Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 45147
CASS
Sentenza 8 ottobre 2015

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In tema di reati edilizi, l'art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 (conv. in legge n. 98 del 2013) consente di qualificare come "ristrutturazione edilizia" l'intervento di ripristino o di ricostruzione di un edificio o di parte di esso, eventualmente crollato o demolito, anche in caso di modifica della sagoma dello stesso ove insistente su zona non vincolata, a condizione però che sia possibile accertarne, in base a riscontri documentali o altri elementi certi e verificabili e non, quindi, ad apprezzamenti meramente soggettivi, la preesistente "consistenza", intesa come il complesso di tutte le caratteristiche essenziali dell'edificio (volumetria, altezza, struttura complessiva, etc.); con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di tali elementi, necessari per la dovuta attività ricognitiva, impedisce di ritenere sussistente il requisito che la citata disposizione richiede per escludere, in ragione della anzidetta qualificazione, la necessità di preventivo permesso di costruire.

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  • 1DIRITTO URBANISTICO: Intervento edilizio di ristrutturazione e requisiti per la qualificazione della ristrutturazione.
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    DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Intervento edilizio di ristrutturazione – Requisiti per la qualificazione della ristrutturazione – Titoli urbanistici necessari – Individuazione – Fattispecie: demolizione e ricostruzione di due pajare –Artt.3, 20, 44, d.P.R. 380/2001. La possibilità di qualificare un intervento edilizio come ristrutturazione, per la quale non è necessario il permesso di costruire, essendo assoggettato al regime semplificato della S.C.I.A., richiede, che esista un organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura, o, in alternativa, l'accertamento della preesistente consistenza dell'immobile in base a riscontri documentali, alla verifica …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2015, n. 45147
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45147
Data del deposito : 8 ottobre 2015

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