Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 1
È inammissibile l'appello incidentale proposto dall'imputato qualora il pubblico ministero o la parte civile non abbiano presentato, nei suoi confronti, appello in via principale, poiché lo stesso è previsto dalla legge come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa. (Fattispecie in cui la Corte ha affermato l'inammissibilità dell'appello incidentale in presenza di appello principale proposto dal pubblico ministero nei confronti di un coimputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/12/2013, n. 14818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14818 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 11/12/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO F. - rel. Consigliere - N. 1908
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 21443/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL UD VI nato a [...] il [...];
ES NE nato a [...] il [...];
contro la sentenza della Corte di appello di Bologna emessa in data 22/05/2012;
- letti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
- udita la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso di DE IO e il rigetto di quello di SI;
- udito l'avv. Asta P., in sostituzione dell'avv. Savini G., difensore della parte civile EL, costituita soltanto nei confronti di DE IO, che conclude per l'inammissibilità del ricorso di DE IO e deposita conclusioni scritte e nota spese;
- uditi i difensori degli imputati, avv. S. Capucci per DE IO che conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata e l'avv. E. Cicognani per SI che conclude per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Gli imputati ricorrenti furono condannati dal Tribunale di Ravenna con sentenza pronunciata il 21 giugno 2010: DE IO DA alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per concorso con HI IC e NA SA nei delitti di lesioni personali ai danni di EL AN e di danneggiamento dell'autovettura di PR RI;
SI NE alla pena di un anno e cinque mesi di reclusione per favoreggiamento personale di DE IO DA, HI IC e NA SA e falsa testimonianza per avere negato, nell'udienza dibattimentale dinanzi al tribunale di Ravenna, che NA SA non era presente, il 3 settembre 2006, al momento in cui EL AN fu aggredito.
2. La Corte d'appello di Bologna, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione del Tribunale, rigettando gli appelli proposti da SI e dal Pubblico Ministero e dichiarando inammissibile l'appello incidentale proposto da DE IO.
3. Ricorrono per cassazione DE IO ed SI a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari.
3.1. DE IO lamenta illogicità e inosservanza o erronea applicazione delle norme di legge penale processuale (art. 606 c.p.p., lett. b, c ed e) di cui agli artt. 591, 595, 597 e 546 c.p.p., con riferimento alla declaratoria d'inammissibilità
dell'appello incidentale da lui proposto.
3.1. L'SI deduce:
a) "contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in ordine alla valutazione delle risultanze testimoniali con specifico riferimento alla pretesa partecipazione di NA SA all'aggressione e alla piena consapevolezza della circostanza da parte del ricorrente";
b) omessa motivazione della sentenza in ordine alla pretesa rilevanza della falsità relativa all'identità e al numero delle persone presenti sulla vettura del ricorrente. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 372 c.p.";
c) "inosservanza di norma processuale per violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2", con riferimento alle dichiarazioni da lui inizialmente rese;
d) "inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 384 c.p. con riferimento ad entrambe le imputazioni contestate".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. DE IO si duole della declaratoria di inammissibilità del suo appello incidentale, addebitando alla Corte bolognese di "non avere letto o di avere volutamente ignorato le motivazioni addotte con l'appello incidentale"; e assume che la valutazione delle prove con riferimento all'apporto lesivo della condotta del NA, che l'appello del coimputato SI tende a sminuire o sottovalutare, è la base fondante al proprio appello incidentale.
1.1. Il ricorso è manifestamente infondato.
È vero - come emerge dalla stessa Relazione al progetto preliminare del codice di rito del 1988 (pag. 130) - che il legislatore, con la reintroduzione dell'appello incidentale disciplinato nell'art. 595 c.p.p., non ha risolto tutti i problemi dibattuti in dottrina e giurisprudenza sotto il vigore del precedente codice di rito, prima che la Corte costituzionale dichiarasse l'illegittimità dell'appello incidentale disciplinato dall'art. 515 c.p.p. del 1930, comma 4, come strumento di deterrenza del pubblico ministero contro gli appelli pretestuosi o puramente dilatori della formazione del giudicato (Corte cost. sent. n. 177 del 1971), ma è altrettanto certo che non si è mai dubitato che l'appello incidentale costituisca un'impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa, (cfr. Cass. Sez. 1, n. 978 del 08/11/2011, dep. 2012, Rv. 251676). L'istituto è stato reintrodotto dal codice di rito sia per consentire al pubblico ministero di ottenere la reformatio in pejus della posizione dell'appellante, sia della parte che, pur avendo fatto acquiescenza alla sentenza (facendo scadere il termine per impugnare), intende reagire al rischio di peggioramento della propria posizione, ossia alla reformatio in pejus, determinato dall'intervenuta altrui impugnazione della sentenza nei suoi confronti.
