Sentenza 27 gennaio 2010
Massime • 2
Il sequestro preventivo a fini di confisca dei beni equivalenti al prezzo del reato di corruzione commesso nell'interesse di una persona giuridica non può essere disposto sui beni presenti nel patrimonio di quest'ultima, bensì su quelli nella disponibilità del soggetto che ha percepito il denaro come "prezzo" della corruzione.
In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, nel disporre il sequestro preventivo di beni equivalenti al valore del profitto del reato in vista della loro confisca, non ha l'onere di specificare quali beni devono essere sottoposti al vincolo, potendo procedere alla loro individuazione anche la polizia giudiziaria in sede di esecuzione del provvedimento, ma deve indicare la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito.
Commentario • 1
- 1. Elisa Lorenzettohttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2010, n. 6974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6974 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 27/01/2010
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 130
Dott. BARTOLINI Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 29106/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Turi Mario, del foro di Salerno, nell'interesse della società Monteverde S.r.l.;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno, Sezione del riesame, in data 3/6/2009;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Domenico Gallo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Enrico Delehaye, il quale ha concluso chiedendo il rigetto. Udito il difensore, avv. Turi Mario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 3/6/2009, il Tribunale di Salerno respingeva l'istanza di riesame avverso il decreto emesso dal Tribunale di Salerno, 1^ Sezione penale, in data 27/2/2009 con il quale veniva disposto il sequestro preventivo, nei confronti, fra le altre, della Monteverde S.r.l., di beni mobili ed immobili e quote sociali fino a concorrenza del valore di Euro 332.934,45, a norma del D.Lgs. n. 321 del 2001, artt. 19 e 53.
Il Tribunale rilevava che alla fattispecie in esame non poteva trovare applicazione diretta il principio di diritto enunziato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 26654 del 27 marzo 2008 (caso Impregillo), relativo alla determinazione del profitto del reato conseguito dall'ente collettivo, in quanto, il caso specifico non aveva ad oggetto un contratto di appalto nella sua accezione tradizionalmente corrispettiva, bensì una pioggia di finanziamenti pubblici elargiti dallo Stato al di fuori di ogni obbligatorietà contrattuale. Nella fattispecie il profitto immediatamente e direttamente collegabile al reato (di corruzione e truffa aggravata), a fronte delle innumerevoli illiceità commesse nella gestione dei finanziamenti di cui alla delibera CIPE 132/1999, consisteva proprio nei finanziamenti erogati dalla pubblica amministrazione e percepiti dal privato, per l'importo complessivo di L. 920.169.436. Il Tribunale respingeva, inoltre l'eccezione di non cumulabilità del sequestro operato nei confronti della società con quello operato, per le stesse somme, nei confronti degli imputati persone fisiche, assumendo che quello previsto dalla normativa sugli illeciti amministrativi dipendenti da reato è misura autonoma da quella adottata nei confronti degli imputati. Rilevava, infine, il Tribunale che il fatto che la società fosse sottoposta alla procedura fallimentare non impediva l'applicazione della misura cautelare. Avverso tale sentenza propone ricorso la società Monteverde S.r.l., per mezzo del difensore avv. Mario Turi.
L'avv. Mario Turi solleva sei motivi di ricorso con i quali deduce:
