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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 12/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
NE IO, AT
BERARDI IO MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 913/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Candidoni - - 89020 Candidoni RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6193/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 660-2022 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2141/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: non presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il comune di Candidoni per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU anno 2017, di cui in epigrafe. Al riguardo la contribuente eccepiva l'illegittimità dell'atto di riscossione impugnato per mancanza dei presupposti;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per mancata contraddittorio preventivo. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva il Comune di Candidoni chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 6193/2024 depositata in data 2.09.2024 la CGT di Primo
Grado di Reggio Calabria- giudice monocratico- rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. Ricorrente_1, ritenendo errata la decisione, ha proposto tempestivo appello, chiedendo la sua riforma, deducendo l'errore in judicando sotto il profilo dell'errata valutazione della prova in ordine al possesso dell'immobile di cui è causa nonché del difetto di motivazione. Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito con memoria il Comune di Candidoni chiedendo la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante, la Corte osserva.
Quanto alla prima doglianza, concernente la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, si osserva che, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall' art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212 , ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l' "an" ed il "quantum" della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9810 del 07/05/2014 - Rv.
630679 - 01). Nel caso in esame l'atto impositivo è evidentemente motivato. Passando all'esame dell'ulteriore motivo, riguardante l'inesistenza dei presupposti impositivi, per essere stato l'immobile nel settembre 2020 oggetto di usucapione, la Corte osserva.
Con ordinanza 2966/2022 del 1° febbraio, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'IMU deve essere versata da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, anche se il bene è occupato abusivamente da soggetti terzi. Infatti, in tema di ICI/IMU, nel caso di comproprietà dell'immobile, l'imposta
è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell'intero immobile, atteso che il D.Lgs. n.
504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 1, riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell'elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene” (vedi Cass. n. 6064 del 2017), o si è giustificato la ritenuta persistenza del possesso quale presupposto impositivo, allorchè vi sia stata occupazione temporanea d'urgenza da parte della P.A., finchè non sia intervenuto il decreto di esproprio”.
Pertanto, quello che rileva ai fini dell'imposta quello che risulta dai registri immobiliari. Nel caso “de quo” è chiaro che la proprietà, oggetto di imposizione tributaria, risultava per l'anno in contestazione, in capo all'appellante. Pertanto, l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute in appello dal Comune di Candidoni, che si liquidano in euro 350,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente
NE IO, AT
BERARDI IO MARIA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 913/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Candidoni - - 89020 Candidoni RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6193/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA e pubblicata il 02/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 660-2022 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2141/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: non presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 proponeva ricorso contro il comune di Candidoni per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU anno 2017, di cui in epigrafe. Al riguardo la contribuente eccepiva l'illegittimità dell'atto di riscossione impugnato per mancanza dei presupposti;
nullità per difetto di motivazione;
nullità per mancata contraddittorio preventivo. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si costituiva il Comune di Candidoni chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza n. 6193/2024 depositata in data 2.09.2024 la CGT di Primo
Grado di Reggio Calabria- giudice monocratico- rigettava il ricorso sul presupposto dell'infondatezza dei motivi posti a base dell'impugnazione. Ricorrente_1, ritenendo errata la decisione, ha proposto tempestivo appello, chiedendo la sua riforma, deducendo l'errore in judicando sotto il profilo dell'errata valutazione della prova in ordine al possesso dell'immobile di cui è causa nonché del difetto di motivazione. Ha concluso per la riforma della sentenza. Ha resistito con memoria il Comune di Candidoni chiedendo la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine ai motivi formulati dall'appellante, la Corte osserva.
Quanto alla prima doglianza, concernente la nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione, si osserva che, secondo costante insegnamento giurisprudenziale, la motivazione dell'avviso di accertamento o di rettifica, presidiata dall' art. 7 della legge 27 luglio 2002, n. 212 , ha la funzione di delimitare l'ambito delle contestazioni proponibili dall'Ufficio nel successivo giudizio di merito e di mettere il contribuente in grado di conoscere l' "an" ed il "quantum" della pretesa tributaria al fine di approntare una idonea difesa, sicché il corrispondente obbligo deve ritenersi assolto con l'enunciazione dei presupposti adottati e delle relative risultanze, mentre le questioni attinenti all'idoneità del criterio applicato in concreto attengono al diverso piano della prova della pretesa tributaria (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9810 del 07/05/2014 - Rv.
630679 - 01). Nel caso in esame l'atto impositivo è evidentemente motivato. Passando all'esame dell'ulteriore motivo, riguardante l'inesistenza dei presupposti impositivi, per essere stato l'immobile nel settembre 2020 oggetto di usucapione, la Corte osserva.
Con ordinanza 2966/2022 del 1° febbraio, la Corte di Cassazione ha ribadito che l'IMU deve essere versata da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, anche se il bene è occupato abusivamente da soggetti terzi. Infatti, in tema di ICI/IMU, nel caso di comproprietà dell'immobile, l'imposta
è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell'intero immobile, atteso che il D.Lgs. n.
504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 1, riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell'elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene” (vedi Cass. n. 6064 del 2017), o si è giustificato la ritenuta persistenza del possesso quale presupposto impositivo, allorchè vi sia stata occupazione temporanea d'urgenza da parte della P.A., finchè non sia intervenuto il decreto di esproprio”.
Pertanto, quello che rileva ai fini dell'imposta quello che risulta dai registri immobiliari. Nel caso “de quo” è chiaro che la proprietà, oggetto di imposizione tributaria, risultava per l'anno in contestazione, in capo all'appellante. Pertanto, l'appello va respinto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute in appello dal Comune di Candidoni, che si liquidano in euro 350,00 per onorari, oltre oneri ed accessori come per legge.