Sentenza 9 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/2002, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
LA CORTE SU0 0166/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITAL 1 ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 10875/99 Cron. 284 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere Rep. 43 Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.05/07/01Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI CORTE SUPO S DE CATGAZIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritt 3.10 sul ricorso proposto da: 9 GEN. 2002 CONDOMINIO CORSO ARNALDO LUCCI 28 NAPOLI in persona IL CANCELLIERE dell'Amm.re Ing. SALIERNO MICHELE, CE SRL in persona dell'Amm.re Unico Rag. PUTTINI RG, MEGNA BERNARDINO, LEO ROSA, TA RA VED. TROTTA, TROTTA MARIA, le ultime due quali eredi di €1,55 L3000 TROTTA VINCENZO, MELANDRI DIAMANTINA, RUSSO CANCELLERIA IMMACOLATA, SBORLINO PASQUALE, DI PENTA PASQUALE, TRAMA GENNARO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA OH675033 DEI FAGGELLA 4, presso lo studio dell'avvocato DH675034 PELLEGRINO COCCHI B, difesi dall'avvocato PELLEGRINO 2001 RO, giusta delega in atti;
- ricorrenti 1129 -1-
contro
COSTR. GENERALI CONTINI SRL, in persona dell'Amm.re Geom. CONTINI FULVIO, domiciliato in ROMA ,P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BRUNO PAOLILLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2243/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. t l A -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 31 dicembre 1990 la società Costruzioni Generali ON conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, il OM dell'edificio di Corso A. Lucci n. 28 e assumendo di aver eseguito opere di ristrutturazione in favore di detto edificio per il prezzo convenuto di L. 244.000.000, chiedeva il pagamento delle somme di L. 2.899.395, quale residuo prezzo, e di L.
3.200.000 per altre opere successivamente eseguite. Non si costituiva il OM convenuto che veniva dichiarato contumace. Si costituivano invece i condomini SA RL, LE OS, RI MA, RU IM, EL MM, GN RD, NO AS, Di NT AS, TR EN, RO NZ e RO EL i quali, contestata la domanda avversaria, spiegavano riconvenzionale per l'eliminazione dei vizi dell'opera e per il risarcimento dei danni, mentre la condomina RI agiva anche in proprio per il ristoro dei danni subiti dalla sua unità abitativa. Lamentavano in particolare i condomini di aver già denunziato alla società appaltatrice, con raccomandat del 3, del 17 maggio e del 19 novembre 3 1990, che le facciate dell'edificio presentavano estese lesioni su tutta la superficie, che si erano verificate infiltrazioni di acque meteoriche nell'appartamento della RI e che dai finestroni in alluminio, forniti dalla ON, si infiltravano acque riversantesi sui pianerottoli. Concludevano, pertanto, la RI e gli altri litisconsorti chiedendo la riduzione del prezzo dell'appalto ed il risarcimento del danno subito, da quantificarsi in corso di causa. Disposta ed espletata ctu e prodotti alcuni t documenti, il Tribunale adito, con sentenza 22 u maggio 21 giugno 1996, condannava il OM a- A corrispondere alla società attrice la somma complessiva di L. 6.099.395, oltre agli interessi legali;
condannava la società ON al risarcimento dei danni in favore della RI che liquidava in L. 1.700.000, oltre interessi legali dalla data della domanda;
rigettava la domanda riconvenzionale dei condomini dichiarate compensate tra le parti le spese del giudizio, poneva a carico dei condomini costituiti le sole spese di consulenza. Dopo aver osservato che le microfessure о cavillosità dell'intonaco delle facciate dell'edificio, rilevate dal ctu, escludevano l'applicazione dell'art. 1669 CC non dando luogo a pericolo di rovina о a gravi difetti, i primi giudici escludevano anche la sussistenza della garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera di cui all'art. 1667 stesso codice, sulla base della considerazione che i difetti denunciati si erano manifestati prima del collaudo dell'opera e che, pertanto, essi erano conosciuti ○ comunque riconoscibili dal direttore dei lavori nominato dal OM e dallo stesso amministratore, anch'egli я а esperto in materia in quanto ingegnere, così come н si evinceva dai verbali del giornale di cantiere e а dall'accettazione senza riserve da parte del OM appaltante. Diverso, invece, a giudizio di quei giudici, il caso dei danni da infiltrazioni verificatisi all'appartamento della RI, avendo l'impresa appaltante riconosciuto l'esistenza dei vizi ed avendo provveduto ad eseguire le opere opportune, pur non avendo completamente eliminato i riscontrati