CASS
Sentenza 7 maggio 2026
Sentenza 7 maggio 2026
Commentario • 1
- 1. La critica è lecita, se basata su fatti veri, anche se non fondata?Stefano Guadagno · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 8 giugno 2026
L'esimente del diritto di critica, ove la critica presupponga fatti veri, non può essere esclusa per essere di per sé non vera, essendo, per definizione, espressione di una valutazione soggettiva di determinati fatti. Questo il principio affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 13174 del 7 maggio 2026. Il caso La vicenda trae origine dalle dichiarazioni rese al Corriere della Sera dal difensore del responsabile del Servizio Informazione Difesa, condannato nel 2001 per reati legati al proprio ruolo; il difensore aveva avanzato il sospetto che l'ordine di carcerazione nei confronti del proprio assistito fosse stato disposto a distanza di 17 anni con l'intento di non turbare un noto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 13174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13174 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7689/2023 R.G. proposto da: HE TI LV (o IL), rappresentato e difeso dall'avvocato NO LA AS -ricorrente- contro Rcs Media Group Spa, in persona del procuratore speciale, Ferruccio De Bortoli, rappresentati e difesi dall'avvocato EF Alberto Villata unitamente all’avvocato Paolo Morotti -controricorrenti- contro LA MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Cutini Civile Sent. Sez. 3 Num. 13174 Anno 2026 Presidente: SCRIMA ANTONIETTA Relatore: CE GI Data pubblicazione: 07/05/2026 2 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia n. 490/2022 depositata il 26/09/2022. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2026 dal Consigliere PE TI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EF PE, il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso. udito l’Avvocato NO AS;
udito l’Avvocato Silvia Cutini;
FATTI DI CAUSA 1.- Sul Corriere della Sera del 10 maggio 2013 è apparso un brevissimo articolo, non firmato, dedicato al gen. IA TT, il quale negli anni ‘70 del secolo scorso ha ricoperto l’incarico di responsabile del Servizio Informazioni Difesa. Condannato in via definitiva per reati legati al predetto ruolo, si trasferì in Sudafrica, dove mori nel 2001. L’ordine di eseguire la sentenza definitiva di condanna venne emesso dopo circa 17 anni dal passaggio in giudicato, quasi in coincidenza con l’aggravarsi definitivo delle condizioni di DR, con cui il TT era notoriamente in forte dissidio. L’articolo in questione stigmatizzava il fatto che l’ordine di carcerazione del MA è stato emesso dopo 17 anni circa dalla condanna definitiva ed in coincidenza con la scomparsa di DR. Il testo dell’articolo era esattamente il seguente. “Sono trascorsi 17 anni dalla sentenza definitiva della Cassazione che lo ha condannato a 14 anni di carcere per spionaggio sul dossier «Mi. Fo. Biali» passato all’ex direttore di «Op», Mino Pecorelli. E il pm LA MA ha tentato di far notificare 3 l’ordine di esecuzione pena per IA TT, l’ex capo del Reparto D del Sid (l’ex controspionaggio militare italiano). Rifugiatosi da un quarto di secolo in Sudafrica, 92 anni, TT (iscritto alla loggia P2) deve scontare tra gli 8 e i nove anni di reclusione in un penitenziario: gli agenti della Squadra Mobile si sono presentati nella casa romana dell’ex 007 ma, ovviamente, non lo hanno trovato. E ora verrà avviata la procedura per l’estradizione”. L’articolo poi si concludeva con le dichiarazioni virgolettate dell’avv. TI LV (in atti indicato anche come IL, v. intestazione del ricorso e di seguito indicato quale LV), difensore del gen. TT, rese nel corso di un colloquio telefonico intercorso con la redazione del Corriere della Sera pochi giorni dopo la morte dell’on. Giulio DR, del seguente tenore: “[il gen. TT] mi ha sempre detto che finchè fosse stato vivo DR, in Italia non lo avrebbero voluto”. “Sarà un caso, ma l’ordine [di esecuzione pena] è stato firmato il giorno successivo al decesso”. In sostanza, il difensore del MA ipotizzava che l’ordine di carcerazione fosse stato sospeso per così tanto tempo, o meglio non eseguito, per attendere che DR morisse e non venisse turbato chissà quale equilibrio. Il pubblico ministero di quel tempo, il dott. LA MA, che emise l’ordine, ravvisò in tale articolo una diffamazione ai suoi danni, ossia l’accusa nei suoi confronti di avere tenuto celato l’ordine per lungo tempo, onde assecondare quell’oscuro disegno cui, secondo il PM, si faceva cenno nell’articolo. 