Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 2
La costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, ha come presupposto che due fondi o due parti del medesimo fondo, appartenenti in origine ad un proprietario unico o a più proprietari in comunione, siano stati posti da lui stesso o da loro stessi in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare, di fatto, il contenuto di una servitù prediale e che abbiano mantenuto inalterata tale situazione nel cessare di appartenere allo stesso soggetto. Fino a quando, però, i due fondi o le due parti del fondo, posti appunto in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, continuano ad appartenere allo stesso proprietario o a più proprietari in comunione, la servitù non può sorgere, ostandovi il principio "nemini res sua servit".
Per la costituzione convenzionale di una servitù prediale non è sufficiente una clausola di stile secondo cui la "vendita comprende i connessi diritti, accessori e pertinenze", essendo indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, natura del peso imposto su quest'ultimo, estensione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/04/2001, n. 5699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5699 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NO GAROFALO - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IR NO, HI AN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 332, presso lo studio dell'avvocato DE MAJO ANTONIO, che li difende unitamente all'avvocato MARRAS GIANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BA NA, BA IN, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato CORONAS SALVATORE, che li difende unitamente all'avvocato MASALA MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 117/98 della C.A. di Sezione distaccata di SASSARI, depositata il 26/05/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato DE MAJO NT, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CORONAS SA difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 16 novembre 1992 TR e AV AZ convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nuoro, NO ed NA HI e, premesso di essere comproprietari, per divisione ereditaria, dei diritti pari ad 1/5 ciascuno di una striscia di terreno adibita a strada, estesa mq. 855 e distinta in catasto al F. 21 mappali 34/f (di mq. 325), 111/m. (di mq. 205) e 111/n (di mq. 325), esponevano che i convenuti, proprietari a loro volta di uno stabile confinante con tale fascia di terreno, transitavano su di essa e vi avevano inoltre praticato due distinti cancelli, il tutto senza autorizzazione.
Chiedevano pertanto che fosse accertato che il terreno "de quo" era libero da servitù e che il SI e la HI fossero dichiarati tenuti a rimuovere i cancelli, a cessare l'esercizio del passaggio, a risarcire infine i danni.
Costituitisi, i convenuti resistevano alla domanda assumendo che la strada che dava accesso alla loro proprietà era in realtà contraddistinta con il mappale 32/m e non, come sostenuto dagli attori, con i mappali 34/f, 111/m, e 111/n.
Aggiungevano che tale mappale non era stato mai diviso in quanto destinato a servire i terreni di AZ NT AR e quelli di altri coeredi e che, avendo essi acquistato dal predetto un fabbricato (identificato con il mappale n. 31/h) con i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze, avevano derivato dal loro dante causa il diritto a partecipare alla comunione della strada e ad esercitarvi il passaggio (oltretutto indispensabile per l'accesso alla loro abitazione).
Concludevano per il rigetto della domanda avversaria e per la declaratoria del loro diritto a godere della strada "de qua". All'udienza del 18.3.93 gli attori dichiaravano di essere incorsi in errore materiale e di aver indicato come distinta con i mappali 34/f, 111/m e 111/n del F. 21 una striscia di terreno la cui esatta indicazione catastale era invece la seguente: F. 21, mappale 32/ma (ex 32/m) del Comune censuario di Posada-agro San Teodoro. Istruita la causa con produzione di documenti, con sentenza 20.3/7.5.96 il Tribunale dichiarava l'inesistenza sulla fascia di terreno indicata dagli attori di una servitù di passaggio in favore dei convenuti e per l'effetto condannava i predetti a rimuovere i cancelli, a cessare la turbativa commessa con l'esercizio del passaggio a rifondere le spese di lite, assolvendoli invece dalla domanda risarcitoria.
Proposto gravame dai soccombenti, con sentenza 17.4/26.5.98 la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava l'impugnazione condannando gli appellanti, in solido, alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione NO SI e NA HI sulla base di due motivi.
Resistono con controricorso TR e AV AZ. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia omessa pronunzia sul primo motivo d'appello proposto da essi ricorrenti.
Rilevano i SI-HI che neppure una parola la Corte territoriale avrebbe speso in ordine alla prospettazione, in sede di gravame di merito, dello avvenuto trasferimento, a seguito del contratto di compravendita tra NT AR AZ ed essi ricorrenti, del diritto di servirsi della strada di accesso all'immobile compravenduto, per effetto per l'appunto del trasferimento, con la proprietà di terreno e sovrastante costruzione, dei "connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze" da considerarsi evidentemente come aventi natura diversa dalla servitù.
La doglianza è infondata posto che, contrariamente all'assunto dei SI-HI, la Corte sarda ha dato, a pag. 13 della gravata sentenza, espressa "risposta" al quesito formulato dagli attuali ricorrenti con il primo motivo del gravame di merito, specificando che non meritava di essere condiviso l'addebito mosso ai primi giudici di non aver considerato che OV (rectius NT) AR AZ, vendendo il terreno di sua proprietà con "i connessi diritti, accessioni e pertinenze", aveva trasferito anche "quelli di natura reale riconosciuti a favore del detto terreno in sede divisionale", sul rilievo che, non essendo mai esistita sulla strada in controversia (mapp. 32/ma) servitù di passaggio a favore del lotto del AZ (mapp. 32/h) - il medesimo, infatti, vi transitava nella sua qualità di comproprietario - nessuna servitù poteva essere da lui trasferita.