difetti. Proposti distinti gravami dalla SA, nella qualità di condomina dell'edificio, dalla RI e dagli altri suoi litisconsorti, nonché dal 5 OM e, in via incidentale, dalla stessa società ON, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 14.10 - 10.11.98, rigettava l'impugnazione della SA, della LE OS e degli altri condomini, dichiarava inammissibile l'intervento del OM, rideterminava, quanto al primo grado, la liquidazione delle spese di lite, condannava tutti gli appellanti principali, in via solidale tra loro, alla rifusione delle spese di gravame in favore della ON nella misura di due s terzi con compensazione del residuo, e compensava l interamente tra la stessa ON e la RI le relative spese d'appello. A Avverso tale decisione hanno proposto ricorso cassazione, sulla base di tre motivi, il per OM di Corso Lucci 28, in persona dell'amministratore Michele Salierno, la CE RL in persona dell'amministratore unico ER TT, nonché GN RD, LE OS, IT FR vedova RO e RO RI, quali legittimi eredi di RO NZ, nelle mere deceduto, RI MA, RU IM, NO AS, Di NT AS, TR EN e RO EL. Resiste con controricorso illustrato da memoria 6 la Costruzioni Generali ON Srl. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cp , violazione e falsa applicazione degli artt. 325, 331, 332, 333, 334, 335 e 342 stesso codice. Rilevano ricorrenti, contestando la statuizione della Corte del merito di dell'art. 344 срс,inammissibilità, ai sensi dell'appello del OM in quanto parte del processo (contumace in primo grado), che il predetto, depositando la citazione in appello nei confronti della società ON ed il relativo fascicolo in uno dei processi già incardinati a seguito dei gravami della SA e degli altri condomini, aveva realizzato la fattispecie prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 331 e 334 stesso codice intervenendo ritualmente nel processo anche a prescindere dalla chiamata per integrazione del contraddittorio. La censura non ha pregio. Ha osservato la Corte napoletana: -che il OM era parte del processo anche se contumace in prime cure;
-che tuttavia esso non poteva qualificarsi 7 "appellato" in quanto nessuno degli appelli era stato mai proposti dalle altre parti gli notificato;
-che non essendo peraltro litisconsorte necessario non poteva disporsi la notificazione di tali appelli ai sensi dell'art. 331 cpc;
qualificazione che, come da sua espressa dell'atto d'impugnazione come "appello con intervento", emergeva chiaramente che esso avesse inteso intervenire ai sensi dell'art. 344 cpc nel giudizio già instaurato dagli altri appellanti, aderendo in parte ai motivi da questi ultimi proposti. Correttamente, pertanto, il giudice del gravame di merito ha dichiarato inammissibile l'appello del OM alla stregua del disposto del citato art. 344 срс, secondo il quale nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 cpc. Con il secondo mezzo si deduce, sempre in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1667, 1669, 2697 CC, 112, 113, 116 cpc, nonché 'omesso e/o soltanto parziale esame di tutte le risultanze istruttorie, 8 e in particolare della ctu, omessa, insufficiente circa punti e/o contraddittoria motivazione decisivi della controversia". Osservano i ricorrenti che con stravolgimento della espletata ctu e travisamento dei fatti la Corte territoriale abbia escluso la sussistenza dei gravi difetti legittimanti la dedotta responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 cc. Censurano la qualificazione operata dal giudice del gravame di merito dell'azione proposta come di garanzia ex art. 1667 CC, garanzia espressamente s non invocata dai condomini ricorrenti, u comunque contestando le ragioni addotte nella gravata A sentenza per il rigetto della domanda anche sotto tale profilo. Le doglianze non possono essere accolte. Premesso che i primi giudici avevano, innanzi tutto, escluso che nella specie ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 1669 CC, in tema di rovina di cose di lunga durata, sulla base della considerazione che i vizi accertati dal ctu (presenza sull'intonaco di microfessure capillari 0 cavillosità, e soltanto in parte, di vere e proprie lesioni) non comportavano danno immediato, ma costituivano punti d'innesco per fratture 9 d'intonaco più profonde e che tale difetto riduceva in media di cinque anni la vita dell'intonaco, pari, di norma, a trent'anni circa, traendo da ciò conclusione, basata sulla relazione peritale,la che Si era al di fuori dell'ipotesi di evidente pericolo di rovina ovvero di gravi difetti così come previsto dalla citata norma del codice civile, ha affermato la Corte