2.- Il MA ha dunque citato in giudizio sia la società RCS, editrice del Corriere della Sera, che l’avvocato TI LV, che aveva fatto quell’affermazione nel corso della brevissima intervista. Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, ravvisando diffamazione ai danni del pubblico ministero. 4 La Corte di appello di Pertugia ha riformato in parte la decisione di primo grado, ha escluso la illiceità della condotta del giornale, ma ha ritenuto invece quella dell’intervistato, l’avv. TI LV. 3.- Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte di quest’ultimo, con un motivo di ricorso. Si sono costituiti con controricorso sia il MA che RCS. A seguito di rinvio per trattazione in pubblica udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie ed il PG ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- La ratio della decisione impugnata è la seguente. La Corte di appello ammette che l’articolo rispetta i presupposti del diritto di cronaca: i fatti riportati sono veri, v’è interesse pubblico a conoscerli;
sono narrati con continenza, senza espressioni inutilmente esorbitanti (in particolare p. 15 e ss. della sentenza). Ciò non toglie, tuttavia, secondo i giudici di merito, che la scriminante del diritto di cronaca operi solo per il quotidiano e non per l’intervistato. Quest’ultimo ha infatti aggiunto, nell’intervista, il sospetto che il ritardo di 17 anni nella esecuzione della condanna definitiva avesse una ragione strumentale, consistente nel non turbare determinati rapporti di potere;
dunque, un ritardo che contrasta con la finalità tipica dell’ordine di carcerazione. Sostengono i giudici di appello che, pur essendo diffamatorie le supposizioni dell’avvocato TI LV, il giornale che le ha pubblicate non ne risponde in quanto le ha riportate così come sono state espresse, senza alcuna manipolazione mossa da finalità diffamatorie. Ed infatti i giudici di appello osservano che “ferma pertanto la portata offensiva delle dichiarazioni dell’Avv. TI LV, la condotta della RCS spa e del Dr. Ferruccio De Bortoli deve essere scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca per la lesione della reputazione del Dr. LA MA, in quanto le dichiarazioni lesive vanno riferite esclusivamente all’Avv. 5 HE TI LV, da qualificare come intervista e riportate tra virgolette” (p. 15). Ciò in quanto, secondo i giudici di appello, “ Il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate” (p. 17). Per contro, l’affermazione fatta dall’avvocato, intervistato dal giornale, secondo cui “sarà un caso” che l’ordine è stato eseguito dopo ben 17 anni, in coincidenza con la scomparsa di DR, deve ritenersi diffamatoria, in quanto “ in combinazione con le altre attribuisce al pezzo una connotazione lesiva della dignità professionale del Dr. LA MA, in quanto induce a ritenere sussistente una precisa strategia del potere politico volta, con la complicità della magistratura, a tenere lontano dall’Italia il Generale TT fin quando il sen. DR fosse stato in grado di interloquire nell’agone politico” (p. 13). Inoltre, secondo i giudici di merito, l’affermazione dell’avvocato sarebbe pure inesatta in quanto l’ordine di carcerazione non è stato emesso il giorno della morte di DR, ma qualche giorno prima (questione questa, si può anticipare, su cui il ricorrente obietta che non cambia alcunché, posto che in quei giorni, se non morto, l’onorevole DR era ricoverato morente). Dunque, in conclusione, il giornale ha rispettato il diritto di cronaca, l’intervistato no. 2.- Questa ratio è contestata dal ricorrente con un motivo di ricorso, che prospetta violazione degli articoli 21 della Costituzione, degli articoli 2043, 2059 c.c. e degli articoli 51, 595 c.p. La tesi è la seguente. 