Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2005, n. 34054
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Sentenza 24 marzo 2005

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Per la concessione del permesso premio, qualora un soggetto abbia commesso reati sia da minorenne che da maggiorenne ed il reato commesso dopo la maggiore età - per il quale, a seguito di provvedimento di cumulo, è in corso l'espiazione della pena - sia ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, non può trovare applicazione la più favorevole legislazione minorile derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 30 ter, comma quarto, lett. c) Legge 354 del 1975 (sent. 16 dicembre 1998 n. 450), in quanto ciò si risolverebbe in una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei detenuti che hanno iniziato a delinquere dopo il compimento della maggiore età.

In tema di concessione di permessi premi, nel caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, una volta scisso il cumulo e verificata espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il "dies a quo" per il computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata (art. 30 ter Legge 26 luglio 1975, n. 354) decorre dalla scadenza dell'espiazione della pena per il delitto ostativo e non dall'inizio della detenzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2005, n. 34054
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34054
    Data del deposito : 24 marzo 2005

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