Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5699
CASS
Sentenza 18 aprile 2001

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La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ha come presupposto che due fondi o due parti del medesimo fondo, appartenenti in origine ad un proprietario unico o a più proprietari in comunione, siano stati posti da lui stesso o da loro stessi in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare, di fatto, il contenuto di una servitù prediale e che abbiano mantenuto inalterata tale situazione nel cessare di appartenere allo stesso soggetto. Fino a quando, però, i due fondi o le due parti del fondo, posti appunto in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, continuano ad appartenere allo stesso proprietario o a più proprietari in comunione, la servitù non può sorgere, ostandovi il principio "nemini res sua servit".

Per la costituzione convenzionale di una servitù prediale non è sufficiente una clausola di stile secondo cui la "vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze", essendo indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5699
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5699
    Data del deposito : 18 aprile 2001

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