6 Intanto, appare contradditorio ammettere che sono stati i rispettati i presupposti del diritto di cronaca (verità, continenza, interesse pubblico) e riconoscere l’esimente solo per il giornale e non anche per l’intervistato: se quei presupposti ci sono per l’uno devono essere ammessi anche per l’altro. Inoltre, l’espressione usata dall’avvocato TI LV non era affatto rivolta al pubblico ministero, ma era da intendersi come una critica al sistema, nel suo complesso, tanto è vero che l’avvocato neanche sapeva che l’ordine era stato firmato da quel pubblico ministero in particolare. Ove anche si dovesse intendere che la posizione dell’intervistato è diversa da quella del giornale, e che la diversità sta nel fatto che il primo dei due ha fatto l’insinuazione, di cui al giornale non può farsi carico, allora si tratta di un diritto di critica, che è stato pienamente e legittimamente esercitato e la cui liceità non può dipendere dalla opinabilità del suo contenuto. Il motivo è fondato nei termini che seguono. (a).- La responsabilità del giornale per le interviste. L’accertamento sul punto è giudicato, e non è qui ovviamente discutibile. Del resto, se è vero che il ricorso è stato notificato a tali due parti, come osserva il ricorrente nella memoria, ciò è avvenuto al solo al fine di darne loro notizia. Tuttavia, il ricorrente ritiene che sia contraddittorio avere mandato esenti gli altri (editore, giornalista) ed invece ritenuto responsabile lo stesso LV per le medesime ed identiche frasi. Questo argomento non è però condivisibile, posto che la decisione impugnata osserva come l’intervistatore non può ritenersi responsabile di affermazioni altrui, che si limita a riportare, e della cui eventuale lesività non risponde. Non può ravvisarsi alcuna contraddizione tra l’irresponsabilità dell’uno e la responsabilità dell’altro dei soggetti della vicenda, dal momento che diverse sono le condotte, e dunque diversamente sono state valutate. ( b).- La sussunzione - Il diritto di critica. 7 Nella ratio impugnata c’è un ulteriore passaggio. Come si è detto prima, a conferire natura diffamatoria alle brevissime righe dell’intervista, secondo i giudici, è l’espressione “sarà un caso”, letta ovviamente unitamente a tutto il resto, in quanto “induce a ritenere sussistente una precisa strategia del potere politico volta, con la complicità della magistratura, a tenere lontano dall’Italia il Generale TT fin quando il sen. DR fosse stato in grado di interloquire nell’agone politico”. Il ricorrente invoca il diritto di critica, ossia ritiene che quelle espressioni vadano lette secondo il criterio del diritto di critica, legittimo davanti ad un comportamento perlomeno anomalo, ossia il fatto di aver lasciato decorrere moltissimi anni per l’emissione di un provvedimento che in genere si emette in poche ore, ed emesso, invece, in tal caso, in coincidenza con la scomparsa di un noto politico. La decisione impugnata, come si è visto, fonda la lesività delle affermazioni sulla loro allusività, sul fatto che si tratta di un giudizio dell’intervistato che induce nei lettori precisi sospetti, portando “il lettore a ritenere che certa parte della magistratura fosse asservita al potere politico e disposta a un uso disfunzionale del proprio potere, in violazione dei doveri di indipendenza e imparzialità” (p. 15). Questa ratio fa erronea applicazione dei criteri stabiliti da questa Corte per l’individuazione del diritto di critica. Ciò incide sul procedimento di sussunzione del fatto nella fattispecie di riferimento. Va innanzitutto osservato che non si discute qui dell’accertamento in fatto della notizia, che è questione non suscettibile di rivalutazione in questa sede, ma della sua qualificazione e della sua sussunzione: <<in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività qualificazione giuridica un fatto, così come emerge nella sua realtà storica dagli atti del processo merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, è suscettibile verifica riesame in sede legittimità, anche 8 una ragione diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio>> (Cass. 4955/2024). Massima, quest’ultima, riferita ad un caso in cui il giudice di merito, pur ricondotto il caso nella fattispecie del diritto di critica, non aveva tenuto conto della specifica dimensione del diritto di inchiesta giornalistica. Va poi premesso che l’esimente del diritto di critica non può escludersi per il semplice presupposto che essa sia non condivisibile, posto che la critica esprime di per sé un giudizio (Cass. 21892/ 2023) di natura soggettiva, e non può pretendersi che l’opinione espressa sia assolutamente obiettiva (Cass. 4955/2024). E, se è vero che la critica deve essere basata su fatti, almeno putativamente veri (tra le tante Cass. 19204/2023), è altresì vero che il diritto di critica soggiace agli stessi presupposti di quello di cronaca, intesi tuttavia in modo meno rigoroso (Cass. 38215/2021). Ciò detto, la decisione impugnata, nell’accertare questi presupposti, asserisce che le affermazioni – che si assumono lesive- non sono giudizi, ma riferimenti a fatti (<<entrambe le affermazioni non contengono un giudizio, ma la narrazione di due fatti>>, p. 24 della sentenza): un fatto sarebbe il riferimento ai rapporti tesi tra DR e MA;
