Sentenza 10 luglio 2006
Massime • 3
La sopravvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006, dell'art. 577 cod. proc. pen., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, determina l'inammissibilità' sopravvenuta del ricorso per cassazione proposto prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, posto che la disciplina transitoria della legge prevede la operatività della novella in relazione alle impugnazioni che non hanno esaurito i loro effetti. (Conforme sentenza n. 29935 del 2006)
L'abrogazione dell'art. 577 cod. proc. pen. disposta dall'art. 9 della L. n. 46 del 2006 non produce effetti sulla ammissibilità dell'appello avverso la sentenza relativa ai reati di ingiuria e diffamazione che, al momento della entrata in vigore della legge, sia stato già deciso, salva la ipotesi in cui la Cassazione pronunci, per vizi di legittimità, sentenza di annullamento di quella di secondo grado, con rinvio al giudice penale, nel qual caso l'appello della parte civile deve essere dichiarato inammissibile in base alla disciplina transitoria dell'art. 10 comma primo l. cit. che prevede la applicazione delle disposizioni in essa contenute ai procedimenti in corso, senza possibilità per la stessa parte civile, a differenza che per il P.M., di proporre ricorso per cassazione.
In materia di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all'art. 577 cod. proc. pen. - che legittima la persona offesa, costituita parte civile a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro la sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione - ha carattere eccezionale e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione analogica e neppure estensiva. Ne consegue che essa non è applicabile all'ipotesi di omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto della pubblicazione, prevista dall'art. 57 cod. pen., che è ipotesi del tutto autonoma rispetto a quella della semplice diffamazione (Fattispecie nella quale la Cassazione ha dichiarato, ai sensi dell'art. 591 comma quarto cod. proc. pen., la inammissibilità dell'appello non rilevata dal giudice di secondo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2006, n. 33093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33093 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato - Presidente - del 10/07/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 1459
Dott. DI TOMASSI Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 38406/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI NC nata il [...];
avverso la sentenza emessa il 14/02/05 dalla Corte di appello di Roma;
nel procedimento a carico di:
AV CO nato il [...];
CO RI nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Pioletti Ugo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore, avv. Severino Paola per entrambi gli imputati, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 16/12/02 il Tribunale di Roma assolveva, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", AV CO dall'imputazione di diffamazione ascrittagli per avere in tre articoli pubblicati sul Corriere dello Sport offeso l'onore e la reputazione dell'atleta FI NC affermando che essa aveva rifiutato i test antidoping con motivi pretestuosi, che il referto fatto pervenire alla commissione antidoping attestava una di lei anoressia, che essa aveva aderito al programma "Io non rischio la salute" solo su pressioni e che, dopo avere mancato il controllo ematico, era rimasta negli Stati Uniti senza più dare notizia di sè; assolveva CO RI, direttore del citato giornale, dall'imputazione di omesso controllo sui predetti articoli, "perché il fatto non sussiste".
Tale decisione, a seguito di appello della FI, costituita parte civile, veniva confermata dalla Corte territoriale con pronuncia 14/02/05 avverso la quale la predetta ha ora proposto ricorso per cassazione deducendo: violazione di legge per essersi ravvisata la scriminante del diritto di cronaca in base a semplice "sostanziale" corrispondenza al vero delle notizie riportate, pur riconoscendosi che la notizia relativa all'anoressia non corrispondeva alla realtà;
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta non lesività delle scritto e per omessa considerazione dell'accostamento effettuato tra notizie vere e false.
Preliminarmente vanno svolte le seguenti considerazioni. Per quanto concerne la posizione dello CO è pregiudiziale il rilievo che la disposizione di cui all'art. 577 c.p.p. - che legittimava la persona offesa costituita parte civile, a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro la sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione - aveva carattere eccezionale e pertanto non suscettibile di interpretazione analogica e neppure estensiva (Cass. 23/09/04 n. 37430 RV. 229884; Cass. 14/09/04 n. 36283 RV. 230629; Cass. 16/06/05 n. 22673 RV. 231891 RV. 231891): di conseguenza essa non poteva trovare applicazione per l'ipotesi di omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto della pubblicazione, previsto dall'art. 57 c.p., che rappresenta una fattispecie del tutto autonoma rispetto a quella della diffamazione di cui all'art. 595 c.p.. L'appello della parte civile contro lo CO era pertanto inammissibile agli effetti penali e tale situazione, che può essere rilevata in anche in questa sede secondo il disposto dell'art. 591 c.p.p., comma 4 di portata generale in materia di impugnazioni,
comporta automatica inammissibilità del ricorso ai menzionati effetti.
L'appello nei confronti del AV era invece ammissibile ex art. 577 c.p.p. anche agli effetti penali ne' può valere a renderlo inammissibile la disciplina introdotta dalla L. n. 46 del 2006 che all'art. 9 ha abrogato l'art. 577 c.p.p. ed al successivo art. 10, comma 1 ha previsto l'immediata applicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso:
all'uopo si ritiene che detta applicabilità non possa giungere a colpire impugnazioni legittimamente proposte e ormai già decise, ma riguardi esclusivamente quelle sulle quali non sia ancora intervenuta una decisione.