1 Violazione di legge in relazione all'art. 324 c.p.p. e art. 309 c.p.p., comma 9 e art. 125 c.p.p..
Al riguardo si duole della sostanziale omissione di motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla censura sollevata con l'istanza di riesame in punto di mancata motivazione delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle dei creditori, rappresentate dalla curatela fallimentare;
2) Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt.19 e ss. e art. 53 per erronea determinazione delle somme da sottoporre a sequestro, quale "prezzo" o "profitto" del reato, e violazione dell'art. 125 c.p.p. per omessa motivazione in proposito. In proposito eccepisce che non potevano essere sequestrate le ulteriori somme di L. 150.000.000 e di L. 242.000.000 pagate ai pubblici ufficiali in relazione alle imputazioni sub 2a) e 3a), poiché non rappresentano il prezzo ricevuto dall'ente, bensì quanto corrisposto alle persone fisiche che le hanno percepite come corrispettivo dell'illecito. Tali somme, essendo uscite dal patrimonio della società, andavano apprese nel patrimonio delle persone fisiche che le avevano ricevute come "prezzo" della corruzione;
3) Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt.19 e ss. e art. 53 per erronea interpretazione della nozione di
"profitto" di reato ivi richiamata. Al riguardo si duole che l'interpretazione del concetto di "profitto" adottata dal Tribunale di Salerno comporta un travisamento dei principi di diritto enunziati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26654/2008, ed eccepisce che nella fattispecie la somma indicata come effettivamente riscossa dalla società ricorrente alla data del 5 luglio 2001 è stata interamente percepita nell'ambito di rapporti contrattuali in senso proprio intercorrenti fra gli enti territoriali beneficiari dei finanziamenti ministeriali e la società Monteverde aggiudicatario degli appalti per l'esecuzione degli interventi di riforestazione finanziati. Assume pertanto che la vicenda della società Monteverde è perfettamente assimilabile al caso esaminato dalle Sezioni Unite con la pronunzia di cui si è detto.
4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19, comma 2 e art. 53 per mancata individuazione dei beni da sottoporre al sequestro. In proposito eccepisce la nullità del provvedimento di sequestro preventivo per la mancata specificazione dei beni sui quali eseguire il sequestro, rimettendo così alla polizia giudiziaria non solo l'individuazione dei beni stessi, ma anche la loro valutazione economica;
5) Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, art.19, comma 2 e art. 53, per erronea determinazione e dei beni da sottoporre a sequestro per equivalente. In proposito contesta la sequestrabilità delle "quote sociali", non essendo le stesse un bene della società bensì dei soci;
6) Violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 231 del 2001, artt.19 e 53, per erronea determinazione dell'entità del profitto assoggettabile alla misura cautelare. Al riguardo eccepisce che il Gip del Tribunale di Salerno, con provvedimento del 7/1/2005 ed il Gup, con provvedimento del 29/2/2008, aveva già disposto il sequestro sulle medesime somme per le quali veniva disposto il provvedimento impugnato. Rileva, inoltre, che i beni sequestrati, sia nei confronti degli imputati persone fisiche, che nei confronti delle società eccedono l'importo del profitto confiscabile, dolendosi che il Tribunale abbia rigettato la censura con motivazione del tutto apparente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che è infondato il primo motivo di ricorso in punto di omessa motivazione delle ragioni di prevalenza della confisca rispetto alla ragioni creditorie della procedura fallimentare. Al riguardo la motivazione (fol. 16) non è ne' omessa, nè apparente. Il Tribunale ha respinto la censura spiegandone le ragioni.
È infondato, anche il terzo motivo di ricorso, in punto di violazione di legge per erronea interpretazione del concetto di profitto del reato.
In proposito è sufficiente rilevare che il Tribunale del riesame non contesta il principio di diritto enunziato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26654/2008 che, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, ha statuito che il profitto del reato oggetto della confisca di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 19 si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, dovendosi pertanto, in un rapporto sinallagmatico, tenere conto dell'attività realizzata dall'ente, i cui risultati economici non possono essere posti in collegamento diretto ed immediato con il reato. Il Tribunale esclude che, nel caso di specie, siano state realizzate dall'ente attività contrattuali a beneficio degli enti eroganti, reputando che la contestazione non ha ad oggetto un contratto di appalto nella sua accezione tradizionalmente corrispettiva, bensì una pioggia di finanziamenti pubblici elargiti dallo Stato al di fuori di ogni obbligatorietà contrattuale. È evidente che l'eventuale svolgimento da parte dell'ente di una valida attività contrattuale a beneficio degli enti eroganti, costituisce una mera questione di fatto, che non può essere dedotta in sede di legittimità, con riferimento alla quale non è concepibile un intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle valutazioni compiute dal Tribunale del riesame.