È dunque uno strumento a disposizione del pubblico ministero o della parte civile per reagire all'impugnazione dell'imputato ovvero a disposizione dell'imputato che, pur avendo ritenuto di non agire contro la sentenza con un suo autonomo atto d'impugnazione, voglia reagire all'appello del Pubblico Ministero o della parte civile. Indipendentemente, dunque, da tutte le perduranti questioni sul necessario grado di connessione tra appello incidentale e punti e capi della sentenza investiti dall'appello principale, sulle quali si è soffermata la Corte territoriale, va affermato che non è proponibile l'appello incidentale che non abbia valenza di contrapposizione all'appello principale.
Non è perciò ammissibile l'appello incidentale dell'imputato in mancanza di appello del pubblico ministero e, viceversa, del pubblico ministero contro un imputato che non abbia proposto tempestivo appello. E ciò è tanto vero che l'appello principale proposto da uno dei coimputati non deve essere neppure notificato agli altri imputati, che non si siano avvalsi autonomamente del loro potere d'impugnazione, perché in capo a questi non v'è interesse alla proposizione dell'appello incidentale (Cass. Sez. 2, n. 38810 del l/10/2008, rv. 242048).
1.2. Nel caso in esame, il Pubblico Ministero aveva proposto appello soltanto nei confronti dell'SI, cosicché non era proponibile l'appello incidentale di DE IO. Nè l'appello incidentale era proponibile con riferimento a quello proposto dal computato SI, che non aveva alcuna valenza di contrapposizione nei confronti della posizione del coimputato;
e, infatti, in nessun modo l'eventuale accoglimento di esso avrebbe potuto incidere negativamente sulla posizione di DE IO.
1.3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta adeguata in rapporto alla natura delle questioni dedotte.
DE IO va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
2. Non merita accoglimento l'impugnazione di SI.
2.1. DE tutto inammissibili sono i primi due motivi di ricorso relativi all'affermata responsabilità per il delitto di favoreggiamento di NA, HI e DE IO e di falsa testimonianza per avere negato che NA SA fosse presente sul posto al momento dell'aggressione.
2.2. Quanto al primo capo, la censura coinvolge la valutazione probatoria operata dai giudici del merito e si risolve in motivo non consentito, non riuscendo il ricorrente a specificare un vizio di motivazione che abbia il carattere della decisività, tale da stravolgere il giudizio emergente dalla sentenza impugnata.
2.2. Per quanto concerne la falsa testimonianza, il ricorrente assume l'indifferenza della circostanza relativa "al numero e all'individuazione delle persone che salirono sulla sua vettura" al tema decidendum.
Trattasi di rilievo manifestamente infondato, giacché una delle predette persone trasportate a bordo dell'autovettura condotta da SI era proprio NA SA, per cui tale circostanza era ben rilevante ai fini della valutazione della veridicità o falsità della testimonianza resa dallo stesso SI circa la presenza di costui al momento dell'aggressione ai danni del EL.
2.3. Infondato è il terzo motivo, che ripropone un'eccezione sollevata dal ricorrente e rigettata già in primo grado, secondo cui, attesa l'esistenza di indizi a carico, egli avrebbe dovuto essere sentito con la presenza del difensore. Ne deriverebbe l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in assenza del difensore.
È giurisprudenza di questa Corte che, in tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità. (Cass. Sez U, n. 15208 del 25/02/2010, Rv. 246584). I giudici del merito hanno congruamente motivato sull'utilizzabilità delle dichiarazioni rese il 3 settembre 2006, allorché l'SI fu sentito per la prima volta sull'accaduto, osservando che in tale momento egli non era attinto da alcun indizio di partecipazione alle lesioni o al danneggiamento o al favoreggiamento.
2.4. DE tutto generica, e perciò inammissibile, è la censura con cui si reclama l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., avendo la Corte territoriale motivatamente escluso che egli, al momento dei fatti contestati, si trovasse in alcuna situazione di grave pericolo nella libertà o nell'onore.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di DE IO, che condanna al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Rigetta il ricorso dell'SI. Condanna entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna DE IO DA a rifondere alla parte civile EL AN le spese sostenute in questo grado, spese che liquida in complessivi Euro 3.000,00 oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2014