Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2002, n. 7552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7552 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 5 9 . O 1 I / N Z A 4 - I / A 6 R B R 2 T . . A S L I R REPUBBLICA ITALIANA L . T 0 7552/02... P G . A U E . D B R B I L A E R A T D T D A I 1 I S 3 E N 1 R T E Oggetto . E S N Registro. Service T I N E A S A SEZIONE TRIBUTARIA E Valestarine M irenechile Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1635/99 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Presidente GRAZIADEI 28030 Cron. Dott. Giulio Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Ud. 15/02/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere TIRELLI Consigliere Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: EL LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ΤΙΤΟ LIVIO 59, presso lo studio dell'avvocato CAMBI COSTANTINO, che lo difende, giusta procura Notaio SANTARCANGELO MICHELE di ROMA, rep. 15660 del 29.12.1998; ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE UFF REGISTRO ATTI PRIVATI;
2002 intimato 843 avversO la sentenza n. 402/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 03/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato CAMBI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con atto reg.to a Roma il 30 luglio 1984 al n.2/7906, ID LL alienò а AL LA Corte un appezzamento di terreno con sovrastante fabbricato siti in Albano Laziale al prezzo di £.200.000.000, di- chiarando, ai fini dell'applicazione dell'in.v.im., quale valore iniziale, quello di £,80.000.000; che, con avviso di accertamento n.286497 del 20 giugno 1986, notificato alle parti contraenti, l'Ufficio del Registro di Roma rettificò, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro e diminuendolo а dell'in.v.im., il valore iniziale, aumentandolo a £.42.000.000, e quello finale, £.234.000.000; che, con distinti ricorsi del 7 agosto e del 3 ottobre 1986 alla Commissione tributaria di I° grado di 2 Roma, la LA Corte e la LL impugnarono il pre- detto avviso, chiedendone l'annullamento; deducendo, in particolare, che il provvedimento era nullo per carenza di motivazione e chiedendo l'applicazione del d. P. R. n. 131 del 1986, medio tempore entrato in vigore;
che, costituitosi in entrambi i giudizi, l'Ufficio, nel chiedere la reiezione dei ricorsi, pre- cisò che i valori accertati erano stati ricavati dalla relazione di stima dell'U.T.E. del 14 aprile 1986, che veniva prodotta;
che, fissata alla data del 16 gennaio 1997 udien- za di discussione, con distinte memorie del 19 dicembre 1996, ambedue le ricorrenti chiesero l'applicazione dell'art.52 comma 4 del d. P. R. n.131 del 1986, preci- sando che siccome il valore catastale degli immobili oggetto di compravendita era inferiore a quello dichia- rato in contratto, come risultava dalla documentazione prodotta memoriein allegato alle - all'Ufficio era precluso l'esercizio del potere di rettifica;
che la Commissione tributaria provinciale di Ro- con sentenza n.6/27/97 del 20 marzo 1997, riuniti i ma, ricorsi, li accolse parzialmente, determinando il valo- re finale in £.200.000.000 (ritenendo decisivo, al ri- guardo, l'atto stragiudiziale, notificato dalla Zambel- li ai confinanti ai fini dell'esercizio del diritto di 3 prelazione da parte di questi ultimi, in cui era indi- cato il prezzo di £.200.000.000) e confermando la ret- fissatotifica del valore finale operata dall'Ufficio, in £.42.000.000; che avverso tale sentenza proposero appello prin- cipale la LL chiedendone la riforma, nella par- te relativa alla determinazione del valore iniziale ed incidentale l'Ufficio, chiedendone la riforma, nella parte relativa alla determinazione del valore finale;