un altro fatto sarebbe il ritardo nell’ordine di scarcerazione. Se così fosse, nella prospettiva della decisione impugnata, sarebbero fatti entrambi veri. Ma, secondo la decisione impugnata, la loro prospettazione diventa lesiva e non rientra del diritto di critica (p. 25 e ss.). Ora, si dà il caso che la critica è un giudizio, non la rappresentazione di un fatto, e dunque avrebbe dovuto la decisione impugnata porsi il problema dei presupposti di tale esimente, senza premettere che essa si risolve, nel caso presente, in una rappresentazione di fatti, ma tenendo conto invece che si tratta di un giudizio, e precisamente di un giudizio secondo il quale appare singolare che un provvedimento venga emesso con così tanto 9 ritardo. Nel sottolineare che un provvedimento è emesso con tale ritardo, si esprime un giudizio, e non si narra un fatto. Dunque, innanzitutto l’errore sta in questo: di avere riferito la verità del fatto alla verità del giudizio, che vero non è mai o comunque non importa che lo sia. Il fatto era il ritardo con cui il provvedimento era stato emesso, circostanza accertata come vera;
il giudizio era che tale ritardo fosse singolare o strano. Quest’ultima circostanza è frutto di un giudizio, non della rappresentazione di un fatto. Nel momento in cui si predica che anche per il diritto di critica occorre che il fatto sia almeno putativamente vero (Cass. 19091/2025; Cass. 21892/20923; Cass. 36530/2023) non si fa ovviamente riferimento al giudizio che la critica contiene, ma al fatto presupposto. Dunque, che nel ritardo nella emissione dell’ordine di carcerazione non sia ravvisabile alcuna violazione dei doveri di imparzialità e correttezza da parte del singolo magistrato (ma la critica risultava, secondo la stessa decisione impugnata, rivolta all’intera magistratura, e già questo basterebbe ad escludere la diffamazione del singolo (p.15)), non comporta di per sé che la critica sia illecita. Sarà infondata, ma non illecita. In altri termini, il giudizio (ossia la critica) consiste in una induzione: dalla circostanza che DR e MA fossero in cattivi rapporti si è indotto (<<“Sarà un caso, ma l’ordine [di esecuzione pena] è stato firmato il giorno successivo al decesso”>>) che l’ordine di esecuzione, che normalmente si fa immediatamente o in pochissimo tempo, è stato emesso con voluto ritardo. Ci si può dolere della inesattezza o opinabilità di tale induzione (da un fatto - l’inimicizia - ne induco un altro, ossia che il ritardo è voluto), ma il diritto di critica non ha come presupposto che la critica sia condivisibile o convincente. Deve partire da fatti veri, ma non deve essere vera essa stessa. 10 Di conseguenza, non può negarsi il diritto di critica (rectius, l’esimente) per via del fatto che il giudizio che la critica contiene- nella fattispecie che quel ritardo era strano ed inusuale- non è un giudizio vero;
posto che il giudizio è espressione di una valutazione soggettiva, che deve presupporre semmai fatti veri, non deve cioè essere basato su fatti falsi, ma di per sé, non è, di suo, né vero né falso. Ove la critica presupponga fatti veri (il ritardo nella emissione del provvedimento è stato accertato come vero;
