Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2010, n. 6974
CASS
Sentenza 27 gennaio 2010

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Massime2

Il sequestro preventivo a fini di confisca dei beni equivalenti al prezzo del reato di corruzione commesso nell'interesse di una persona giuridica non può essere disposto sui beni presenti nel patrimonio di quest'ultima, bensì su quelli nella disponibilità del soggetto che ha percepito il denaro come "prezzo" della corruzione.

In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, nel disporre il sequestro preventivo di beni equivalenti al valore del profitto del reato in vista della loro confisca, non ha l'onere di specificare quali beni devono essere sottoposti al vincolo, potendo procedere alla loro individuazione anche la polizia giudiziaria in sede di esecuzione del provvedimento, ma deve indicare la somma sino a concorrenza della quale il sequestro deve essere eseguito.

Commentario1

  • 1Elisa Lorenzetto
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/2010, n. 6974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6974
Data del deposito : 27 gennaio 2010

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