Sentenza 24 marzo 2005
Massime • 2
Per la concessione del permesso premio, qualora un soggetto abbia commesso reati sia da minorenne che da maggiorenne ed il reato commesso dopo la maggiore età - per il quale, a seguito di provvedimento di cumulo, è in corso l'espiazione della pena - sia ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, non può trovare applicazione la più favorevole legislazione minorile derivante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 30 ter, comma quarto, lett. c) Legge 354 del 1975 (sent. 16 dicembre 1998 n. 450), in quanto ciò si risolverebbe in una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei detenuti che hanno iniziato a delinquere dopo il compimento della maggiore età.
In tema di concessione di permessi premi, nel caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, una volta scisso il cumulo e verificata espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il "dies a quo" per il computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata (art. 30 ter Legge 26 luglio 1975, n. 354) decorre dalla scadenza dell'espiazione della pena per il delitto ostativo e non dall'inizio della detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/03/2005, n. 34054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34054 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 24/03/2005
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1326
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 036938/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI NY N. IL 06/06/1973;
avverso ORDINANZA del 20/07/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Santi Consolo che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. ER TO ricorre per Cassazione contro l'ordinanza del 20 luglio 2004 con la quale il tribunale di sorveglianza di Roma ha confermato la decisione del magistrato di sorveglianza della stessa città che dichiarava inammissibile una richiesta di permesso premio da lui presentata. Il ricorrente, premesso che sta espiando una pena cumulata ex art. 78 c.p. di anni trenta di reclusione - costituita tra l'altro da una condanna ad anni ventidue comminatagli dal tribunale per i minorenni e da anni dodici di reclusione per il reato di cui all'art. 74, c.p.r. 309/90, ostativo alla concessione dei benefici penitenziari - assume che erroneamente gli è stata negata la concessione del permesso premio.
Avendo, infatti, già espiato la pena per il reato ostativo, per il principio del "favor rei", peraltro, applicato dalla magistratura di sorveglianza, avrebbe dovuto essere scisso il cumulo e poiché rimaneva da espiare soltanto la pena di cui alla sentenza del tribunale per minorenni avrebbero dovuto essergli i concessi i permessi premio di cui, quando era in esecuzione la sola pena comminata per il reato commesso da minorenne, aveva numerose volte beneficiato.
Al contrario il magistrato di sorveglianza aveva ritenuto che avrebbe potuto usufruire di permessi premio soltanto dopo avere scontato la metà della pena complessiva e dunque anni quindici di reclusione;
il tribunale di sorveglianza aveva addirittura ritenuto che la metà della pena cui dovrebbe farsi riferimento è quella che residua dopo avere detratto dal cumulo quella comminata per il reato ostativo e, quindi, nel suo caso, nove anni di reclusione, che aggiunti a quelli già scontati gli consentirebbero di ottenere i permessi premio soltanto dopo avere scontato ventuno anni di reclusione. Tale decisione sarebbe in contrasto con il principio affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 450/1998 che ha dichiarato illegittimo l'art. 30 ter, comma 4, lett. d), legge 26 luglio 1975, n. 354 proprio in base alla considerazione che le finalità
rieducative assolutamente preminenti nell'esecuzione minorile non possono essere subordinate all'esecuzione di un numero determinato di anni di pena, nonché con l'art. 30 ter, comma 4, lett. c), della stessa legge che prevede che i condannati per i reati di cui all'art.
4-bis possono essere concessi permessi premio dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni. L'ER, personalmente ed a mezzo del difensore, ha presentato memorie a sostegno dei motivi di ricorso, osservando altresì che in base alla sentenza della Corte Costituzionale 504/1995 il diniego della concessione di ulteriori permessi si risolve in una decisione irragionevole perché in contrasto con il principio della funzione rieducativa, avendo il condannato con la fruizione dei permessi dato prova della sua risocializzazione.
2. I motivi di ricorso sono infondati.
Quanto al primo motivo va rilevato che la sentenza 16 dicembre 1998 n. 450 della Corte Costituzionale richiamata dal ricorrente non può trovare applicazione nella fattispecie.