Risulta, inoltre, inammissibile il quarto motivo di ricorso, in punto di mancata individuazione dei beni da sottoporre al sequestro. Nel sequestro per equivalente occorre tenere presente che, a norma del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 53 è possibile procedere al sequestro delle cose di cui è consentita la confisca, a norma dell'art. 19, che prevede, al comma 2, che, qualora non sia possibile eseguire direttamente la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può essere eseguita su beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Pertanto nel decreto di sequestro non vi è l'onere di indicare specificamente i beni da sequestrare (che ben possono essere individuati dalla Polizia giudiziaria in fase di esecuzione del sequestro), bensì soltanto quello di indicare la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito. Nel caso i beni sequestrati eccedano il valore per il quale il sequestro è stato eseguito, il soggetto interessato può sempre contestare la non corrispondenza fra il valore dei beni sequestrati e la somma rispetto alla quale è stato disposto il sequestro per equivalente, ma ciò deve essere dedotto in modo specifico. Nulla di ciò è avvenuta nella fattispecie in cui la società ricorrente non ha neppure dedotto l'eventuale esorbitanza del sequestro per equivalente.
Per quanto riguarda il quinto motivo di ricorso, in punto di non sequestrabilità delle quote sociali, la censura è inammissibile in quanto, dal momento che la società ricorrente deduce che le quote non possono essere comprese nel patrimonio della società, essendo beni dei soci, è evidente che solo i soci possono dolersi del sequestro delle loro quote, non essendo a ciò legittimata la società per carenza d'interesse.
È infondato anche il sesto motivo di ricorso, in punto di illegittima duplicazione dei beni sequestrabili. In proposito il Collegio, pur consapevole di alcune oscillazioni giurisprudenziali e di difformi pronunzie (cfr Cass. Sez. 6, Sentenza n. 10690 del 20/02/2009 Cc. (dep. 10/03/2009) Rv. 243189), ritiene di condividere l'orientamento largamente maggioritario che considera che: "in caso di pluralità di indagati quali concorrenti in un medesimo reato compreso tra quelli per i quali, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., può disporsi la confisca "per equivalente" di beni per un importo corrispondente al prezzo o al profitto del reato, il sequestro preventivo funzionale alla futura adozione di detta misura può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera entità del profitto accertato, ma l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l'ammontare complessivo dello stesso" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18536 del 06/03/2009 Cc. (dep. 05/05/2009) Rv. 243190; Sez. F, Sentenza n. 33409 del 28/07/2009 Cc. (dep. 17/08/2009) Rv. 244839). È invece fondato il secondo motivo di ricorso in ordine alla non sequestrabilità, delle ulteriori somme di L. 150.000.000 e di L. 242.000.000 pagate dalla società ai pubblici ufficiali quale prezzo della corruzione. Al riguardo è sufficiente rilevare che l'art. 19 del Divo 231/2001 ha previsto, in attuazione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la confisca del "prezzo o del profitto" del reato. Si tratta evidentemente di una misura sanzionatoria di natura patrimoniale che mira a colpire gli incrementi patrimoniali che derivano da reato. Di conseguenza ad una società che abbia conseguito illecitamente dei finanziamenti pubblici, possono essere sequestrate le erogazioni conseguite, in quanto profitto del reato, ma non possono essere sequestrate le somme di cui la società si è spogliata per realizzare il suo fine corruttivo. Il "prezzo" del reato, pertanto, deve essere sequestrato in testa a chi lo ha percepito non in testa a chi lo ha pagato. Di conseguenza l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, limitatamente agli importi di L. 150.000.000 e 242.000.000, che vanno esclusi dal sequestro.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente agli importi di L. 150.000.000 e L. 242.000.000 che esclude dal sequestro. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2010