L'esame delle varie disposizioni contenute nella L. n. 46 del 2006, art. 10 dimostra invero siffatto intento legislativo.
In particolare il dettato contenuto nel comma 1, cit. art. secondo cui "la presente legge si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima" non può alla luce delle previsioni dei successivi commi essere interpretato come semplice riaffermazione del principio del "tempus regit actum", ma deve riconoscersi che esso comporta deroga a tale principio, peraltro con il limite sopra precisato.
Ciò si ricava dalla possibilità contemplata dal comma 4 del cit. art. che la sentenza di condanna pronunciata su gravame del P.M. contro un'originaria sentenza di proscioglimento, possa essere annullata dalla Cassazione con rinvio anziché senza rinvio, il quale dovrebbe invece conseguire ad un riconoscimento da parte della Corte della sopravvenuta inammissibilità dell'appello: il che ulteriormente implica che, salvo che si individuino in detta sentenza vizi eccepibili in sede di legittimità, la stessa suddetta conserva la propria validità.
Quanto sopra non può non valere anche per l'appello proposto dalla parte civile con la differenza che, in caso di annullamento con rinvio al giudice penale di secondo grado di sentenza di condanna emessa a seguito di detto appello, quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile senza possibilità per la parte de qua di proporre ricorso per cassazione, possibilità prevista solo per il P.M..
Nella presente fattispecie l'appello agli effetti penali della parte civile nei riguardi del AV fu deciso ed ora si pone solo la questione dell'ammissibilità a tali effetti del ricorso:
ammissibilità che va esclusa alla luce della sancita operatività della novella de qua (L. n. 46 del 2006, art. 10, comma 1), non avendo l'impugnazione ancora esaurito i suoi effetti. Dichiarata dunque l'inammissibilità agli effetti penali del ricorso proposto dalla FI contro entrambi gli imputati, va ora esaminato il medesimo con riferimento alle disposizioni civili. Le censure sono fondate.
È incontestato e riconosciuto nello stesso provvedimento impugnato che la notizia secondo cui la FI avrebbe fatto pervenire alla commissione antidoping un certificato attestante sua anoressia è inveritiera poiché detto certificato, nello sconsigliare effettuazione del prelievo ematico, faceva riferimento, "in considerazione delle condizioni dell'atleta e dello stato di preparazione per l'imminente impegno agonistico", semplicemente a possibili conseguenze, quali "astenia, anoressia, tendenza alla lipotimia": in altre parole l'anoressia non era una malattia certificata, ma semplice possibile paventato effetto. L'assunto dei giudici di merito - secondo cui tale mancanza di aderenza alla realtà non ebbe ad incidere sulla sostanziale verità dei fatti e la notizia non risulterebbe offensiva, posto che lo stesso articolista aveva espressamente manifestato dubbi su detta malattia, dimostrando di non credervi - si palesa illogico: invero un giudizio personale sulla non verità della notizia riferita non vale certo a rendere non offensiva la stessa;
per il resto la conclusione adottata dalla Corte territoriale risulta viziata da una visione parcellizzata di ogni singola affermazione contenuta negli articoli incriminati, omettendosi di valutare globalmente le stesse, nei loro collegamenti testuali nonché logici e nelle loro reciproche interferenze.
Al proposito va ribadito che, in tema di diffamazione a mezzo stampa, anche un accostamento fra notizie vere in modo che esse producano un ulteriore significato può assumere valenza offensiva (Cass. 24/03/95 n. 0 3236 RV. 201051; Cass. 2/03/99 n. 0 2842 RV. 212698) ed al contempo che le frasi e le locuzioni adoperate hanno capacità di ledere l'altrui reputazione quando il contesto della pubblicazione determina il mutamento del significato apparente di una o più frasi, altrimenti non diffamatorie, dando loro un contenuto allusivo percepibile dal lettore medio (Cass. 17/09/98 n. 0 9839 RV. 211527;
Cass. 1/09/99 n. 10372 RV. 214234). Nel caso in esame la sentenza impugnata, limitandosi ad affermare che il termine "rifiuto" e l'espressione "senza dare notizie di sè" fossero neutri, non ha considerato la possibilità che essi, unitamente alla notizia dell'invio di un certificato attestante malattia additata dallo stesso articolista siccome non credibile, fossero idonei a trasmettere al lettore il messaggio che l'atleta si fosse voluta sottrarre - dapprima pretestuosamente e poi dileguandosi - ai controlli antidoping, avendo ovviamente qualcosa da nascondere. S'impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello il quale dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie rivalutando l'intero contesto alla luce degli enunciati principi e senza incorrere nelle evidenziati errori ed omissioni argomentative.
Le spese in favore della parte civile vengono rimesse al definitivo.
P.Q.M.
La Corte, annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello;
dichiara inammissibile il ricorso agli effetti penali.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2006