Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2003, n. 46975
CASS
Sentenza 29 ottobre 2003

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Massime1

In tema di procedimento a carico di minorenni la competenza funzionale al riesame di provvedimenti che dispongano misure cautelari reali spetta comunque al Tribunale ordinario, attesa la formulazione letterale dell'art. 25 D.Lgs. n. 272 del 1989 che dispone che "sulla richiesta di riesame o sull'appello proposti a norma degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen. decide il Tribunale per i minorenni" in tal modo limitando la competenza di tale organo specializzato al solo riesame delle richieste relative al riesame delle misure restrittive della libertà personale.

Commentario1

  • 1Sequestro probatorio EPPO va impugnato al Tribunale del riesame del capoluogo (Cass. 33087/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 agosto 2024

    Funzionalmente competente in ordine al decreto di sequestro probatorio emesso dal procuratore delegato europeo è il Tribunale del riesame del capoluogo della provincia nella quale l'ufficio del procuratore delegato europeo ha sede, in quanto la normativa speciale relativa alle funzioni EPPO, lascia “ferme in ogni caso le regole ordinarie sulla competenza del giudice” nazionale». Corte di Cassazione sez. V., ud. 10 maggio 2024 (dep. 23 agosto 2024), n. 33087 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale del riesame di Napoli con ordinanza del 15 novembre 2023 - a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Sezione Quinta con sentenza n. 42436 del 2023, in ragione del mancato avviso per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2003, n. 46975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46975
Data del deposito : 29 ottobre 2003

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