Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/03/2002, n. 4541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4541 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBB LIANA1 1 /0 2 Aula B In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Lavoro. dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G.n.11246/ 1999 Cron. 10519 dr. Alberto Spanò Consigliere dr. Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere Rep. Consigliere rel. Ud.06.12.2001 dr. Donato Figurelli dr. Alessandro De Renzis Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA franch sul ricorso proposto da: Di EG US, RT RA, OR Sal- vatore, MA US, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Pecoraro per procura speciale a mar- gine del ricorso, ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Tibullo n. 10 presso lo studio dell'avv. Mar- cello Furitano, ricorrenti;
CONTRO
AM (azienda municipalizzata acquedotto di Palermo) in persona del suo legale rappresentante pro tempore, eletti- vamente domiciliata in Roma alla via Piave n. 52 presso 4300 1- l'avv. Renato Corcione, e rappresentata e difesa dal- l'avv. AL A. Sciortino, giusta deliberazione della Commissione amministratrice n. 259 del 14 giugno 1999 e giusta procura speciale in calce al controricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pa- lermo in data 19 marzo 5 giugno 1998, n. 966/98, n. 653 anno 1996 R.G.C.L.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 6 dicembre 2001; уни udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale dr. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
2 - Svolgimento del processo. Con sentenza del 19 dicembre 1995 il Pretore del lavoro di Palermo rigettava la domanda proposta dai lavoratori US Di OR, RA OR, AL Ori- lio e US CO, tutti dipendenti dell'A.M.A.P. con qualifica di sistemisti C.E.D. ed inquadramento in area B, liv. Bl, del C.C.N.L. 1991/1994, diretta ad ottenere la condanna dell'Azienda ad inquadrarli, in virtù delle mansioni svolte, nell'Area A, livello A2, o in via subor- dinata nel livello A3 ed a corrispondere loro le correla- Jymeli tive differenze retributive, oltre accessori e spese di lite. Condannava i soccombenti alle spese del giudizio. Avverso tale pronunzia propovevano appello questi ultimi. L'A.M.A.P. resisteva al gravame. 5 giugno 1998 il Tribunale Com sentenza in data 19 marzo - di Palermo rigettava l'appello. Osservava il Tribunale che con il proposto gravame gli ap- pellanti lamentavano l'erroneità della pronuncia pretorile che, a loro dire, non avrebbe operato il raffronto tra le mansioni svolte ed i profili professionali di "Responsabile sistema operativo e hardware" nonchè di "Specialista siste- ma operativo", specifici del settore informatico ed afferenti ai livelli A2 e A3, procedimento quest'ultimo che avrebbe determinato l'accoglimento della domanda;
e che l'appello 3- era infondato. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 2 giugno 1999, i signori Di OR, OR, LI e CO hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due mo- tivi. L'AM ha resistito con controricorso notificato il 6 lu- glio 1999, ed illustrato da memoria. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando violazione e falsa appli- cazione degli artt. 1362 e SS. C.C., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, i ricorrenti deducono che i giudici di 2° gra- do affermano che, coincidendo solo parzialmente le mansioni svolte da essi ricorrenti con il profilo di specialista di sistema operativo liv. A3, da loro rivendicato, agli stessi mon può riconoscersi l'inquadramento in A3 ed a fortiori in A2; che la detta affermazione è viziata sotto duplice pro- filo: a) per avere il Tribunale erroneamente applicato i ca- noni ermeneutici contemplati dagli artt. 1362 ss., b) per non essene la stessa congruamente motivata. Secondo i ricorrenti il Tribunale ha omesso l'indagine compa- rativa tra i profili del livello Bl e quelli dei livelli A3 ed A2, violando il canone ermeneutico fissato dall'art. 1363 c.c., ed è pervenuto ad erronea conclusione, sulla base di - 4 un'asserita solo parziale coincidenza tra le mansioni svolte dai ricorrenti e quelle della qualifica rivendi- cata. Com il secondo motivo, denunziando omessa motivazione su um punto decisivo della controversia, i ricorrenti deduco- no che con il gravame proposto avverso la sentenza di pri- mo grado si era anche evidenziata l'erroneità della senten- za medesima con riferimento alla negata riconducibilità del- le mansioni svolte da essi ricorrenti all'area e livello ri- vendicati, anche avuto riguardo alle sole declaratorie delle aree, ma che sul punto il Tribunale ha omesso ogni motiva- el zione. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo. Come risulta dalla sentenza impugnata, il profilo di "spe- cialista di sistema operativo" liv. A3 contempla "il lavo- ratore che provvede all'installazione ed al mantenimento dei sistemi operativi e controlla la rispondenza del- l'hardware alle esigenze aziendali, ricercandone la ottimiz- zazione, propone la scelta di tecnologia avanzata e cura la manutenzione di quelle esistenti". Il Tribunale ha ritenuto che non vi è dubbio che, alla luce delle deposizioni testimoniali, i lavoratori predetti non provvedevano all'installazione del sistema operativo, come richiesto dal profilo professionale, ma si limitavano in tale fase solo a presenziare%;B non si occupavano inoltre - 5- della rispondenza dell'hardware alle esigenze aziendali, ma intervenivano solo sulla manutenzione, modifica e aggiornamento del software. Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto che le mansioni di detti lavoratori coincidevano solo parzial- mente con il predetto profilo e di conseguenza non pote- va loro riconoscersi l'inquadramento in A3. Mancava infatti la cumulatività delle funzioni, come ri- chiesta dal contratto e dalla natura delle mansioni;
ma- nutenzione e controllo sono invero conseguenziali rispetto alla installazione del sistema operativo, alla quale detti lavoratori non provvedevano, sebbene tale installazione fosse richiesta dal profilo professionale. A fortiori ha rilevato amtresì il Tribunale non può minimamente affermarsi l'ascrivibilità dei compiti di tali lavoratori al profilo di "responsabile sistema operativo e hardware" (liv. A2), non avendo i medesimi la responsabilità del C.E.D., nè funzioni di pianificazione e coordinamento delle attività necessarie alla manutenzione dell'hardware e alla gestione degli impianti ausiliari del centro. E' infondato altresì il secondo motivo. Secondo i ricorrenti, come è dato evincere dal ricorso in appello, con il gravame proposto avverso la sentenza di pri- mo grado si era anche evidenziata la erroneità della sen- tenza medesima con riferimento alla negata riconducibilità - 6 - delle mansioni svolte dai lavoratori all'area e livello rivendicati anche avuto riguardo alle sole declaratorie delle aree. di e-Ma la declaratoria dell'area A comprende "funzioni levato contenuto specialistico nell'ambito di attività tecniche quali ad esempio lo studio, la pianificazione e il controllo", tutte caratteristiche che non risultano provate. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con condanna solidale dei ricorrenti, stante il loro comune interesse nella causa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido a pagare alla controricorrente le spese del giudizi- 13,50 oltre euro zio, liquidate in euro (duemila/00) per onorario. 2.000,00 Così deciso in Roma il 6 dicembre 2001. Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli) buy licks twent Il Consigliere estensore Pill (dr. Donato Figurelli) маго Брит IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 28 MAR 2002 .oggi, IL CANCELLIERE