Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2006, n. 33093
CASS
Sentenza 10 luglio 2006

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La sopravvenuta abrogazione, ad opera dell'art. 9 L. n. 46 del 2006, dell'art. 577 cod. proc. pen., relativo al potere della persona offesa costituita parte civile di impugnare, anche agli effetti penali, le sentenze per i reati di ingiuria e diffamazione, determina l'inammissibilità' sopravvenuta del ricorso per cassazione proposto prima dell'entrata in vigore della norma abrogatrice, posto che la disciplina transitoria della legge prevede la operatività della novella in relazione alle impugnazioni che non hanno esaurito i loro effetti. (Conforme sentenza n. 29935 del 2006)

L'abrogazione dell'art. 577 cod. proc. pen. disposta dall'art. 9 della L. n. 46 del 2006 non produce effetti sulla ammissibilità dell'appello avverso la sentenza relativa ai reati di ingiuria e diffamazione che, al momento della entrata in vigore della legge, sia stato già deciso, salva la ipotesi in cui la Cassazione pronunci, per vizi di legittimità, sentenza di annullamento di quella di secondo grado, con rinvio al giudice penale, nel qual caso l'appello della parte civile deve essere dichiarato inammissibile in base alla disciplina transitoria dell'art. 10 comma primo l. cit. che prevede la applicazione delle disposizioni in essa contenute ai procedimenti in corso, senza possibilità per la stessa parte civile, a differenza che per il P.M., di proporre ricorso per cassazione.

In materia di diffamazione a mezzo stampa, la previsione di cui all'art. 577 cod. proc. pen. - che legittima la persona offesa, costituita parte civile a proporre impugnazione anche agli effetti penali contro la sentenza per i reati di ingiuria e diffamazione - ha carattere eccezionale e, in quanto tale, non è suscettibile di interpretazione analogica e neppure estensiva. Ne consegue che essa non è applicabile all'ipotesi di omesso controllo del direttore responsabile sul contenuto della pubblicazione, prevista dall'art. 57 cod. pen., che è ipotesi del tutto autonoma rispetto a quella della semplice diffamazione (Fattispecie nella quale la Cassazione ha dichiarato, ai sensi dell'art. 591 comma quarto cod. proc. pen., la inammissibilità dell'appello non rilevata dal giudice di secondo grado).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2006, n. 33093
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33093
    Data del deposito : 10 luglio 2006

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