- che, con memoria aggiuntiva del 10 ottobre 1997, la LL, nel replicare all'appello incidentale dell'Ufficio, ripropose, tra l'altro, la questione del- la non rettificabilità del valore finale dichiarato ai sensi dell'art.52 comma 4 del d. P.R. n.131 del 1986; che la Commissione tributaria regionale di Roma, con sentenza n.402/13/97 del 3 dicembre 1997, accolse parzialmente gli appelli, determinando il valore ini- ziale in £.80.000.000 e quello finale in £.234.000.000; che la Commissione, in particolare e per quanto in questa sede ancora rileva, ha così, testualmente, motivato: "Va accolta altresì la domanda proposta dall'Ufficio sul valore finale del cespite denunciato che va determinato in base alla stima UTE di Roma del documentazione 14.4.86, mancando ogni altro elemento 0 l'esattezza di detto attendibile idoneo a comprovare 4 valore determinabile anche in base a parametrazione del reddito catastale ai sensi dell'art.52 T.U. n.131/86"; che avverso tale sentenza ID LL ha pro- posto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria;
che il Ministro delle Finanze, benché ritualmente intimato, non si è costituito, né ha svolto attività difensiva. Considerato in diritto che, con l'unico motivo (con cui deduce: "Omessa, insufficiente о contraddittoria motivazione ex art.360 n.5 c.p.c. Vizio logico di motivazione. Omessa valuta- zione delle prove documentali prodotte ritualmente dal- la ricorrente"), la ricorrente critica la sentenza im- pugnata, sostenendo che i Giudici d'appello avrebbero omesso di tener conto della documentazione, prodotta fin dal primo grado di giudizio, attestante il calcolo della rendita catastale degli immobili oggetto di com- pravendita, e, quindi, di applicare l'art.52 comma 4 del d.P.R. n.131 del 1986; che il ricorso merita accoglimento;
che, infatti nonostante che, nello "svolgimento del processo", abbiano dato atto che la Commissione tributaria provinciale aveva tenuto conto, nel confermare il valore finale degli immobili compra- 5 venduti dichiarato dalle parti, sia della documentazio- ne prodotta dalla LL, sia dell'istanza di appli- cazione dell'art.52 comma 4 del d. P. R. n. 131 del 1986 - i Giudici d'appello, con motivazione apodittica, insuf- ficiente e contraddittoria, in primo luogo, hanno fatto acritico e pedissequo riferimento alla relazione di stima dell'U.T.E. di Roma del 14 aprile 1986, prodotta in primo grado dall'Ufficio, senza cenno alcuno al con- tenuto della relazione stessa ed agli elementi di valu- tazione ivi contenuti;
in secondo luogo, hanno afferma- to apoditticamente che la documentazione prodotta dalla ricorrente non è "attendibile [ed] idone [a] a comprova- re l'esattezza di tale valore [finale]", senza spiega- re, cioè, le ragioni di tale inattendibilità od inido- neità alla luce del contenuto della documentazione stessa, di cui non si dà conto;
ed infine, hanno, in definitiva, omesso del tutto di motivare sulla, sol- tanto affermata, inapplicabilità alla specie n. 131 del 1986, invecedell'art.52 comma 4 del d. P. R. astrattamente applicabile alla fattispecie in forza del disposto di cui all'art.79 comma 1 secondo periodo del- lo stesso decreto, e sulla documentazione a tal fine prodotta dalla ricorrente fin dal giudizio di primo grado;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nella sola parte in cui ha accolto l'appello incidentale dell'Ufficio in ragione dei vi- - zi di motivazione ora rilevati, e la relativa causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale oltre a decidere il meri- to della controversia, avente ad oggetto la determina- zione del valore finale degli immobili de quibus, pre- via eliminazione dei vizi stessi, provvederà anche a regolare le spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione tributaria regionale del Lazio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 15 febbraio 2002 Il relatorecore ed estensore re Di Palma Il Presidente Francesco Cristarella Orestano Cista lle 6 8 N 9 01 1 O / I IN CANCELLERIA Musta 4 Z / OFF 23 MAG. 2002 A 6 A 1 I R T Oggi R 6 S L I L 6 A G A . 3 T A D E D . U L R B E B E A I D T T I R A N S 1 I T E 3 N E S 1 R S E E . I T N A A M 7