Sentenza 1 aprile 2008
Massime • 1
Ai fini del computo del periodo minimo di pena espiata per la concessione dei permessi-premio ai condannati in caso di scioglimento del cumulo comprensivo di pene, talune delle quali inflitte per reati ostativi al beneficio, il "dies a quo" decorre dal momento in cui si è esaurita l'espiazione della pena relativa al reato ostativo e non da quello di inizio della detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/04/2008, n. 19789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19789 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 01/04/2008
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 960
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017605/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE UC N. IL 13/12/1976;
avverso ORDINANZA del 03/05/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Fraticelli Mario che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3 maggio 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro respingeva il reclamo proposta dal detenuto NT CI contro il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di permesso premio emesso dal locale Magistrato di Sorveglianza in data 10 gennaio 2007. Il Magistrato di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la istanza, poiché NT, pur avendo espiato la pena inflitta per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per altri delitti aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, non risultava avere espiato la metà della pena inflitta per il reato di omicidio, secondo quanto disposto dalla L. n. 354 del 1975, art. 30 ter.
Il Tribunale di Sorveglianza, nel recepire le considerazioni svolte dal Magistrato di sorveglianza, osservava che, diversamente argomentando e facendo decorrere il dies a quo ai fini della fruizione del beneficio dal primo giorno di carcerazione il principio dello scioglimento del cumulo opererebbe due volte favore del condannato: una prima volta consentendogli di ottenere il permesso premio, anche in mancanza dei requisiti tassativi indicati dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, e una seconda come espiata ai fini della decorrenza dei limiti minimi di pena previsti per usufruire dei benefici penitenziari.
Ha proposto ricorso per cassazione personalmente NT, il quale lamenta erronea interpretazione ed applicazione della legge penale, in quanto il requisito previsto, a pena di inammissibilità, dalla L. n. 354 del 1975, art. 30 ter, della espiazione della metà della pena andrebbe computato sull'intera carcerazione sofferta in omaggio al principio di unicità della pena.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Ai fini del computo del periodo minimo di pena espiata, previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 30 ter, come condizione per la concessione di un permesso premio, qualora nei confronti del condannato sia stato emesso un provvedimento di unificazione di pene concorrenti inflitte in relazione a reati diversi, taluni dei quali ostativi alla concessione del beneficio richiesto, occorre innanzitutto procedere allo scioglimento del cumulo al fine di valutare l'espiazione della parte di pena conseguente alla condanna per il reato ostativo e, quindi, individuare il dies a quo che decorre dal momento in cui si è esaurita l'espiazione della pena relativa al reato ostativo e non dall'inizio della detenzione (Cass., Sez. 1, 27 febbraio 2007, n. 9346, rv. 236376; Cass., Sez. 1^, 24 marzo 2005, n. 34054, rv. 232527; Cass., Sez. 1^, 7 ottobre 2003, n. 40301, rv. 226064; Cass, Sez. Un., 30 giugno 1999, n. 14, rv. 214356).
Tale indirizzo interpretativo, prevalente nella giurisprudenza di legittimità pure a fronte di un orientamento di segno opposto (Cass., Sez. 1^, 14 novembre 2001, n. 45735, rv. 220374; Cass., Sez. 1^, 2 maggio 2002, n. 21287, rv. 221481; Cass., Sez. 1^, 15 maggio 2003, n. 25356, rv. 224940; Cass., Sez. 1^, 1 aprile 2003, n. 26780, rv. 224999), appare conforme ai principi affermati dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 361 del 1994) che ha, fra l'altro, osservato come la tesi opposta della inscindibilità del cumulo genererebbe una inaccettabile diversità di trattamento a seconda della eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente al cumulo, ovvero di distinte esecuzione dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle singole condanne. Principi analoghi sono stati affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 5 ottobre 1999 n. 14) in tema di reato continuato, laddove si è ritenuto possibile lo scioglimento del cumulo giuridico delle pene irrogate per il reato continuato, ai fini della fruizione dei benefici penitenziali in ordine ai reati che di questi non impediscono la concessione, sempre che in primo luogo il condannato abbia espiato interamente la pena relativa ai reati ostativi.
Sarebbe, in ogni caso, illogico rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene al fine di ritenere espiata la parte di pena imputabile al delitto ostativo e, a un tempo, farlo rivivere al fine di far decorrere fin dall'inizio il termine di pena espiata previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 30 ter. Infine, come osservato nel provvedimento impugnato, qualora si facesse decorrere il dies a quo dal primo giorno di carcerazione il principio dello scioglimento del cumulo opererebbe due volte a favore del condannato: una prima volta per consentire il permesso premio (e le misure alternative) anche in mancanza dei requisiti tassativi fissati dalla L. n. 354 del 1975, art. 4 bis, comma 1; una seconda volta come pena espiata ai fini della decorrenza dei limiti minimi di pena previsti per usufruire dei benefici penitenziari, parificandolo così ingiustificatamente a tutti gli effetti ai condannati per reati non ostativi in evidente contrasto con lo scopo che il legislatore si prefiggeva con le disposizioni dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2008