Sentenza 1 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2001, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA ML EL P OLOT LIA014 2 2 /0 1 ACOR LA CORTE SUPREMA'L C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GENGHINI Presidente Dott. Massimo R.G.N. 4368/99 Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO Cron.3045 LAMORGESE Consigliere Dott. Antonio Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 20/11/00 D'AGOSTINO- Rel. Consigliere Dott. Giancarlo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SE N TENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE 3000 sul ricorso proposto da: per diritti L. FEB IL CANCELAT FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata CANCELLERIA in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e CG408268 difende, giusta delega in atti;
ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE BUTTITTA IGNAZIO, domiciliato in ROMA Rilasciata copia legale elettivamente al Sig. CH102ZA VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell'avvocato per diritti L. 16 FEB. 2001 CHIOZZA A, rappresentato e difeso dagli avvocati ALOSI 2000 IL CANCELLIERE FRANCESCO, COCORULLO DOMENICA, PERITORE LIDIA, giusta 4771 -1- delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TUFFICIO COPIE controricorrente Rilasciata copla legale al Sig. CONS avverso la sentenza n. 4120/97 del Tribunale di per d24 FEB. 2001 PALERMO, depositata il 11/03/98 R.G.N. 245/95 il IL. CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato RUGGIERI (per delega CONSOLO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo motivo. -2- 1 4368/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 28 settembre 1993 al Pretore del lavoro di Palermo, IT GN, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato collocato a riposo il 9 giugno 1988, chiedeva la condanna delle Ferrovie alla riliquidazione del trattamento di pensione e della indennità di buonuscita mediante computo nella relativa base di calcolo dei miglioramenti stipendiali previsti per il triennio 1987/1989 dal contratto nazionale di lavoro. Assumeva che la pensione e la buonuscita erano state erroneamente liquidate sulla base dello stipendio in godimento alla data del collocamento in quiescenza, senza tener conto dei miglioramenti economici previsti dal contratto collettivo per il triennio sopra indicato. DAS La s.p.a. Ferrovie dello Stato si costituiva deducendo: a) il difetto di giurisdizione dell'AGO quanto alla domanda di riliquidazione della pensione, rientrando la controversia nella giurisdizione della Corte dei Conti;
b) la prescrizione dei diritti del lavoratore;
c) l'infondatezza nel merito del ricorso. Il Pretore, con sentenza del 12 dicembre 1994, accoglieva la domanda. Proponeva appello la società insistendo nelle eccezioni e chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Palermo, con la sentenza qui impugnata, rigettava l'appello. Quanto all'eccezione di difetto di giurisdizione, il Tribunale negava che la pretesa avesse ad oggetto esclusivo il quantum pensionistico, atteso che la pretesa all'integrale riconoscimento dell'aumento contrattuale, recato per il triennio in questione dal CCNL 1987/1989, era diretta alla determinazione dell'ultimo stipendio, cui sono correlate, ma solo di riflesso, buonuscita e del trattamento la riliquidazione della pensionistico. Quanto all'eccezione di prescrizione quinquennale, il Tribunale notava che, comunque, l'eccezione era intempestiva nella comparsa di risposta depositata dallapoiché contenuta convenuta senza il rispetto dei dieci giorni liberi previsti dall'art. 416 c.p.c. Nel merito riteneva di dover seguire la tesi che gli aumenti scaglionati introdotti dal CCNL 1987/1989 non davano luogo ad obbligazioni distinte, ma ad un aumento unitario, ancorché da corrispondere a scaglioni per esclusive esigenze di cassa. Avverso detta sentenza la s.p.a. Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso per cassazione deducendo con un primo motivo il DA difetto di giurisdizione dell'AGO, e con ulteriori due motivi l'infondatezza della pretesa e la prescrizione dei diritti del lavoratore. L'intimato ha resistito con controricorso. Le S.U. di questa Corte, esaminando il primo motivo di ricorso, con sentenza n. 451 del 2000 hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti limitatamente al capo di domanda avente ad oggetto la riliquidazione della pensione ed hanno rimesso gli atti a questa Sezione Lavoro per l'esame dei restanti motivi di ricorso. Motivi della decisione motivo di ricorso si deduce violazione Con il secondo dell'art. 1362 c.c. in relazione agli articoli 7 e 28 del CCNL 1987/1989, dell'art. 14 della legge n. 829 del 1973, del DPR n. 1032 del 1973 e dell'art. 161 della legge n. 312 del 1980, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della 3 controversia e si sostiene : che l'art. 14 della legge n. 827 del 1973 dispone che l'indennità di buonuscita deve essere determinata "sulla base dell'ultimo stipendio mensile", ossia in base allo stipendio tabellare effettivamente in godimento il giorno precedente quello del collocamento a riposo, senza computo, quindi, dei maggiori importi del trattamento economico che il dipendente avrebbe conseguito se fosse cessato dal servizio dopo l'ultima scadenza contrattuale utile;
