Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 6295
CASS
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e inosservanza/erronea applicazione della legge penale

    La Corte di appello ha ritenuto integrato il reato edilizio, applicando il principio secondo cui la qualifica di 'ristrutturazione edilizia' richiede la prova documentale o altri elementi certi della preesistente consistenza dell'edificio (volumetria, altezza, struttura, ecc.). Nel caso di specie, le caratteristiche essenziali dell'edificio preesistente non erano note, basandosi le dichiarazioni testimoniali e la consulenza su ricordi soggettivi, aerofotogrammi insufficienti, testamento e certificazione catastale non esaustivi. La decisione di merito è stata confermata in quanto ha analizzato tutti i punti di doglianza e risulta corretta.

  • Rigettato
    Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e inosservanza/erronea applicazione della legge penale

    La Corte di appello ha ritenuto integrato il reato edilizio, applicando il principio secondo cui la qualifica di 'ristrutturazione edilizia' richiede la prova documentale o altri elementi certi della preesistente consistenza dell'edificio (volumetria, altezza, struttura, ecc.). Nel caso di specie, le caratteristiche essenziali dell'edificio preesistente non erano note, basandosi le dichiarazioni testimoniali e la consulenza su ricordi soggettivi, aerofotogrammi insufficienti, testamento e certificazione catastale non esaustivi. La decisione di merito è stata confermata in quanto ha analizzato tutti i punti di doglianza e risulta corretta.

  • Rigettato
    Mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e inosservanza/erronea applicazione della legge penale

    La Corte di appello ha ritenuto integrato il reato edilizio, applicando il principio secondo cui la qualifica di 'ristrutturazione edilizia' richiede la prova documentale o altri elementi certi della preesistente consistenza dell'edificio (volumetria, altezza, struttura, ecc.). Nel caso di specie, le caratteristiche essenziali dell'edificio preesistente non erano note, basandosi le dichiarazioni testimoniali e la consulenza su ricordi soggettivi, aerofotogrammi insufficienti, testamento e certificazione catastale non esaustivi. La decisione di merito è stata confermata in quanto ha analizzato tutti i punti di doglianza e risulta corretta.

  • Inammissibile
    Vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione all'art. 552, comma 1, lett. c e comma 2, cod. proc. pen. ed in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché tardivo. Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione, avverso la sentenza pronunciata con riserva dei motivi, è di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito della motivazione. Nel caso specifico, il termine scadeva il 29 luglio 2025, mentre il ricorso è stato proposto il 4 agosto 2025. In ogni caso, anche nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. La giurisprudenza consolidata riconosce la responsabilità dell'esecutore dei lavori per gli illeciti urbanistici ed edilizi, anche sotto il profilo psicologico, qualora sia accertata la materiale collaborazione e la piena consapevolezza dell'abusività, o l'omissione dell'accertamento delle prescritte autorizzazioni. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi e ha motivato sull'omessa applicazione della particolare tenuità del fatto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 6295
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6295
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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