Sentenza 9 aprile 2014
Massime • 1
Nel computo del periodo minimo di pena espiata previsto come condizione per la concessione di misure alternative alla detenzione (nella specie, la semilibertà), il "dies a quo" decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative a tali reati e non da quello di inizio della detenzione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2014, n. 35469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35469 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 09/04/2014
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 1136
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 41907/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI LE N. IL 09/01/1970;
avverso l'ordinanza n. 464/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 16/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. D'ANGELO Giovanni che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16.7.2013 il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila dichiarava inammissibile l'istanza presentata da NE LE volta all'ammissione alla misura alternativa della semilibertà ex art. 50 ord. pen..
In particolare, rilevava che il condannato non ha espiato la entità di pena indicata all'art. 50 ord. pen., comma 2, calcolata con riferimento alle singole condanne comprese nel provvedimento di cumulo, affermando che, per potere accedere alla misura alternativa richiesta, il NE deve espiare la pena di anni sei e mesi otto di reclusione relativa al reato ostativo, ai sensi dell'art.
4 -bis ord. pen., comma 1 (artt. 56, 629 cod. pen. aggravato D.L. n. 152 del 1991, ex art. 7), nonché, la quota di pena con riferimento alle ulteriori condanne determinata in anni tre e mesi undici di reclusione, per un totale di anni dieci e mesi sei di reclusione. Invece, allo stato, il condannato ha espiato complessivamente anni nove, mesi undici e giorni otto di reclusione.
Rilevava, altresì, che la relazione di sintesi evidenziava una scarsa revisione critica delle pregresse condotte, dando atto della necessità della prosecuzione del trattamento intramurario anche in considerazione del lontano fine pena (2019), della gravità dei reati e delle informazioni della polizia che indicano il NE come appartenente ad un sodalizio camorrista. A ciò si aggiungeva il mancato riscontro dell'allegata opportunità lavorativa.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia denunciando la violazione di legge in relazione alla determinazione della entità della pena da scontare ai fini della ammissibilità della misura alternativa della semilibertà che, nella specie, deve essere determinata nei due terzi della pena complessiva, atteso che la pena calcolata con il provvedimento di cumulo deve ritenersi unica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, ad avviso del Collegio, non è fondato e deve essere rigettato.
Corretta deve ritenersi l'interpretazione del tribunale di sorveglianza in ordine al disposto dell'art. 50 ord. pen., comma 2, come novellato dalla L. n. 94 del 2009, in relazione al regime di cui all'art.
4-bis ord. pen., comma 1 ed in specie in ordine al dies a quo dal quale si deve calcolare, ai fini dell'ammissibilità, l'avvenuta espiazione dei due terzi della pena.
Deve essere, evidentemente, ribadito il principio secondo il quale, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo nel corso dell'esecuzione lo scioglimento del cumulo quando occorre procedere al giudizio sull'ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario ostacolata dalla circostanza che nel cumulo è compreso un titolo di reato rientrante nel novero di quelli elencati nella L. n. 354 del 1975, art. 4 bis sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa al delitto ostativo (Sez. 1, n. 5158 del 17/01/2012, Marino, rv. 251860).
Quanto alla determinazione del quantum di pena espiata, richiesto ai fini dell'ammissibilità ad alcuni benefici penitenziari, laddove la pena in esecuzione comprenda anche quella inflitta in relazione ad un reato ostativo, era stato affermato che, dovendosi fare luogo, per il principio del favor rei, allo scioglimento del cumulo calcolando per prima come pena espiata quella riferibile al reato ostativo, il rapporto esecutivo mantiene però la sua unitarietà per cui, con riguardo al limite minimo di pena espiata previsto per la concessione della semilibertà, detto limite deve essere sempre calcolato con decorrenza dal primo giorno di carcerazione (Sez. 1, n. 45735 del 14/11/2001, Caroppo, rv. 220374). Detto principio era stato contraddetto da una diversa interpretazione secondo la quale, una volta operato lo scioglimento del cumulo al fine del superamento del divieto di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, art.
4 -bis, comma 1, prima parte, il cumulo medesimo non può essere ricomposto agli effetti del computo del limite minimo di pena espiata per la concessione della semilibertà per il quale deve aversi riguardo unicamente alla parte di pena relativa ai reati non ostativi ai benefici penitenziari, risultando quella concernente i reati ostativi già scontata e scorporata mediante la scissione del cumulo, a nulla rilevando che tale soluzione si riveli, in concreto, meno favorevole al condannato di quella che si sarebbe ottenuta non procedendo allo scioglimento (Sez. 1, n. 41745 del 06/11/2002, Agostino, rv. 223068;
Sez. 1, n. 40301 del 07/10/2003, Rizzo, rv. 226064; Sez. 1, n. 34054 del 24/03/2005, Aufiero, rv. 232527 in relazione al permesso premio ex art. 30-ter ord. pen.).
Sebbene anche una decisione successiva a dette ultime pronunce avesse riproposto la distinzione tra l'ammissibilità al beneficio per il reato ostativo e ammissibilità relativamente alla entità di pena già espiata, affermando che il limite minimo di pena espiata deve essere calcolato comunque dal primo giorno di carcerazione subita in conseguenza della pena cumulata, ivi compresa quella relativa al reato ostativo (Sez. 1, n. 9818 del 15/02/2008, Jerinò, rv. 239183), tale orientamento può dirsi definitivamente superato alla luce delle più recenti decisioni di questa Corte.
È stato, infatti, ribadito che nel computo del periodo minimo di pena espiata, previsto come condizione per la concessione dei permessi premio, ai condannati il dies a quo decorre, nel caso di cumulo materiale comprensivo anche di pene inflitte per reati ostativi al beneficio, dal momento in cui si è esaurita l'espiazione delle pene relative ai reati ostativi e non da quello di inizio della detenzione. (Sez. 1, n. 1446 del 10/12/2009, Fracapane, rv. 245954;
Sez. 1, n. 49364, 26/11/2009, Paviglianiti, rv. 245645; Sez. 1, n. 19789, 01/04/2008, Ferrentino, rv. 239991). In particolare, anche ad avviso di questo Collegio, deve ritenersi interpretazione coerente con la vigente disciplina dell'accesso alle misure alternative e con le finalità e lo spirito della L. n. 94 del 2009 quella che impone la lettura congiunta delle disposizioni generali dell'art.
4-bis e di quelle che disciplinano i benefici di cui agli artt. 30-ter e 50 o.p. quanto all'ammissibilità degli stessi per i condannati in relazione a reati c.d. ostativi. Se l'accesso al beneficio diviene possibile attraverso la favorevole interpretazione dello scioglimento del cumulo, escludendo la pena relativa al reato ostativo se interamente espiata, non è ragionevole, ne' coerente con la ratio della disciplina vigente per i condannati per reati ostativi, che la stessa pena venga utilmente calcolata ai fini della determinazione del quantum espiato per l'ammissibilità del beneficio.
Pertanto, il requisito dell'avvenuta espiazione di almeno due terzi di pena, ai fini della concessione della semilibertà, trova applicazione in caso di condanna per uno dei delitti indicati all'art.
4 -bis o.p., commi 1, 1 ter e 1 quater. sempre che sussistano i presupposti di ammissibilità alle misure alternative previsti dalla predetta disposizione.
Nella specie, peraltro, il tribunale ha anche escluso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura alternativa - come indicato in premessa - con motivazione compiuta ed ancorata alle circostanze di fatto specificamente indicate che non sono contestate dal ricorrente.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2014