che i miglioramenti economici attribuiti ai dipendenti dal CCNL 1987/1989, avendo decorrenze diverse, non costituiscono una unica attribuzione corrisposta con forme di pagamento rateale, costituiscono invece distinte attribuzioni patrimoniali con ma diversa decorrenza;
che nessuna disposizione sancisce la computabilità degli incrementi retributivi ai fini dell'indennità di buonuscita. Ditz il terzo motivo di ricorso si denuncia violazione D Con dell'art. 2948 c.c. e dell'art. 416 c.p.c. ed errata motivazione e si sostiene che il termine "di almeno 10 giorni prima di cui all'art. 416 primo comma c.p.c., va dell'udienza", calcolato escludendo dal computo, secondo il principio generale dell'art. 155 c.p.c., il giorno dell'udienza, da considerare come dies a quo, e computando invece il decimo giorno anteriore considerare come dies ad quem;
sicchèalla udienza, da l'eccezione di prescrizione sarebbe stata proposta tempestivamente, posto che la memoria di costituzione era stata depositata in cancelleria il 24 gennaio 1994 e l'udienza di discussione era stata fissata per il 3 febbraio 1994. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Osserva il Collegio che la questione della ricomprensione nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei 4 dipendenti delle Ferrovie dello Stato s.p.a. dei benefici economici previsti dalla contrattazione collettiva vigente al momento del collocamento a riposo, ma concessi successivamente al pensionamento, è stata già affrontata da questa Corte che in merito ha formulato il seguente principio di diritto: "L'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, che era prima erogata dall'AF e quindi, a seguito della soppressione dell'Opera avvenuta con la legge n. 537 del 1993, dalle stesse Ferrovie, deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale siano stati versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione D'Ag dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
pertanto, non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati contributi” (Cass. n. 5042 del 2000; Cass. n. 8558 del 2000; vedi anche Cass. n. 1926 del 1998, n. 10400 del 1998, n. 12363 del 1998). A questo orientamento giurisprudenziale il Collegio intende prestare piena adesione condividendone appieno le argomentazioni che lo sorreggono. Va infatti rilevato che nella specie l'indennità di buonuscita è stata erogata non già dal datore di lavoro, ma da un ente avente distinta personalità giuridica AF ); solo a decorrere dal 1.6.1994 l'Opera fu soppressa (art. 1 comma 43 legge n. 537 del 1993) e le prestazioni da questa erogate furono attribuite funzionalmente alle Ferrovie dello Stato s.p.a., che 5 succedeva nel patrimonio e nei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso. prestazioniLa normativa che regolava contributi e (e che regola tuttora la materia per effetto dell'art. 13 del D.L.
1.4.1995 n. 98 conv. in legge 30.5.1995 n. 204) era quella della legge n. 829 del 1973, il cui articolo 14 pone a base del computo dell'indennità l'ultimo stipendio percepito;
le didisponibilità economiche per l'erogazione dell'indennità buonuscita provenivano all'Opera dai versamenti a carico sia dei dipendenti, sia delle Ferrovie dello Stato (art. 36). Pertanto, stante la necessità di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, non essendo previsto alcun intervento di terzi per il ripianamento delle passività, la liquidazione dell'indennità DAS doveva avvenire, ed avviene tuttora, nell'osservanza del principio di corrispondenza tra contributi versati e indennità di buonuscita dovuta. Ne consegue che l'indennità di buonuscita non può che essere commisurata "all'ultimo stipendio" (art. 14) sulla base del quale furono versati sia il contributo a carico delle Ferrovie dello Stato, sia la trattenuta a carico del dipendente iscritto, perché l'erogazione dell'indennità in misura non proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe, immancabilmente, lo squilibrio finanziario della gestione. Orbene, poichè è pacifico che all'AF non furono versati i contributi sugli aumenti stipendiali previsti dal contratto collettivo per il tempo successivo alla cessazione del rapporto, che di fatto non sono mai stati percepiti dal dipendente, gli stessi non sono computabili nell'indennità di buonuscita. A questi principi non si è attenuto il Tribunale di Palermo, per cui le censure sollevate dalla società ricorrente con il motivo in esame sono meritevoli di accoglimento. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. L'accoglimento del secondo motivo di ricorso comporta l'assorbimento del terzo motivo. Peraltro, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, ritenendo di poter norma dell'art. 384 primo comma c.p.c.,decidere nel merito a rigetta la domanda del lavoratore. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del lavoratore. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 20 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore Силийно резній Дость Двропім Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria I D , A O oggi, 1 FEB. 2001 S LL S 0 1 A O , T . 3 B T 3 I A R 5 IL LABORATORE S D 'A E . SP A L DI CANCELLERIA N T L I S E 3 CIN O D -7 P I O S IM -8 N A 1 E A D 1 S D ■ I , E E A O T G R O N G IST ITT SE E L E EG IR A R D L L O E D