Sentenza 19 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/2003, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2003 |
Testo completo
IN NOME D02 4 57/03 REPUBBL | LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CORONA - Primo Presidente f.f.- Dott. Rafaele R.G.N. 24765/01 - - ― Dott. Giovanni OLLA - Presidente di sezione 29618/01 Cron. 5612 Consigliere Dott. Paolo VITTORIA Dott. Erminio Consigliere RAVAGNANI Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud. 07/11/02 -- Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO --- Dott. Ernesto LUPO - Rel. Consigliere - Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Im Consigliere Dott. Ugo VITRONE ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: - AZIENDA SPECIALE PER I SERVIZI IDRICI | A.S.A.M. - INTEGRATI, in persona del. Presidente pro-tempore, -- domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 144, | elettivamente --- SEGANTI, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO e difesa dall'avvocato ANTONIO FELEPPA, rappresentata --- giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2002 1301
contro
-1- LE CA, LL GIOVANNI, DEL SORBO MARIA, LEPRE ANTONIO, MANZO PASQUALE, DI SOMMA FERDINANDO, INGENITO CIRO, INGENITO MARIO, LIBERO UMBERTO, -- ANIELLO, TO MARIA IGA, SOMMA INGENITO .— --- HI IG, IA CA, CC SE, VA ANNA, IR ZO, LA ANNA, -- --- ANNUNZIATA, SCARICA ROSA, BUONOCORE ANTONIO, D'AURIA -- BR, FE ELVIRA, US ROSA, NO ANNA, DE - ―.. -1. NO EMILIO, DI CAPUA GIOVANNA, REGIONE CAMPANIA;
intimati +e sul 2° ricorso n 29618/01 proposto da: --- --- persona del Presidente della CAMPANIA, in REGIONE -- Regionale pro-tempore, elettivamente Giunta -- - -- --- --- 617 presso domiciliata in ROMA, VIA DEL TRITONE - l'Ufficio di rappresentanza della Regione stessa, ". -1 rappresentata ė difesa dagli avvocati DE ROCCO -· · - giusta delega a margine del GIROLAMO,CORRADO GRANDE, Icontr ― controricorso e ricorso incidentale;
-- controricorrente e ricorrente incidentale - contro + ASAM LE CA, LL GIOVANNI, DEL SORBO MANZO PASQUALE, DI SOMMA MARIA, LEPRE ANTONIO, --- ---- --- UMBERTO, INGENITO CIRO, INGENITO FERDINANDO, LIBERO -- - ANIELLO, TO MARIA IGA, SOMMA | MARIO, INGENITO 11 SE, HI IG, IA CA, CC -2- ANNA, VA ANNA, IR ZO, LA ANNUNZIATA, SCARICA ROSA, BUONOCORE ANTONIO, D'AURIA BR, FE ELVIRA, US ROSA, NO ANNA, DE NO EMILIO, DI CAPUA GIOVANNA;
- intimati avverso la sentenza n. 783/01 del Giudice di pace di y L CASTELLAMMARE DI STABIA, depositata il 26/05/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO: uditi gli avvocati Stefano RUBEO, per delega dell'Avvocato Antonio FELEPPA, Corrado GRANDE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso della Regione Campania e del primo motivo del ricorso dell'A.S.A.M., giurisdizione delle Commissioni Tributarie. -3- A Svolgimento del processo. Giudice di pace di Castellammare di Stabia ha accolto la domanda di restituzione di indebito pagamento, proposta dai proprietari di immobili siti in detto Comune e nominati nell'epigrafe della presente sentenza, iscritti nei ruoli della A.
