Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2001, n. 6123
CASS
Sentenza 27 aprile 2001

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Quando nel ricorso per cassazione, pur denunciandosi violazione e falsa applicazione della legge, non siano specificamente indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina -, il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione.

Nel caso di alloggi di edilizia economica e popolare assegnati in locazione con promessa di futura vendita il trasferimento della proprietà si realizza, non quando sia stato completato il pagamento del prezzo, bensì soltanto allorché sia stata perfezionata quell'attività negoziale che implica il riconoscimento, da parte dell'istituto, dell'esistenza dei presupposti fissati dalla normativa per l'esercizio del diritto dell'assegnatario al trasferimento stesso, con la conseguenza che l'ente proprietario o gestore, prima di trasferire la proprietà dell'alloggio, può ancora rilevare ragioni di decadenza o di revoca dell'assegnazione, preclusive del successivo passaggio in proprietà dell'alloggio.

L'abbandono del godimento di un alloggio economico e popolare, che si protragga per un periodo superiore a tre mesi e manchi della preventiva autorizzazione dell'istituto assegnante, giustifica - a norma dell'art. 17, lett. b), del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 - la revoca dell'assegnazione in locazione, anche se sia motivato da ragioni di vita o di lavoro (e non sorretto, quindi, da "animus derelinquendi"), essendo la revoca ispirata non da finalità sanzionatorie, bensì dallo scopo di evitare che abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno, senza che rilevino le motivazioni soggettive della dismissione, ne' la volontà di ritornare nell'abitazione assegnata una volta cessati i motivi stessi, e senza che l'abbandono perda il suo carattere sintomatico di mancanza di un'effettiva esigenza abitativa per il solo fatto che il provvedimento di revoca non sia stato tempestivamente adottato, in presenza di peculiari circostanze del caso singolo che, opportunamente valutate, possano aver indotto l'istituto a tollerare un allontanamento non autorizzato.

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  • 1Norme urbanistiche efficaci soltanto dopo l'affisione nell'albo pretorioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2001, n. 6123
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6123
Data del deposito : 27 aprile 2001

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