Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1997, n. 2360
CASS
Sentenza 3 dicembre 1997

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Il delitto di ratto a fini di libidine di persona minore o inferma concorre con quello di atto di libidine quando l'agente non si sia limitato a compire tali atti, ma abbia posto in essere un "quid pluris", che per la configurazione del delitto di ratto consiste nella ritenzione del soggetto passivo per una durata non coincidente con quella minima indispensabile per l'espletamento degli atti di libidine , che costituiscono la finalità della ritenzione. In proposito va affermato che una sottrazione o ritenzione legittima "ab initio" diventa illecita quando la vittima, entrata legalmente nella sfera di dominio dell'agente, sia indebitamente trattenuta presso lo stesso. (Nella specie la Corte ha ritenuto che integrasse il trattenimento indebito di cui sopra l'utilizzazione da parte dell'agente di videogiochi, biliardini ed altro onde trattenere dei minori, perché in tal caso al fine lecito subentra il fine illecito che caratterizza il delitti di ratto a fini di libidine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/1997, n. 2360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2360
    Data del deposito : 3 dicembre 1997

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