La Corte Costituzionale, infatti, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 30-ter, comma 4, lett. c), legge 354/1975 in base alla considerazione che la previsione dell'espiazione di un determinato numero di anni di pena per la concessione dei permessi premio si risolveva in un "in un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili e individualizzate, in ordine all'impiego di un istituto - il permesso premio - inteso a consentire a condannati, che non risultino socialmente pericolosi, di "coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro" (art. 30-ter comma 1, dell'ordinamento penitenziario): strumento essenziale per perseguire efficacemente il progressivo reinserimento della persona detenuta nella società, e dunque quella finalità rieducativa, che deve essere assolutamente preminente nell'esecuzione penale minorile"; dal che si desume che la dichiarazione di incostituzionalità si basa sul presupposto che il reato è stato commesso da una persona non ancora completamente matura, nei cui confronti è necessario adottare un trattamento che tenga conto della evoluzione della personalità ancora in atto.
Non è dubbio, pertanto, come sostiene il ricorrente che il passaggio per competenza al compimento del venticinquesimo anno di età dalla magistratura di sorveglianza minorile alla magistratura di sorveglianza ordinaria non comporti l'applicazione di diverse regole trattamentali. Completamente diversa è, tuttavia, l'ipotesi, come quella in esame in cui il soggetto ha commesso reati sia da minorenne che da maggiorenne e che alcuni di questi ultimi reati siano ostativi alla concessione dei benefici penitenziari.
Continuare, infatti, ad applicare la legislazione di favore minorile a persona che ha commesso gravi delitti dopo il compimento della maggiore età si risolverebbe in un ingiustificata disparità di trattamento nei confronti di detenuti che hanno iniziato a delinquere soltanto dopo il compimento della maggiore età e che, per il disposto dell'art.
4-bis, legge 354/1975 non potrebbero mai godere dei benefici penitenziari, salvo la ricorrenza di una delle ipotesi particolari previste dallo stesso articolo. In questo caso, infatti, non sussiste la ragione della maggiore tutela in quanto non si è più in presenza di un soggetto che ha infranto la legge penale quando ancora la sua personalità non si era completamente formata, ma di fronte ad un soggetto che raggiunta la maggiore età ha continuato a violare la legge per cui non vi è alcun motivo per applicare le disposizioni di favore invocate dal ricorrente. Quanto al secondo motivo va rilevato che "ai fini del computo del termine minimo di dieci anni di pena espiata previsto dall'art. 30- ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (c.d. ordinamento penitenziario) come condizione per la concessione di permessi premio, in caso di cumulo di pene inflitte per reati diversi, taluno dei quali ostativo alla concessione del beneficio, una volta scisso il cumulo per considerare espiata la parte di pena conseguente alla condanna per il delitto ostativo, il "dies a quo" decorre dal momento di scadenza di quest'ultima e non dall'inizio della detenzione, essendo illogico rendere inoperante il cumulo giuridico delle pene al fine di ritenere espiata la parte di pena imputabile al delitto ostativo e, a un tempo, farlo rivivere al fine di far decorrere fin dall'inizio il citato termine massimo di pena espiata" (cfr. cass. 7 ottobre 2003, n. 40301, RV. 226064 e conforme 6 novembre 2002, n. 41745, RV. 223068). Va d'altra parte rilevato che la diversa giurisprudenza (cfr. cass. 14 novembre 2001, n. 45735, RV. 220374) che fa decorrevi "dies a quo"
dal primo giorno di carcerazione, non sembra tenere conto che in tal caso il principio dello scioglimento del cumulo opererebbe due volte a favore del condannato: una prima volta consentendogli la possibilità di ottenere i permessi premio ( e le misure alternative) anche in mancanza dei requisiti tassativi di cui all'art.
4-bis, comma 1, legge 354/1975; una seconda volta come pena espiata ai fini della decorrenza dei limiti minimi di pena previsto per usufruire dei benefici penitenziari, parificandolo così ingiustificatamente a tutti gli effetti ai condannati per reati non ostativi in evidente contrasto con lo scopo che il legislatore si prefiggeva con le disposizioni dell'art.
4-bis della legge penitenziaria. Nè, infine, ha pregio il richiamo alla sentenza Corte Costituzionale 504/1955 in quanto nel caso in esame la sospensione dei permessi premio non è dipesa dall'entrata in vigore di una legge più restrittiva che si è sovrapposta ad un trattamento rieducativo in corso di esecuzione (come avvenne nel caso risolto dalla Corte Costituzionale con l'art. 15, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306), ma dalla condotta dello stesso ricorrente che ha commesso da maggiorenne un reato ostativo all'ulteriore fruizione dei benefici penitenziari. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2005