Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2003, n. 40301
CASS
Sentenza 7 ottobre 2003

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Ai fini del computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata previsto dall'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) come condizione per la concessione di permessi premio, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, una volta scisso il cumulo per considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il "dies a quo" decorre dal momento di scadenza di quest'ultima e non dall'inizio della detenzione, essendo illogico rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene al fine di ritenere espiata la parte di pena imputabile al delitto ostativo e, a un tempo, farlo rivivere al fine di far decorrere fin dall'inizio il citato termine massimo di pena espiata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/10/2003, n. 40301
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40301
    Data del deposito : 7 ottobre 2003

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