per illu- strare e chiarire i motivi già compiutamente svolti con il ricorso od a confutare le tesi avversarie non anche per dedurre nuove censure, о sollevare nuove que- stioni non rilevabili d'ufficio, e neppure per specifica- re od integrare od ampliare il contenuto dei motivi originari d'impugnazione. Escluso, dunque, che nel motivo possa ravvisarsi un'ammissibile e fondata censura in ordine al convinci- mento espresso dalla corte territoriale per cui nella lettera IACP 12.2.92 non era ravvisabile una proposta contrattuale, rimangono del tutto irrilevanti le ulterio- ri argomentazioni svolte dalla ricorrente, in particolare appunto nella memoria, circa gli effetti della pretesa concorde volontà delle parti in ordineformazione d'una 20571/98 -20 al trasferimento dell'immobile per intervenuta accetta- zione d'un'assunta proposta. Nessuno degli esaminati motivi meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida, per ciascuno dei resistenti, in com- 3.546.000 per IACP Trieste e ₤ 3.740.000 per la Regione Friuliveveria. Giulia delle quali £ 3.300.000 per onorari. plessive £ Così deciso in Camera di Consiglio il 13.11.2000. Il Presidente Наши Il Cons est. Mettluy IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 120000 [ 370000) 2 27 .2001 2001A UFFICIO DELLE ENTRATE al n. 35249. verscite € 370000 - Registrato in gate.
3. LUG. Sorie 4. (lire Trecentosett aa vee 9. p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Il Responsabile Servizio Atti Gludiziari (Dr. M. RACCICHINI)