l’inimicizia tra i due soggetti è stata accertata come almeno putativamente vera), non può essere esclusa per essere di suo non vera, poiché si tratta di un giudizio soggettivo, che sfugge ai criteri di accertamento della <>. Rispettata la verità dei fatti, la critica è ammessa anche quando sia infondata, ovviamente, ed anche quando non sia condivisibile. L’esimente è semmai da escludersi quando il giudizio (pur se infondato del tutto), è espresso in modo lesivo di un interesse della personalità, tenendo però presente che <<in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività qualificazione giuridica un fatto, così come emerge nella sua realtà storica dagli atti del processo merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, è suscettibile verifica riesame in sede legittimità, anche 8 una ragione diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio>> (Cass. 4955/ 2024). In conclusione, posto che il diritto di critica consiste in un giudizio su determinati fatti (che devono essere veri, e qui è accertato che lo erano), e posto che il giudizio non si può pretendere che sia oggettivo, o condivisibile, deve escludersi che la decisione abbia correttamente qualificato l’esimente, o, come si suol dire, abbia correttamente sussunto il fatto sotto l’esimente del diritto di critica, avendo attribuito a quest’ultima presupposti che le sono 11 estranei: la critica deve partire da fatti veri, ma non già consistere, o essere essa stessa vera. Ed in questo caso, il giudizio espresso dall’intervistato presupponeva fatti veri, come accertato dalla stessa decisione impugnata, che però ha ritenuto non vera l’induzione (e dunque il giudizio) fatta partendo da quei fatti: induzione che non deve essere vera per poter costituire una esimente, ossia per poter integrare il diritto di critica. Il ricorso va dunque accolto in questi termini e la decisione cassata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. La domanda va dunque rigettata. Tenuto conto della particolarità della vicenda, vanno compensate per intero tra tutte le parti le spese del presente giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa per intero tutte tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026. L’estensore PE TI Il Presidente TT IM
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EF PE, il quale ha concluso riportandosi alla requisitoria scritta e chiedendo il rigetto del ricorso. udito l’Avvocato NO AS;
udito l’Avvocato Silvia Cutini;
FATTI DI CAUSA 1.- Sul Corriere della Sera del 10 maggio 2013 è apparso un brevissimo articolo, non firmato, dedicato al gen. IA TT, il quale negli anni ‘70 del secolo scorso ha ricoperto l’incarico di responsabile del Servizio Informazioni Difesa. Condannato in via definitiva per reati legati al predetto ruolo, si trasferì in Sudafrica, dove mori nel 2001. L’ordine di eseguire la sentenza definitiva di condanna venne emesso dopo circa 17 anni dal passaggio in giudicato, quasi in coincidenza con l’aggravarsi definitivo delle condizioni di DR, con cui il TT era notoriamente in forte dissidio. L’articolo in questione stigmatizzava il fatto che l’ordine di carcerazione del MA è stato emesso dopo 17 anni circa dalla condanna definitiva ed in coincidenza con la scomparsa di DR. Il testo dell’articolo era esattamente il seguente. “Sono trascorsi 17 anni dalla sentenza definitiva della Cassazione che lo ha condannato a 14 anni di carcere per spionaggio sul dossier «Mi. Fo. Biali» passato all’ex direttore di «Op», Mino Pecorelli. E il pm LA MA ha tentato di far notificare 3 l’ordine di esecuzione pena per IA TT, l’ex capo del Reparto D del Sid (l’ex controspionaggio militare italiano). Rifugiatosi da un quarto di secolo in Sudafrica, 92 anni, TT (iscritto alla loggia P2) deve scontare tra gli 8 e i nove anni di reclusione in un penitenziario: gli agenti della Squadra Mobile si sono presentati nella casa romana dell’ex 007 ma, ovviamente, non lo hanno trovato. E ora verrà avviata la procedura per l’estradizione”. L’articolo poi si concludeva con le dichiarazioni virgolettate dell’avv. TI LV (in atti indicato anche come IL, v. intestazione del ricorso e di seguito indicato quale LV), difensore del gen. TT, rese nel corso di un colloquio telefonico intercorso con la redazione del Corriere della Sera pochi giorni dopo la morte dell’on. Giulio DR, del seguente tenore: “[il gen. TT] mi ha sempre detto che finchè fosse stato vivo DR, in Italia non lo avrebbero voluto”. “Sarà un caso, ma l’ordine [di esecuzione pena] è stato firmato il giorno successivo al decesso”. In sostanza, il difensore del MA ipotizzava che l’ordine di carcerazione fosse stato sospeso per così tanto tempo, o meglio non eseguito, per attendere che DR morisse e non venisse turbato chissà quale equilibrio. Il pubblico ministero di quel tempo, il dott. LA MA, che emise l’ordine, ravvisò in tale articolo una diffamazione ai suoi danni, ossia l’accusa nei suoi confronti di avere tenuto celato l’ordine per lungo tempo, onde assecondare quell’oscuro disegno cui, secondo il PM, si faceva cenno nell’articolo. 