Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
La violazione dell' art. 13 della legge 30 aprile 1962 n. 283 costituisce tuttora reato, pur a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, che ha soltanto aggiornato ed adeguato alle direttive europee la normativa sulla etichettatura e pubblicità degli alimenti. L'art. 13 attiene alla tutela igienico-sanitaria degli alimenti ed alla protezione della salute dei consumatori, bene, quest'ultimo, che non trova espressa tutela nel d. lgs. 109, volto ad evitare l'induzione in errore dell'acquirente determinata da una etichettatura ingannevole.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/05/1999, n. 8609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8609 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. G. Pioletti Presidente del 24/05/1999
1. Dott. G. Savignano Consigliere SENTENZA
2. " P. L. Onorato " N. 1852
3. " A. Morgigni " REGISTRO GENERALE
4. " S. F. Mannino " N. 39433/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Pozzessere RI n. Rotondella 25.11.50 avverso la sentenza 3.7.98 del Pretore di Matera - sez. di Pisticci, Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. E. Scardaccione che ha concluso per annullamento senza rinvio della sentenza impugnata essendo il reato estinto per prescrizione.
Svolgimento del processo
L'imputato, in epigrafe indicato, ricorre avverso la sentenza 3.7.98 della Pretura di Matera - sez. distaccata di Pisticci, con la quale è stato condannato alla pena di lire 400.000 di ammenda, per avere, in violazione dell'art. 13 legge 283/62, offerto in vendita sostanze alimentari (nella specie the) con denominazioni, frasi pubblicitarie e disegni illustrativi tali da indurre in errore gli acquirenti sulla qualità di tale prodotto (denominato SLIMTEA, propagandato con le frasi: "bevi snello snello è bello" e con l'immagine, riprodotta sulla confezione, di una donna snella, in parte coperta da un asciugamano, in posa sopra una bilancia pesapersone. In Policoro 28.7.95.
Deduce, preliminarmente, il ricorrente che nelle more dell'impugnazione il reato si è prescritto. Censura, tuttavia, la sentenza impugnata, prospettandosi l'applicabilità dell'art. 129, 2^ co. c.p.p.: a) per la mancata assoluzione dell'imputato nel merito, stante l'intervenuta abrogazione, ad opera dell'art. 29 del dec. lgv. 109/92, dell'art. 13 della legge 283/62 nella parte in cui è prevista la pubblicità ingannevole;
b) per la ritenuta responsabilità penale dell'imputato, sul presupposto della omessa verifica, da parte del medesimo, circa la corrispondenza dell'effettiva composizione del prodotto con la definizione (pubblicitaria) datane, nonostante che all'esterno della confezione non fosse riportata la composizione predetta.
Motivi della decisione
Il reato - come correttamente ha dedotto il ricorrente - è estinto per prescrizione, per essere decorso dalla data di accertamento (28.7.95) il tempo necessario a prescrivere, trattandosi di contravvenzione punita con la sola pena pecuniaria dell'ammenda (artt. 157 n. 6 e 160 c.p.). Non possono trovare ingresso le censure volte ad ottenere una pronuncia assolutoria nel merito, poiché: 1) secondo il prevalente indirizzo della giurisprudenza di questa Corte (sent. 2917/93, 10432/94, 7351/95, 650/97, 1771/97), da questo Collegio condiviso, la violazione dell'art. 13 della legge 283/62 costituisce ancora reato, pur a seguito della entrata in vigore del d. lgv. 27.1.92 n. 109, che ha soltanto aggiornato e adeguato alle direttive europee la normativa sulla etichettatura e pubblicità degli alimenti, intervenendo su un aspetto prettamente commerciale della vendita e ampliando il contenuto dell'art. 8 della legge 283/62; mentre l'art. 13 di questa stessa legge attiene alla tutela igienico - sanitaria degli alimenti e alla protezione della salute dei consumatori (v. sent. 650/97 cit.): bene, quest'ultimo, che non trova espressa tutela nel disposto dell'art. 2 del d. lgv. 109/92 (volto ad evitare, genericamente, l'induzione in errore dell'acquirente determinata da una "etichettatura" ingannevole); per cui tale norma non è sovrapponibile al precetto dell'art. 13, che (con riferimento al caso qui esaminato) reprime la induzione in errore nello specifico ambito della salute del consumatore, tratto in inganno sulla particolare azione "medicamentosa" della sostanza alimentare, della quale sono esaltati gli effetti dimagranti.
2) La dedotta carenza di motivazione della sentenza impugnata, in punto affermazione di colpevolezza, nonostante l'eccepita difficoltà (o impossibilità) di cognizione, da parte del venditore - dettagliante, del contenuto della confezione, in funzione della verifica della sua corrispondenza alla etichettatura, postula una pronuncia di annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
pronuncia che è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva del reato (art. 129, 1^ co. c.p.p.).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata essendo estinto per prescrizione il reato ascritto all'imputato.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999