Sentenza 7 ottobre 2003
Massime • 1
Ai fini del computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata previsto dall'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) come condizione per la concessione di permessi premio, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, una volta scisso il cumulo per considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il "dies a quo" decorre dal momento di scadenza di quest'ultima e non dall'inizio della detenzione, essendo illogico rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene al fine di ritenere espiata la parte di pena imputabile al delitto ostativo e, a un tempo, farlo rivivere al fine di far decorrere fin dall'inizio il citato termine massimo di pena espiata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2003, n. 40301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40301 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. MOCALI PIERO
CONSIGLIERE 1. Dott. MARCHESE ANTONIO
2. Dott. GIORDANO UMBERTO 11
3. Dott. CANZIO GIOVANNI "
4. Dott. URBAN GIANCARLO T
ha pronunciato la seguente
SENTENZA - ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) ZO VI N.
avverso ORDINANZA del 26/11/2002
TRIB. SORVEGLIANZA di BARI
sentita la relazione fatta dal Consigliere CANZIO GIOVANNI P.G.(Sep 11).lette/sentite le conclusioni del P.G
4030 1/0 3
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 07/10/2003
SENTENZA
N. 4396103
REGISTRO GENERALE
N. 004025/2003
IL 24/01/1966
1.- Il Tribunale di sorveglianza di Bari con ordinanza in data 26.11.2002 rigettava il reclamo proposto dal IZ avverso il provvedimento del locale Magistrato di sorveglianza, reiettivo dell'istanza di permesso premio, sul rilievo che il condannato non aveva ancora espiato almeno metà della pena di anni 22 di reclusione e comunque non oltre dieci anni di essa per il delitto di omicidio volontario, a decorrere dal 30.3.1997, ossia, previa scissione del cumulo, dalla scadenza dellapena inflitta per l'ulteriore reato, oggettivamente ostativo, di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90.
Il IZ, nel proporre ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, ha ribadito la tesi difensiva, già avanzata e disattesa in prime cure, secondo cui, nonostante la scissione del cumulo,
l'espiazione della pena decorreva dal 29.4.1992, sì che era stato superato il limite del decennio fissato per fruire del beneficio.
2.- Il ricorso è manifestamente infondato e pretestuoso.
L'art. 30-ter, comma 4 lett. c), O.P. subordina la concessione dei permessi premio alla condizione che il condannato per uno dei delitti previsti nel comma 1 dell'art.
4-bis O.P. abbia espiato almeno metà della pena della reclusione e comunque non oltre dieci anni di essa.
Orbene, rileva il Collegio che, nella specie, non trova fondamento la pretesa dell'interessato di far decorrere il termine decennale fin dall'inizio della detenzione e cioè dal 29.4.1992 perché, una volta operata la scissione del cumulo giuridico per ritenere già espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il reato assolutamente ostativo di cui all'art. 74 d.p.r. 309/90, l'espiazione della restante parte di pena inflitta per l'autonoma fattispecie di reato di omicidio volontario deve intendersi che abbia iniziato a decorrere solo dal 29.3.1997.
Sarebbe invero illogico e contraddittorio come ha esattamente affermato il giudice di sorveglianza - rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene, al fine di scindere e ritenere espiata la parte di pena conseguente alla condanna per un delitto assolutamente ostativo al beneficio e, d'altra parte, far poi rivivere il medesimo cumulo al fine di considerare decorrente fin dall'inizio il termine massimo di dieci anni previsto dalla citata disposizione dell'art. 30-ter O.P.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1000 alla cassa delle ammende.
Così deliberato in camera di consiglio il 7 ottobre 2003.
Il Consigliere estensore Il Presidente DEPOSITATA dr. Piero Macali. dott. Giovanni Canzio IN CANCELLERIA
23 OTT. 2003
LANDEELIERRE
Rosa Maria D'Amora