2.- Il MA ha dunque citato in giudizio sia la società RCS, editrice del Corriere della Sera, che l’avvocato TI LV, che aveva fatto quell’affermazione nel corso della brevissima intervista. Il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda nei confronti di entrambi i convenuti, ravvisando diffamazione ai danni del pubblico ministero. 4 La Corte di appello di Pertugia ha riformato in parte la decisione di primo grado, ha escluso la illiceità della condotta del giornale, ma ha ritenuto invece quella dell’intervistato, l’avv. TI LV. 3.- Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte di quest’ultimo, con un motivo di ricorso. Si sono costituiti con controricorso sia il MA che RCS. A seguito di rinvio per trattazione in pubblica udienza le parti hanno depositato ulteriori memorie ed il PG ha concluso per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- La ratio della decisione impugnata è la seguente. La Corte di appello ammette che l’articolo rispetta i presupposti del diritto di cronaca: i fatti riportati sono veri, v’è interesse pubblico a conoscerli;
sono narrati con continenza, senza espressioni inutilmente esorbitanti (in particolare p. 15 e ss. della sentenza). Ciò non toglie, tuttavia, secondo i giudici di merito, che la scriminante del diritto di cronaca operi solo per il quotidiano e non per l’intervistato. Quest’ultimo ha infatti aggiunto, nell’intervista, il sospetto che il ritardo di 17 anni nella esecuzione della condanna definitiva avesse una ragione strumentale, consistente nel non turbare determinati rapporti di potere;
dunque, un ritardo che contrasta con la finalità tipica dell’ordine di carcerazione. Sostengono i giudici di appello che, pur essendo diffamatorie le supposizioni dell’avvocato TI LV, il giornale che le ha pubblicate non ne risponde in quanto le ha riportate così come sono state espresse, senza alcuna manipolazione mossa da finalità diffamatorie. Ed infatti i giudici di appello osservano che “ferma pertanto la portata offensiva delle dichiarazioni dell’Avv. TI LV, la condotta della RCS spa e del Dr. Ferruccio De Bortoli deve essere scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca per la lesione della reputazione del Dr. LA MA, in quanto le dichiarazioni lesive vanno riferite esclusivamente all’Avv. 5 HE TI LV, da qualificare come intervista e riportate tra virgolette” (p. 15). Ciò in quanto, secondo i giudici di appello, “ Il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate” (p. 17). Per contro, l’affermazione fatta dall’avvocato, intervistato dal giornale, secondo cui “sarà un caso” che l’ordine è stato eseguito dopo ben 17 anni, in coincidenza con la scomparsa di DR, deve ritenersi diffamatoria, in quanto “ in combinazione con le altre attribuisce al pezzo una connotazione lesiva della dignità professionale del Dr. LA MA, in quanto induce a ritenere sussistente una precisa strategia del potere politico volta, con la complicità della magistratura, a tenere lontano dall’Italia il Generale TT fin quando il sen. DR fosse stato in grado di interloquire nell’agone politico” (p. 13). Inoltre, secondo i giudici di merito, l’affermazione dell’avvocato sarebbe pure inesatta in quanto l’ordine di carcerazione non è stato emesso il giorno della morte di DR, ma qualche giorno prima (questione questa, si può anticipare, su cui il ricorrente obietta che non cambia alcunché, posto che in quei giorni, se non morto, l’onorevole DR era ricoverato morente). Dunque, in conclusione, il giornale ha rispettato il diritto di cronaca, l’intervistato no. 2.- Questa ratio è contestata dal ricorrente con un motivo di ricorso, che prospetta violazione degli articoli 21 della Costituzione, degli articoli 2043, 2059 c.c. e degli articoli 51, 595 c.p. La tesi è la seguente. 