Ed hanno aggiunto quei giudici che un diritto al passaggio non poteva ritenersi costituito con il rogito MA del 26.7.1990 sia perché, come già correttamente evidenziato dal Tribunale, nella clausola contenuta nell'art. 2 del predetto contratto di compravendita si affermava, del tutto genericamente, che "la vendita comprende(va) i connessi diritti, accessori, accessioni e pertinenze" mentre è "jus receptum" che per la costituzione convenzionale di una servitù è indispensabile l'estrinsecazione della precisa volontà del proprietario del fondo servente diretta a costituire la servitù e la specifica determinazione nel titolo di tutti gli elementi atti ad individuarla (fondo dominante, fondo servente, peso, estensione), sia perché si sarebbe trattato pur sempre di servitù concessa da uno solo dei comproprietari del fondo e, come tale, non operativa (art. 1059 c.c.). Non sussiste pertanto il dedotto vizio di omessa pronuncia ne' i ricorrenti, nella generica prospettata doglianza incentrata essenzialmente sulla denunzia di tale vizio motivazionale, hanno comunque chiarito l'enunciata tesi di un loro acquisto del "diritto di accesso al bene a prescindere dalla esistenza o meno, nel caso di specie, di una servitù".
Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione "del complesso normativo in materia di servitù per destinazione del padre di famiglia" nonché omesso esame di punti decisivi della controversia, difetto, e, in parte, contraddittorietà della motivazione.
Contestano i ricorrenti le argomentazioni svolte dalla Corte sarda per escludere la nascita di una servitù per destinazione del padre di famiglia dell'atto di divisione del 20 dicembre 1988. Esistevano al contrario tutti i presupposti per la nascita di tale servitù ai sensi dell'art. 1062 c.c. e precisamente, l'unicità del fondo poi diviso ed una situazione oggettiva di servizio di un cespite (quello attribuito in sede di divisione come proprietà individuale a AZ NT AR) rispetto all'altro (quello rimasto in comproprietà dei germani AZ: la strada) atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale.
La censura non ha pregio.
Nel non condividere l'affermazione degli attuali ricorrenti secondo cui si verserebbe nel caso di specie in tema di servitù di passaggio costituita per destinazione del padre di famiglia (art. 1062 c.c.) ha richiamato innanzi tutto la Corte territoriale il consolidato insegnamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. n. 277/97, n. 7221/97) in virtù del quale la costituzione di tale servitù ha per presupposto che due fondi (o due parti del medesimo fondo) appartenenti in origine ad un proprietario unico (o a più proprietari in comunione), siano stati da lui stesso (o da loro stessi) posti in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio l'uno rispetto all'altro, atta ad integrare di fatto il contenuto di una servitù prediale, e che abbiano mantenuto inalterata tale situazione nel cessare di appartenere allo stesso soggetto. Fino a quando però i due fondi o le due parti di un fondo, posti appunto in una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio corrispondente "de facto" al contenuto proprio di una servitù, continuano ad appartenere allo stesso proprietario (o a più proprietari in comunione) la servitù non può sorgere, ostandovi il principio "nemini res sua servit".
In applicazione di tali principi ha ritenuto pertanto la Corte del merito di dover escludere che una costituzione di servitù di passaggio sulla particella 32/ma a favore della particella 32/h potesse esser fatta risalire alla successione di SA AZ, padre dei germani AZ. Essendo, infatti, il predetto deceduto "ab intestato", lo intero fondo di sua proprietà era pervenuto ai figli in comunione "pro indiviso" e non in porzioni distinte, individuate o comunque concretamente individuabili.
Nè, ad avviso di quei giudici, una costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia poteva esser fatta risalire al contratto di divisione stipulato dai sei germani AZ con l'atto pubblico del 20 dicembre 1988 per notar UL atteso che i predetti, nel concordare che dovessero restare comuni, in parti eguali tra di loro, "i terreni destinati ad aree comuni per l'accesso ai beni, con quell'atto divisi e distinti in catasto al Foglio 21, mappali 32/ma di mq. 1644, 32/t di mq. 42, 146/c di mq. 432,147/f di mq. 200,147/b di mq. 200 e 31/2 di mq. 2500", null'altro avevano fatto se non stabilire che un'area di proprietà comune - estesa complessivamente mq. 5018 - continuasse a restare tale per le necessità dei diversi beni attribuiti loro in sede di divisione. In sostanza, per poter accedere ai fondi di proprietà individuale, i germani AZ avevano stabilito una comunione su un'area di mq. 5018 ed avevano creato su di essa una strada che era di proprietà comune e sulla quale, pertanto, transitavano come comproprietari e non come proprietari del fondo dominante.
E neppure, infine, ad avviso dei giudici d'appello, poteva riallacciarsi la costituzione di una siffatta servitù alla situazione determinata dalla vendita (rogito MA del 26.7.1990) ai SI-HI dell'immobile (in catasto mappale 32/h) attribuito a OV (rectius NT) AR AZ con la divisione. Il venditore AZ (proprietario esclusivo, a seguito della divisione, della particella 32/h e comproprietario, con gli altri fratelli, della particella 32/ma) non aveva infatti con tale alienazione operato una separazione dei fondi (o porzioni del medesimo fondo) nel senso delineato dall'art. 1062 c.c., ma aveva "semplicemente venduto una cosa che era sua" lasciandone "un'altra che era comune a sè e ai fratelli".
Orbene, come ognun vede, tale apprezzamento del giudice del gravame di merito circa l'improspettabilità, nel caso di specie, della nascita di una servitù per destinazione del padre di famiglia si risolve in un tipico accertamento di fatto come tale non suscettibile di sindacato nella attuale sede di legittimità, in quanto sorretto da motivazione del tutto congrua e scevra da vizi sul piano logico e giuridico (v. la citata Cass. n. 277/97). Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore di TR e AV AZ, delle spese del presente giudizio, che liquida in L. 243.000=, oltre a L.
8.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2001.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001