Sentenza 3 marzo 2011
Massime • 1
La confisca per equivalente disposta ai sensi dell'art. 640-quater cod. pen. (che richiama l'art. 322-ter cod. pen.) può riguardare contemporaneamente sia il prezzo che il profitto del reato presupposto (nella specie: truffa in danno di un ente pubblico), dovendosi intendere la "o" come congiunzione, ed essendo entrambi i predetti valori acquisiti in ragione dell'illecito commesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/03/2011, n. 26792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26792 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 03/03/2011
Dott. NUZZO Laurenza - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 579
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - N. 37253/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti dalle difese di:
1) TT EP (nato il [...]);
2) IZ IO (nato il [...]);
3) AT NN (nata il [...]);
4) NA LA (nata il [...]);
5) ZE ET (nata il [...]);
6) VA NN RI (nata il [...]);
7) AL GI (nata il [...]);
8) SA AR (nato il [...]);
9) VA LA (nata il [...]);
avverso la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., in data 18.01.2010;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Margherita Bianca Taddei;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fausto De Santis, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza,nella parte relativa alla pena accessoria inflitta a TT EP e IZ IO e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi per gli altri ricorrenti. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) IZ e TT deducono la violazione della legge penale sostanziale nella parte della sentenza che applica la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di anni cinque: deducono i ricorrenti che il GUP ha tenuto presente, ai fini dei presupposti fissati con l'art. 29 c.p., nell'applicare la pena accessoria, la pena complessivamente inflitta per il reato continuato senza tener conto che la commisurazione di tale pena accessoria deve fare riferimento alla pena base, senza l'aumento determinato dalla continuazione. Tale, infatti, è il costante insegnamento della Corte Suprema che il Giudice del caso non ha applicato. Entrambi i ricorrenti chiedono l'annullamento in punto di pena accessoria, essendo la pena base per il reato più grave, per entrambi, di soli anni due e mesi quattro di reclusione e pertanto inferiore alla soglia prevista dall'art. 29 c.p. per l'applicazione della pena accessoria.
Con motivi aggiunti il solo IZ chiede che l'annullamento sia con rinvio perché la pendenza del ricorso avrebbe determinato la prescrizione di altre imputazioni, non essendosi con il ricorso determinata la irrevocabilità della dichiarazione di penale responsabilità.
2. Con autonomi ricorsi, aventi lo stesso contenuto ricorrono le difese di SA, VA, AL, NA in punto di confisca per equivalente del profitto dei reati. Deducono che agli imputati è stata contestata l'ipotesi della truffa in danno dell'Ente Pubblico alla quale figura delittuosa non può applicarsi la confisca per equivalente che il combinato disposto degli artt. 322 ter e 640 quater c.p. riserva solo al prezzo dei reati, fatta eccezione per la fattispecie prevista dall'art. 321 c.p., per la quale tale confisca è estesa anche al profitto e che comunque non è ammissibile una interpretazione estensiva di tale norma. Occorre, inoltre, che sia individuata una relazione diretta tra il reato ed il bene da sottoporre a confisca quale profitto del reato ne' può farsi rinvio alla fase esecutiva, per l'individuazione dei beni da sottoporre a confisca.
3. La difesa di ZE e VA, con autonomi ricorsi aventi medesimo contenuto, deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 322 ter c.p. avendo errato il giudice a disporre la confisca del prezzo e del profitto del reato mentre l'art. 322 ter dispone alternativamente la possibilità di confisca dei predetti valori. Lamenta inoltre la mancata individuazione dei beni oggetto della confisca, che comporta una errata interpretazione delle norme di legge relative alla confisca,posto che comunque non potranno essere assoggettati a confisca beni acquisiti anteriormente alla commissione del reato.
4. La difesa di AT NN deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) con riferimento agli artt. 129 e 444 c.p.p.,
in relazione alla non corretta applicazione della norma penale e la mancanza ed illogicità della motivazione perché la sentenza avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti e nella qualificazione dei reati contestati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il motivo di ricorso, comune a TT EP e IZ IO, relativo alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque commisurata sulla pena del reato continuato è fondato e deve essere accolto.
2.1 La giurisprudenza costante di legittimità, che questo collegio condivide, è nel senso che in caso di condanna per reato continuato, nel commisurare la durata della pena accessoria a quella principale deve farsi riferimento alla sola pena base inflitta per la violazione più grave, come determinata dal bilanciamento del concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, e non a quella complessiva, comprensiva cioè dell'aumento per la continuazione (Sez. 4, Sentenza n. 4599 del 1999, Rv. 213149, Sez. 6, Sentenza n. 17616 del 2008 Rv. 240067; Sez. 1, Sentenza n. 27700 del 2007; Sez. 6, Sentenza n. 17542 del 2006 RV. 234496; Sez. 1, Sentenza n. 8605 del 1997 Rv. 208580; N. 9329 del 1991 Rv. 188186; N. 13 del 1996 Rv. 206508, N. 10525 del 2000 Rv. 217047, N. 27700 del 2007 Rv. 237118).
2.2 Manifestamente infondata è,invece, la considerazione contenuta nei motivi aggiunti di IZ, tenuto conto del tenore letterale dell'art. 624 c.p.p..
3. Manifestamente infondato e, pertanto inammissibile, è il ricorso di AT NN.
3.1 La sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Sez. 1, Sentenza n. 4688 del 2007 Rv. 236622.
3.2 È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l'applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. N. 21287 del 2010 Rv. 247539 (Conforme, sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240, non massimata). N. 4118 del 1999 Rv. 214482, N. 6383 del 2008 Rv. 239449 N. 38286 del 2002 Rv. 222959.
4. In ordine ai ricorsi SA, VA, AL, NA si osserva che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 41936 del 2005 hanno già chiarito che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322 ter cod. pen.. 4.1 Quanto ai beni da sottoporre a sequestro quali equivalente al profitto, questa Corte ha già ritenuto ch'essi non devono necessariamente essere individuati nel decreto di sequestro: ciò che invece deve essere necessariamente individuata è la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito, perché equivalente del profitto Sez. 2 n. 6974 del 2010 Rv. 246478. 5. Anche i ricorsi ZE e VA sono manifestamente infondati.
5.1 L'art. 640 quater c.p., infatti, richiama l'art. 322 ter e pertanto deve trovare applicazione l'intera disciplina prevista dall'art. 322 ter c.p. e non solo il primo comma dello stesso articolo. La confisca per equivalente, nel caso dei relativi reati, pertanto, si estende sia al prezzo che al profitto del reato, dovendosi intendere la "o" come congiunzione essendo entrambi i valori richiamati acquisiti in ragione dell'illecito commesso e non trovando pertanto giustificazione nell'ordinamento economico legale. 5.2 È poi intuitivo che trattandosi di una confisca di beni per equivalente, nessun legame deve necessariamente sussistere tra i predetti beni e l'illecito commesso e pertanto è da escludere che ci debba essere un legame necessario tra i beni da confiscare ed il reato commesso.
La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria inflitta a IZ e TT. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti, ad esclusione di IZ e TT, al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2011