6 Intanto, appare contradditorio ammettere che sono stati i rispettati i presupposti del diritto di cronaca (verità, continenza, interesse pubblico) e riconoscere l’esimente solo per il giornale e non anche per l’intervistato: se quei presupposti ci sono per l’uno devono essere ammessi anche per l’altro. Inoltre, l’espressione usata dall’avvocato TI LV non era affatto rivolta al pubblico ministero, ma era da intendersi come una critica al sistema, nel suo complesso, tanto è vero che l’avvocato neanche sapeva che l’ordine era stato firmato da quel pubblico ministero in particolare. Ove anche si dovesse intendere che la posizione dell’intervistato è diversa da quella del giornale, e che la diversità sta nel fatto che il primo dei due ha fatto l’insinuazione, di cui al giornale non può farsi carico, allora si tratta di un diritto di critica, che è stato pienamente e legittimamente esercitato e la cui liceità non può dipendere dalla opinabilità del suo contenuto. Il motivo è fondato nei termini che seguono. (a).- La responsabilità del giornale per le interviste. L’accertamento sul punto è giudicato, e non è qui ovviamente discutibile. Del resto, se è vero che il ricorso è stato notificato a tali due parti, come osserva il ricorrente nella memoria, ciò è avvenuto al solo al fine di darne loro notizia. Tuttavia, il ricorrente ritiene che sia contraddittorio avere mandato esenti gli altri (editore, giornalista) ed invece ritenuto responsabile lo stesso LV per le medesime ed identiche frasi. Questo argomento non è però condivisibile, posto che la decisione impugnata osserva come l’intervistatore non può ritenersi responsabile di affermazioni altrui, che si limita a riportare, e della cui eventuale lesività non risponde. Non può ravvisarsi alcuna contraddizione tra l’irresponsabilità dell’uno e la responsabilità dell’altro dei soggetti della vicenda, dal momento che diverse sono le condotte, e dunque diversamente sono state valutate. ( b).- La sussunzione - Il diritto di critica. 7 Nella ratio impugnata c’è un ulteriore passaggio. Come si è detto prima, a conferire natura diffamatoria alle brevissime righe dell’intervista, secondo i giudici, è l’espressione “sarà un caso”, letta ovviamente unitamente a tutto il resto, in quanto “induce a ritenere sussistente una precisa strategia del potere politico volta, con la complicità della magistratura, a tenere lontano dall’Italia il Generale TT fin quando il sen. DR fosse stato in grado di interloquire nell’agone politico”. Il ricorrente invoca il diritto di critica, ossia ritiene che quelle espressioni vadano lette secondo il criterio del diritto di critica, legittimo davanti ad un comportamento perlomeno anomalo, ossia il fatto di aver lasciato decorrere moltissimi anni per l’emissione di un provvedimento che in genere si emette in poche ore, ed emesso, invece, in tal caso, in coincidenza con la scomparsa di un noto politico. La decisione impugnata, come si è visto, fonda la lesività delle affermazioni sulla loro allusività, sul fatto che si tratta di un giudizio dell’intervistato che induce nei lettori precisi sospetti, portando “il lettore a ritenere che certa parte della magistratura fosse asservita al potere politico e disposta a un uso disfunzionale del proprio potere, in violazione dei doveri di indipendenza e imparzialità” (p. 15). Questa ratio fa erronea applicazione dei criteri stabiliti da questa Corte per l’individuazione del diritto di critica. Ciò incide sul procedimento di sussunzione del fatto nella fattispecie di riferimento. Va innanzitutto osservato che non si discute qui dell’accertamento in fatto della notizia, che è questione non suscettibile di rivalutazione in questa sede, ma della sua qualificazione e della sua sussunzione: <<in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, l'attività qualificazione giuridica un fatto, così come emerge nella sua realtà storica dagli atti del processo merito e dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, è suscettibile verifica riesame in sede legittimità, anche 8 una ragione diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio>> (Cass. 4955/2024). Massima, quest’ultima, riferita ad un caso in cui il giudice di merito, pur ricondotto il caso nella fattispecie del diritto di critica, non aveva tenuto conto della specifica dimensione del diritto di inchiesta giornalistica. Va poi premesso che l’esimente del diritto di critica non può escludersi per il semplice presupposto che essa sia non condivisibile, posto che la critica esprime di per sé un giudizio (Cass. 21892/ 2023) di natura soggettiva, e non può pretendersi che l’opinione espressa sia assolutamente obiettiva (Cass. 4955/2024). E, se è vero che la critica deve essere basata su fatti, almeno putativamente veri (tra le tante Cass. 19204/2023), è altresì vero che il diritto di critica soggiace agli stessi presupposti di quello di cronaca, intesi tuttavia in modo meno rigoroso (Cass. 38215/2021). Ciò detto, la decisione impugnata, nell’accertare questi presupposti, asserisce che le affermazioni – che si assumono lesive- non sono giudizi, ma riferimenti a fatti (<<entrambe le affermazioni non contengono un giudizio, ma la narrazione di due fatti>>, p. 24 della sentenza): un fatto sarebbe il riferimento ai rapporti tesi tra DR e MA;
