Sentenza 15 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di concessione della misura alternativa della semilibertà, con riguardo al limite minimo di pena espiata, esso deve essere calcolato dal primo giorno di carcerazione subita in conseguenza della pena cumulata. In quest'ultima va pertanto compresa la parte di pena relativa ai reati ostativi e della quale si sia accertata - solo a tal fine operando lo scioglimento del cumulo - la avvenuta prioritaria espiazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2008, n. 9818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9818 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 15/02/2008
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 492
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 027007/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RI US, N. IL 11/06/1952;
avverso ORDINANZA del 10/05/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. SALZANO Francesco, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 10 maggio 2007 e depositata il 15 maggio 2007, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile la istanza di applicazione della misura alternativa della semilibertà avanzata dal condannato ER US, ristretto giusta provvedimento 13 ottobre 2006 di riderminazione in anni diciannove, mesi due e giorni ventisei della pena residua espianda pei delitti di associazione di tipo mafioso, di sequestro di persona a scopo di estorsione e di reati concernenti gli stupefacenti.
Il Tribunale ha motivato: il condannato, pur avendo scontato interamente la reclusione inflittagli per i reati che non consentono la semilibertà, non ha ancora espiato la quota dei due terzi della pena, irrogata per i reati compresi nel novero di quelli previsti dall'art. 4 bis, comma 1, seconda fascia: a fronte della pena di anni diciassette di reclusione inflitta per il delitto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 80 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309), ER ha, infatti, scontato appena tre anni e undici mesi, laddove la recente legge di indulto non è influente, essendo il beneficio escluso per i delitti per i quali il condannato sta scontando la residua pena.
2. - Ricorre per cassazione l'interessato, di persona, mediante dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 c.p.p., il 7 giungo 2007, e col ministero del difensore di fiducia, avvocato US Giansi, mediante atto recante la data dell'11 giugno 2007, depositato il 14 giugno 2007, col quale dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente, traendo argomento dalla data di scadenza della pena (10 giugno 2001) e postulando il computo della quota dei due terzi "con decorrenza dal primo giorno di carcerazione subita in conseguenza della pena cumulata", sostiene di aver "abbondantemente espiato... il limite dei due terzi di pena richiesti dall'art. 50 dell'Ordinamento penitenziario ai fini della concessione della misura alternativa invocata".
Lamenta che il Tribunale di sorveglianza ha trascurato di valutare la disponibilità al risarcimento del danno cagionato dal delitto di cui all'art. 630 c.p. e di dichiarare "abbattuta la preclusione stabilita dall'art. 4 bis Ordinamento Penitenziario"; nel merito, sostiene che ricorrono le condizioni per la applicazione della semilibertà. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 2 ottobre 2007, rileva che il condannato non ha espiato, come computato dal Tribunale di sorveglianza, la quota di pena richiesta dalla legge, in relazione al titolo del reato, per accedere alla misura alternativa.
4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato.
4.1 - Una volta operato lo scioglimento del cumulo e positivamente accertata l'espiazione totale delle pene inflitte per i reati ostativi, ai sensi dell'art. 4 bis Ordinamento Penitenziario, il rapporto esecutivo mantiene, ciò nonostante, la sua unitarietà al fine di ogni altra valutazione in materia di benefici penitenziari (cfr. ex multis: Cass. Sez. 1, 14 novembre 2001, n. 45735, Caroppo, massima n. 220374; 2 maggio 2002, n. 21287, De Padova, massima n. 221481 e 1 aprile 2003, n. 26780, Francese, massima n. 224999). Epperò questa Corte (v. da ultimo: Cass., Sez. 1, 15 novembre 2005, n. 41450, Padovano) ha fissato il seguente principio di diritto:
con riguardo al limite minimo di pena espiata previsto per la concessione della misura alternativa della semilibertà, detto limite deve essere sempre calcolato con decorrenza dal primo giorno di carcerazione subita in conseguenza della pena cumulata, in essa, quindi, compresa la parte di pena relativa ai reati ostativi e della quale si sia accertata, operando solo a tal fine lo scioglimento del cumulo, la avvenuta prioritaria espiazione.
4.2 - Conseguono, con assorbimento delle residue censure, l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2008