Sentenza 26 gennaio 2015
Massime • 1
L'avviso di fissazione dell'udienza camerale nel giudizio di appello non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso imputato o dal suo difensore.
Commentario • 1
- 1. Imputato alloglotta, citazione in appello va tradotta? (Cass. 9900/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2025
Rimessa alle sezioni unite la questione duplice: (a) se il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosca la lingua italiana debba essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario, conseguendo alla omessa traduzione una nullità di ordine generale a regime intermedio. (b) Se la mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana comporti solo lo slittamento del termine per impugnare in capo all'imputato ovvero integri una nullità generale a regime intermedio. Corte di Cassazione sez. II, ud. 14 febbraio 2025 (dep. 11 marzo 2025), n. 9900 Presidente D'Agostini - Relatore Recchione Ritenuto in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2015, n. 32251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32251 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo A. - Presidente - del 26/01/2015
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - N. 280
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 19136/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RE DA N. IL 01/01/1989;
avverso la sentenza n. 4480/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 05/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/01/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Asta Pietro che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 5.2.2014 la corte di appello di Torino confermava la sentenza con cui il tribunale di Torino, in data 30.1.2013, aveva condannato LI RE DA alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui all'art. 624 bis c.p. e art. 61 c.p., n. 5. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, eccependo, da un lato, la nullità della sentenza per omessa traduzione, in violazione degli artt. 109 e 143 c.p.p., del decreto che disponeva il giudizio innanzi alla corte di appello in lingua araba, essendo stato acclarato nel procedimento che il ricorrente, di nazionalità somala, non comprendeva l'italiano, ma solo la lingua araba, tanto da essergli nominato un interprete e da essere stati tradotti tutti gli atti del processo di primo grado in tale lingua;
dall'altro l'insussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, che non può desumersi solo dal fatto che il furto si sia verificato di notte (alle ore 03.40), con repentinità in danno di una giovane donna sola, come affermato dalla corte territoriale, trattandosi di un'abitazione sita in una zona ben illuminata e molto frequentata della città, che non ostacolava concretamente la difesa della persona offesa.
3. Il ricorso va rigettato, per infondatezza dei motivi che lo sostengono.
4. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, pure a seguito della sentenza costituzionale n. 10 del 1993, agli imputati che non conoscono la lingua italiana non va fatto alcun avvertimento della loro facoltà di comparire all'udienza per l'appello in camera di consiglio con atto tradotto nella loro madre lingua. E ciò perché di tale avvertimento non è prevista l'inclusione nel decreto di citazione evincendosi la possibilità di comparire all'udienza camerale dal combinato disposto dell'art. 599 c.p.p., comma 1 e art. 127 c.p.p.. Essendo, dunque, la detta facoltà prevista da disposizioni di legge, queste, prescindendo dalla conoscenza, sono obbligatorie, cosicché lo stesso imputato italiano che riceve la notifica del decreto di citazione, al pari dello straniero che lo riceva nella sua lingua o in una lingua per lui comprensibile, non sarebbe in condizione, per effetto della sola notifica, di essere informato di tale facoltà (cfr. Cass, sez. 6, 27.9.1994, n. 244, rv. 20063). Sotto altro punto di vista è stato affermato, con condivisibile arresto, che nel caso dell'omessa traduzione nella lingua dell'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale non può ritenersi violato alcuno dei diritti indicati nell'art. 143, c.p.p.: non può, innanzitutto, ritenersi violato il diritto di comprendere l'accusa formulata, perché detto avviso non contiene "ex lege" l'indicazione del fatto e delle norme che si assumono violate;
nemmeno, inoltre, potrebbe ritenersi violato il diritto dell'indagato di seguire il compimento degli atti cui partecipa, essendo evidente che la norma si riferisce, in questa parte, allo svolgimento di atti processuali, ai quali l'indagato o imputato partecipa e per i quali è assicurata la presenza dell'interprete, (cfr. Cass, sez. 3, 16.4.1997, n. 1733, rv. 208281). In conclusione può affermarsi che l'avviso di fissazione dell'udienza camerale non deve obbligatoriamente essere tradotto nella lingua del destinatario quando questi sia uno straniero che non conosce la lingua italiana, non contenendo il suddetto avviso alcun elemento di accusa, ma solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dall'imputato o dal suo difensore (cfr., in questo senso, Cass., sez. 6, 14.5.2010, n. 34402, rv. 248240), per cui, con la notifica dell'avviso l'appellante, nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, è stato messo in condizione di informarsi tempestivamente presso il difensore di fiducia, (dove, peraltro, aveva anche eletto domicilio), del contenuto dell'atto e, in particolare, della data e del luogo di celebrazione del procedimento in appello e del suo diritto a parteciparvi.
Mentre, ove avesse deciso di comparire in udienza, con la nomina di un interprete, sarebbe stato adeguatamente garantito all'imputato appellante il diritto di seguire gli atti processuali e di esercitare la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee.
5. Del pari infondato deve ritenersi anche il secondo motivo di ricorso.
Secondo un condivisibile orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, la commissione del furto in ora notturna integra di per sè la circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all'art. art. 61 c.p., comma 1, n. 5, in quanto, in tal caso, nelle vie pubbliche viene esercitata una minore vigilanza e manca, altresì, l'ordinaria vigilanza del proprietario (cfr. Cass., sez. 5, 27/05/2010, n. 35616, rv. 248883; Cass., sez. 5, 13/01/2011, n. 7433, rv. 249603).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2015