napoletana, condividendo appieno le valutazioni del Tribunale, che i vizi riscontrati in sede di consulenza tecnica non а potevano assurgere a quei gravi difetti di cui al н predetto disposto legislativo. Essi infatti non А comportavano né pericolo di rovina, né escludevano condizioni di abitabilità, posto che, come rilevato dall'ausiliare, le microlesioni producevano soltanto un danno estetico, ma non infiltrazioni, nè arrecavano umidità alle unità abitative. Vertesi, ad avviso del Collegio, in tema di apprezzamento di fatto circa la insussistenza, nel caso di specie, di una responsabilità della società appaltatrice ai sensi dell'art. 1669 CC, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua, esente da vizi logici come da errori di diritto e pertanto incensurabile nella attuale sede di legittimità. 10 Quanto poi alla censurata esclusione da parte dei giudici del merito della garanzia ex art. 1667 CC non si vede innanzi tutto, come esattamente notato dalla controricorrente società ON, quale interesse possano avere i ricorrenti alla riforma di una decisione reiettiva di un'azione ai sensi della suindicata norma del codice civile che i predetti assumono di non aver mai proposta. Ma in ogni caso, a parte la conseguente inammissibilità "in parte qua" del motivo di censura inricorso, sta di fatto che comunque la t discorso si appalesa prima di fondamento. u Ha affermato in proposito la Corte partenopea A che prendendo in esame l'applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art. 1667 CC, avevano osservato i primi giudici, citando ampi brani del c.d. giornale di cantiere, che, già prima del collaudo (avvenuto il 15 gennaio 1990) si erano manifestati i vizi poi lamentati dai condomini e che, non solo il direttore dei lavori, nominato dal OM, aveva dato precise indicazioni all'impresa circa il tipo d'intervento da eseguire e i materiali da impiegare, ma che, in sede di collaudo, la relativa verifica era stata effettuata da personale altamente qualificato dal punto di 11 vista professionale (e cioè dal TT, amministratore della SA, esperto nel settore, dallo stesso amministratore, laureato in ingegneria e da ben due direttori dei lavori). Da tanto i primi giudici avevano argomentato che, trattandosi di fatti ampiamente conosciuti e facilmente riconoscibili, e avendo accettato l'opera senza riserve, il OM (o i singoli condomini) non potevano invocare la garanzia di cui all'art. 1667 CC. t Ebbene anche in ordine a tale profilo della u questione i giudici del gravame di merito hanno A Tribunale di condiviso la valutazione del di responsabilità della società esclusione appaltatrice, stante l'accettazione dell'opera senza riserv da parte dei committenti, con motivazione del pari congrua e non contraddittoria, immune da vizi logici e da errori giuridici e di conseguenza anch'essa insindacabile nella attuale sede. Con il terzo motivo si denunzia, ancora in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 92 cpc nel governo delle spese del giudizio d'appello tra la RI, appellante in proprio con riguardo alla sua 12 posizione personale, e la società ON. Osservano i ricorrenti che la Corte partenopea all'obbligo diera venuta meno spiegare, con - giuridica immune da vizi, in motivazione logico cosa consistevano i "giusti motivi" per i quali non aveva ritenuto di condannare la ON alle spese del giudizio di appello in favore della RI. о Anche tale ultima doglianza non si sottrae alle пр sorte delle precedenti. Per consolidata giurisprudenza di legittimità о la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio costituisce una facoltà discrezionale ed insindacabile del giudice del merito il quale può di essa avvalersi sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nel ritenuto concorso, come nel caso di specie, di giusti motivi, la cui valutazione, rimessa al suo prudente apprezzamento, è sottratta all'obbligo di una specifica motivazione (v. Cass. n. 7248/86, n. 473/87, n. 5413/87, n. 320/90). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
13 La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della Costruzioni Generali ON RL, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 227200 oltre a L.
1.500.000 per onorari. Roma 5 luglio 2001. Alfado Meritien exemene Правни IL CANCELLIERE C1 Paglo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 9 GEN 2002e IL CANCELLIERE C1 Lale 129,11 Павлу 41,32 TOT. 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gata 5.6 00 rie 4 24387 versate € 120,43 alm (euro CENTOSETANT/43 p. 11 Dirigento Area Serviki (Dott.ssa RI Grazie OFLIFE? 11 Responsabile Servizio ari (Dr. M. RACOPHIN, 14