5.A.M. (Azienda Speciale Servizi Idrici Integrati) per il pagamento di un canone per lo smaltimento e la depurazione delle acque reflue, relativamente agli anni 1996, 1997 e 1998. L'azione di restituzione è stata proposta contro la A.S.A.M. e contro la Regione Campania, alla quale i canoni riscossi dalla detta Azienda dovevano essere versati. La A.S.A.M. ha proposto domanda di garanzia nei confronti della Regione. Il Giudice di pace ha affermato la propria giurisdizione, escludendo la natura tributaria del rapporto controverso, e, nel merito, rilevata l'assenza del servizio di depurazione delle acque a causa della mancata realizzazione del depuratore denominato "Foce Sarno", ha ritenuto la nullità della pattuizione del contratto di somministrazione per l'impossibilità dell'oggetto, con il conseguente diritto del somministrato alla ripetizione di quanto corrisposto, oltre che al risarcimento del danno. Pertanto, con pronunzia di equità (in relazione al valore della domanda non superiore a due milioni di lire), ha condannato in solido la Regione Campania, quale "ente impositore", e la A.S.A.M., quale "ente percettore", alla restituzione agli attori delle somme percette come canoni per la depurazione delle acque reflue, nell'ammontare dalla sentenza specificato, oltre gli interessi e le spese processuali, in accoglimento della domanda della A.S.A.M., ha condannato, poi, la Regione Campania a 4 “manlevare e garantire” la detta Azienda di quanto dalla stessa pagato per il presente giudizio. Avverso la sentenza del Giudice di pace di Castellammare di Stabia hanno proposto ricorso sia la Regione Campania, che la Azienda A.S.A.M. Gli attori-intimati non hanno svolto attività áfensiva davanti a questa Corte. La Regione ha presentato memoria. Motivi della decisione. 1.- I ricorsi della Regione Campania e della A.S.A.M. vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art.335 c.p.c.). 2.- Il ricorso della Regione ed il primo motivo del ricorso ASAM deducono il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, osservando che, secondo l'orientamento già espresso da questa Corte di legittimità, la presente controversia concerne un'imposta comunale rientrante nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, erroneamente negats dalla sentenza impugnata. I ricorsi sono fondati. Secondo l'orientamento più volte affermato da queste Sezioni Unite (sentenze 27 maggio 1999 n.300; 30 giugno 1999 m371; 20 luglio 2001 n.9883; 15 novembre 2001 n.14266; 13 giugno 2002 n.8444; 2 agosto 2002 n.11631), il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue integra un tributo comunale, e pertanto le controversie ad esso relative appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie. Tale orientamento si fonda sull'art. 17-ter della legge 10 maggio 1976 n.319 (aggiunto dall'art.3 del decreto legge 28 febbraio 1981 38, 5" convertito dalla legge 23 aprile 1981 n.153). Il citato art. 17-ter venne abrogato dall'art. 32 della legge 5 gennaio 1994 n.36, ma una disposizione ad esso analoga venne reintrodotta dal decreto legge 17 marzo 1995 n.79, convertito dalla legge 17 maggio 1995 n. 172, il cui art.2, comma 3-bis, aggiunse un ultimo comma all'art. 17 della legge n.319 del 1976, efficace "fino all'entrata in vigore della tariffa" del servizio idrico integrato (prevista dalla legge n.36 del 1994, che aveva abrogato il precedente art. 17-ter della legge n.319 del 1976). La permanenza temporanea della normativa che disciplinava il canone per il servizio di depurazione delle acque come un tributo comunale, ribadita dall'art.3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995 n.549, non è venuta meno con l'art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998 n.448, che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 17 della legge n.319 del 1976, perché tale abrogazione, ancora una volta, è stata differita al momento dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato (art.62, commi 5 e 6, del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152). Il differimento dell'abrogazione della disciplina che considerava il canone di fognatura come un tributo comunale è venuto meno soltanto con l'art 24 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.258, che ha prodotto effetto dal 3 ottobre 2000 (come precisato dalle citate sentenze di queste Sezioni unite n. 8444 e 11631 del 2002). Considerato che il periodo di tempo a cui si riferiscono le somme chieste dagli attori in ripetizione è quello compreso tra il 1996 ed il 1998, sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie a pronunziarsi sulla debenza del tributo, in applicazione dell'orientamento giurisprudenziale qui richiamato. La giurisdizione delle commissioni tributarie non è esclusa dal fatto che il presente giudizio è stato instaurato davanti al Giudice di pace dopo il 3 ottobre 2000, quando ormai, come si è detto, il canone per il servizio di depurazione delle acque reflue ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo. L'azione di ripetizione di indebito proposta con il presente giudizio ha per oggetto la restituzione di un tributo e quindi rientra nella giurisdizione delle commissioni tributarie, rispetto alla quale sono irrilevanti le esposte modifiche normative che, avendo fatto venire meno ex nunc il tributo stesso, hanno effetto per i soli canoni relativi al periodo che inizia dal 3 ottobre 2000. -3. In conclusione, in accoglimento dei ricorsi, va cassata senza rinvio la sentenza impugnata e va dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie. 4.- L'incertezza derivante da una normativa complessa e variabile costituisce giusto motivo di compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso della Regione ed il primo motivo del ricorso A.S.A.M, assorbiti gli altri motivi di quest'ultimo, dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, compensa tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio. 7 Così deciso a Roma il Il Relatore-Estensere Ement wit 7 novembre 2002. 11 Presidente лепти ILCANCELLIERE C1 Giovanni Gambattista Depositate in Cancelleria 19 FEB. 2003 201 Stambulista A 8