Sentenza 8 aprile 2015
Massime • 1
L'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale accertamento venga omesso.
Commentari • 2
- 1. Chi risponde penalmente per un abuso edilizio?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 31 agosto 2024
- 2. Reati edilizi e abusi: accertamento del dolo nella realizzazione di opere abusive (Giudice Raffaele Muzzica)https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2015, n. 16802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16802 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 08/04/2015
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI OL Vito - Consigliere - N. 2003
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 28698/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF OL N. IL 06/11/1982;
RO MA N. IL 18/07/1944;
avverso la sentenza n. 3184/2013 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 17/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione;
udito il difensore avv. CECCHI Alessandro del foro di Firenze. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 17/1/2014 ha parzialmente riformato, assolvendo due imputati per non aver commesso il fatto, la decisione emessa in data 30/10/2012 dal Tribunale di quella città, che ha confermato, invece, quanto all'affermazione di responsabilità penale di AF IC e RO LL per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) loro attribuito, nelle rispettive qualità di proprietario committente e legale rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori, per la realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, di un edificio con tetto a capanna delle dimensioni di m. 11,03 e 6,02, con altezza di gronda pari a m. 2,60 ed al colmo 3,82, per un volume complessivo di circa mc 172,65, suddiviso in tre ambienti: ampio locale, angolo cottura e bagno (in Montespertoli il 13/2/2009).
Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i propri difensori di fiducia.
1. AF IC deduce, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando come fosse risultato, all'esito dell'istruzione dibattimentale, che l'immobile oggetto di imputazione era stato riedificato con la stessa volumetria di una serra preesistente e che, ciò nonostante, la Corte territoriale ha escluso la legittimità dell'intervento sul presupposto di un illecito ampliamento, pari a 41 mc, dell'originaria volumetria debitamente assentita, non considerando che detto ampliamento, essendo stato eseguito dal precedente proprietario, non era a lui imputabile, avendo egli eseguito un intervento di ristrutturazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni, lasciando inalterata la volumetria dell'immobile che risultava insistere sull'area ora di sua proprietà.
2. RO LL deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando, dopo aver richiamato le risultanze dell'istruzione dibattimentale sulla originaria consistenza dell'edificio cui si riferisce anche l'altro ricorrente, che la sua impresa si era limitata alla regolare ristrutturazione del manufatto presente e non le poteva essere imputato l'ampliamento volumetrico da altri realizzato in epoca remota.
Con un secondo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza per difetto di contestazione, in quanto l'imputazione è riferita alla realizzazione di un nuovo edificio, mentre l'istruttoria dibattimentale avrebbe evidenziato una realtà ben diversa, che avrebbe imposto la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen.. Con un terzo motivo di ricorso lamenta, infine, che la Corte territoriale avrebbe ignorato la sua particolare posizione in seno alla società RO s.r.l., della quale egli è coamministratore con poteri disgiunti per l'ordinaria amministrazione, nell'ambito della quale certamente rientrerebbe l'intervento edilizio oggetto di imputazione, non considerando che solo l'altro amministratore era presente in cantiere all'atto dell'accertamento del reato che, pertanto, non poteva essere attribuito anche a lui.
Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Va rilevato, con riferimento all'unico motivo di ricorso di AF IC ed al primo motivo di ricorso di RO LL, che, ai fini della soluzione delle questioni prospettate, assume carattere determinante l'oggettiva natura delle opere realizzate e di quelle preesistenti come accertate in fatto dai giudici del merito. Risulta, invero, dalla sentenza impugnata che, sull'area interessata dall'intervento edilizio descritto nel capo di imputazione, preesisteva una serra in vetri con struttura portante in profilati metallici, avente una volumetria pari a mc 131,58, come dimostrato dal piano pluriennale di utilizzazione ambientale presentato dalla proprietà nel 1984.
La serra, in epoca successiva, era stata trasformata, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo, in un deposito attrezzi agricoli - come indicato nei motivi di appello sintetizzati a pag. 2 della sentenza impugnata con richiamo anche ai dati dell'accatastamento del 1996 - con aumento dell'originaria volumetria fino a mc 172,65. 2. Risulta, dunque, evidente ed i giudici dell'appello lo hanno debitamente evidenziato, che il manufatto oggetto di ristrutturazione doveva ritenersi abusivamente realizzato, in quanto l'intervento di trasformazione della serra in vetro e profilati metallici in deposito attrezzi, con consistente aumento di volumetria, non risultava preceduto dal rilascio di un titolo che lo legittimasse. A fronte di ciò, entrambi i ricorrenti rivendicano, sostanzialmente, la legittimità del loro operato sul presupposto che la ristrutturazione eseguita avrebbe prodotto, quale risultato, la ricostruzione di un manufatto avente pari cubatura di quello esistente all'atto della sua esecuzione e, come tale, non penalmente rilevante.
L'assunto, tuttavia, è manifestamente infondato.
3. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, deve, in generale, ritenersi preclusa ogni possibilità di intervento su immobili abusivi non condonati o sanati, perché essi, anche quando siano riconducibili, nella loro oggettività, alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche, ripetono le caratteristiche di illegittimità dall'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente (Sez. 3, n. 51427 del 16/10/2014, Rossignoli e altri, Rv. 261330; Sez. 3, n. 26367 del 25/3/2014, Stewart e altro, Rv. 259665; Sez. 3, n. 1810 del 2/12/2008 (dep. 2009), P.M. in proc. Cardite Rv. 242269; Sez. 3, n. 33657 del 12/7/2006, Rossi, Rv. 235382; Sez. 3, n. 21490 del 19/4/2006, Pagano, Rv. 234472). Nella fattispecie, dunque, non poteva legittimamente procedersi alla ristrutturazione di un immobile abusivamente realizzato e la costruzione di quello descritto nell'imputazione, costituendo un intervento di nuova costruzione, richiedeva necessariamente il preventivo rilascio del permesso di costruire.
4. Tale evenienza, inoltre, consente di rilevare la correttezza di quanto affermato dalla Corte territoriale circa l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per immutazione del fatto ed oggetto di censura nel secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di RO LL, la cui infondatezza risulta, pertanto, di macroscopica evidenza, in quanto il capo di imputazione riprodotto nella decisione impugnata giustamente si riferisce ad un nuovo edificio del quale, peraltro, indica nel dettaglio dimensioni, volumetria e ripartizione in più ambienti.
5. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne il terzo motivo di ricorso formulato dal medesimo imputato. Secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 29, anche l'assuntore dei lavori, indicato come costruttore, è responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.
Si è pertanto specificato che il costruttore, quale diretto responsabile dell'opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l'accertamento negativo ed a titolo di colpa, nell'ipotesi in cui ometta tale accertamento, perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia (così Sez. 3, n. 860 del 25/11/2004 (dep. 2005), Cima, Rv. 230663). Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, indipendentemente dal regime di amministrazione disgiuntiva adottata dalla società, l'imputato rivestiva comunque la posizione di legale rappresentante della società che l'obbligava a vigilare sulla regolarità degli interventi da eseguire.
6. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2015