un altro fatto sarebbe il ritardo nell’ordine di scarcerazione. Se così fosse, nella prospettiva della decisione impugnata, sarebbero fatti entrambi veri. Ma, secondo la decisione impugnata, la loro prospettazione diventa lesiva e non rientra del diritto di critica (p. 25 e ss.). Ora, si dà il caso che la critica è un giudizio, non la rappresentazione di un fatto, e dunque avrebbe dovuto la decisione impugnata porsi il problema dei presupposti di tale esimente, senza premettere che essa si risolve, nel caso presente, in una rappresentazione di fatti, ma tenendo conto invece che si tratta di un giudizio, e precisamente di un giudizio secondo il quale appare singolare che un provvedimento venga emesso con così tanto 9 ritardo. Nel sottolineare che un provvedimento è emesso con tale ritardo, si esprime un giudizio, e non si narra un fatto. Dunque, innanzitutto l’errore sta in questo: di avere riferito la verità del fatto alla verità del giudizio, che vero non è mai o comunque non importa che lo sia. Il fatto era il ritardo con cui il provvedimento era stato emesso, circostanza accertata come vera;
il giudizio era che tale ritardo fosse singolare o strano. Quest’ultima circostanza è frutto di un giudizio, non della rappresentazione di un fatto. Nel momento in cui si predica che anche per il diritto di critica occorre che il fatto sia almeno putativamente vero (Cass. 19091/2025; Cass. 21892/20923; Cass. 36530/2023) non si fa ovviamente riferimento al giudizio che la critica contiene, ma al fatto presupposto. Dunque, che nel ritardo nella emissione dell’ordine di carcerazione non sia ravvisabile alcuna violazione dei doveri di imparzialità e correttezza da parte del singolo magistrato (ma la critica risultava, secondo la stessa decisione impugnata, rivolta all’intera magistratura, e già questo basterebbe ad escludere la diffamazione del singolo (p.15)), non comporta di per sé che la critica sia illecita. Sarà infondata, ma non illecita. In altri termini, il giudizio (ossia la critica) consiste in una induzione: dalla circostanza che DR e MA fossero in cattivi rapporti si è indotto (<<“Sarà un caso, ma l’ordine [di esecuzione pena] è stato firmato il giorno successivo al decesso”>>) che l’ordine di esecuzione, che normalmente si fa immediatamente o in pochissimo tempo, è stato emesso con voluto ritardo. Ci si può dolere della inesattezza o opinabilità di tale induzione (da un fatto - l’inimicizia - ne induco un altro, ossia che il ritardo è voluto), ma il diritto di critica non ha come presupposto che la critica sia condivisibile o convincente. Deve partire da fatti veri, ma non deve essere vera essa stessa. 10 Di conseguenza, non può negarsi il diritto di critica (rectius, l’esimente) per via del fatto che il giudizio che la critica contiene- nella fattispecie che quel ritardo era strano ed inusuale- non è un giudizio vero;
posto che il giudizio è espressione di una valutazione soggettiva, che deve presupporre semmai fatti veri, non deve cioè essere basato su fatti falsi, ma di per sé, non è, di suo, né vero né falso. Ove la critica presupponga fatti veri (il ritardo nella emissione del provvedimento è stato accertato come vero;
l’inimicizia tra i due soggetti è stata accertata come almeno putativamente vera), non può essere esclusa per essere di suo non vera, poiché si tratta di un giudizio soggettivo, che sfugge ai criteri di accertamento della <
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la decisione impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Compensa per intero tutte tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e dei precedenti gradi di giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026. L’estensore PE TI Il Presidente TT IM