Sentenza 29 ottobre 2003
Massime • 1
In tema di procedimento a carico di minorenni la competenza funzionale al riesame di provvedimenti che dispongano misure cautelari reali spetta comunque al Tribunale ordinario, attesa la formulazione letterale dell'art. 25 D.Lgs. n. 272 del 1989 che dispone che "sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. decide il Tribunale per i minorenni" in tal modo limitando la competenza di tale organo specializzato al solo riesame delle richieste relative al riesame delle misure restrittive della libertà personale.
Commentario • 1
- 1. Sequestro probatorio EPPO va impugnato al Tribunale del riesame del capoluogo (Cass. 33087/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 agosto 2024
Funzionalmente competente in ordine al decreto di sequestro probatorio emesso dal procuratore delegato europeo è il Tribunale del riesame del capoluogo della provincia nella quale l'ufficio del procuratore delegato europeo ha sede, in quanto la normativa speciale relativa alle funzioni EPPO, lascia “ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice” nazionale». Corte di Cassazione sez. V., ud. 10 maggio 2024 (dep. 23 agosto 2024), n. 33087 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 15 novembre 2023 - a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Sezione Quinta con sentenza n. 42436 del 2023, in ragione del mancato avviso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2003, n. 46975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46975 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. RAIMONDI RAFFAELE PRESIDENTE
1. Dott. POSTIGLIONE AMEDEO CONSIGLIERE
2. Dott. DE MAIO GUIDO "
3. Dott. TARDINO VINCENZO "
4. Dott. PICCIALLI LUIGI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IM MA N. IL 09/08/1984;
2) AN IO N. IL 31/01/1983;
3) TO IR N. IL 26/09/1981;
avverso ORDINANZA del 30/06/2003 del TRIB. LIBERTÀ MINORI di TRIESTE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere DE MAIO GUIDO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. PASSACANTANDO che ha chiesto l'annullamento senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
In data 26.5.2003 il Tribunale per i minorenni di Trieste emise in camera di consiglio, in danno di IM MA, AN FA e UO CI, decreto di perquisizione e consequenziale sequestro del materiale biologico proveniente dai tre imputati nonché degli indumenti e di altri oggetti utilizzati dagli stessi. Avverso tali perquisizione e sequestro i difensori degli imputati proposero istanza di riesame che il Tribunale per i Minorenni di Trieste ha rigettato con ordinanza del 30.6.2003, a sua volta impugnata con ricorso per cassazione dal difensore degli imputati AN e UO. Il ricorrente denuncia con il primo motivo la "incompetenza del Tribunale per i Minorenni di Trieste a decidere del riesame cd.reale". Il ricorrente sostiene che l'art. 25 D.L.vo 272/89, che detta norme di attuazione del DPR 448/1988 sul processo minorile, mentre richiama espressamente gli artt. 309 e 310 c.p.p., con ciò disponendo solo per le procedure tendenti al riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, "nulla dispone, invece, per le questioni relative alle misure cautelari reali, che perciò devono ritenersi restare a tutti gli effetti disciplinate dal codice di rito all'art. 324 c.p.p.". È fondato (e anche assorbente per la sua decisività) tale primo motivo, dovendo effettivamente ritenersi che la competenza funzionale per il riesame delle misure cautelari reali spetta al Tribunale ordinario, anche quando siano state emesse in processi a carico di minori. Infatti, l'art. 25 del D.L.vo n. 272/89 (norme di attuazione delle disposizioni sul processo a carico di imputati minorenni) dispone testualmente che "sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale decide il Tribunale per i minorenni...". La portata limitativa di tale norma è resa evidente dalla stessa formulazione letterale, che è chiaramente nel senso dell'attribuzione al Tribunale dei minorenni della competenza (funzionale) a conoscere delle sole richieste di riesame e degli appelli proposti a norma degli artt. 309 e 310 c.p.p. (e cioè per le sole richieste riguardanti misure cautelari personali). In tal senso depongono anche ragioni di ordine sistematico e logico. Infatti, la norma in questione, mentre è (come si è visto) chiaramente attributiva della competenza sulle richieste riguardanti le misure cautelari personali, nulla dispone per quelle reali;
ne deriva che per queste ultime riprende vigore la norma generale costituita dall'art. 1 DPR 488/1988, in base al quale nel procedimento a carico di minori si osservano le disposizioni previste dallo stesso citato DPR, mentre per quanto da esse non previsto si applicano le norme del codice di procedura penale (e, quindi, per quanto riguarda il caso in esame,
quelle concernenti la competenza del Tribunale ordinario). Inoltre, risulta evidente che mentre la competenza per il riesame delle misure cautelari personali riflette le particolari esigenze che impongono l'osservanza delle norme speciali sulla giustizia minorile, tali esigenze non sussistono in ordine al riesame delle misure cautelari reali.
Deve, pertanto, concludersi che l'ordinanza impugnata, avendo pronunziato su materia sottratta alla propria competenza funzionale, a norma dell'art. 21 co. 1 c.p.p. va annullata senza rinvio, con contestuale trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per la valutazione nel merito dell'istanza di riesame. Sotto tale ultimo profilo, infatti, va precisato che non può ritenersi verificata la perdita di efficacia della misura, essendo principio pacifico (fin dalla non recente sent. Cass. Sez. Un., 6.5.93 n. 2, Piccioni) che la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare - nella specie, decreto - a norma dell'art. 309 co. 10, richiamato dall'art. 324 co. 7 c.p.p., si verifica nel solo caso in cui il Tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione quindi dell'ipotesi in cui il provvedimento del Tribunale, emesso tempestivamente, sia stata per qualche ragione annullato.
P.Q.M
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste.
Così deliberato in Roma, il 23 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 9 DICEMBRE 2003.