Sentenza 3 agosto 2001
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- 1. La disciplina antidiscriminatoria - fattore handicaphttps://www.studiolegaleassociato.it/notizie/
Il d.lgs. 9.7.2003, n. 216 reca disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dagli handicap, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro. Per “handicap” si intende la malattia di lunga durata che incida negativamente sulla vita professionale del lavoratore. La Corte di Giustizia Europea con sentenza 11.4.2013 nelle cause riunite C-335/11 e C-337/11 ha sancito “La nozione di handicap di cui alla Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27.11.2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2001, n. 10754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10754 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA LA CORT S0 7 5 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: --- - Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 1486/99 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron. 23322 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud.29/05/01 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI S.p.A., in persona del legale rappresentante elettivamente domiciliato in ROMA VIA pro tempore, SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato BUCCI FEDERICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
UR RE, IF AF, ME NI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALADIER 53, 2001 presso lo studio dell'avvocato ALLEGRA ROBERTO, 2590 rappresentati e difesi dall'avvocato VANTAGGIATO -1- ANGELO, giusta delega in atti;
controricorrenti avverso la sentenza n. 2807/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 17/11/98 R.G.N. 116/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/01 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Lecce la spa Ferrovie dello Stato proponeva appello avverso la sentenza con la quale il locale Pretore del lavoro aveva accolto le domande proposte con separati ( e poi riuniti) ricorsi depositati il 4 e 5 gennaio 1996 da IU SA, LE TO e HI RA intese ad ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscita sulla base dello stipendio comprensivo di tutti gli incrementi previsti dal CCNL del 1.1.90, con condanna della società al pagamento della corrispondente differenza con accessori. Costituitisi gli appellati, il Tribunale, con sentenza del 17.11.98, rigettava il gravame. Affermava il Tribunale che dal disposto dell' art. 38 del CCNL 90/92 W appariva incontestabile il diritto dei lavoratori ad ottenere la liquidazione del trattamento di quiescenza tenendo conto di tutti gli aumenti tabellari previsti dal contratto, i quali, ancorché scaglionati nel tempo, erano entrati a far parte del patrimonio dei dipendenti fin dalla sua entrata in vigore. L'accordo sindacale siglato il 21 maggio 1992, invocato dall'appellante, incidendo solo sui diritti dei lavoratori posti a riposo, doveva essere disapplicato perché creava una ingiustificata disparità di trattamento tra chi era ancora in servizio al momento della firma dell'accordo e che aveva beneficiato dell'ultima tranche di aumento e coloro che invece erano già in pensione. In relazione alla indennità di buonuscita, il rinvio all'ultimo stipendio operato dal CCNL al DPR n. 1092 del 1973, doveva intendersi come riferito allo stipendio virtualmente maturato e non a quello materialmente corrisposto. Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso affidato a un unico complesso motivo. Resistono i lavoratori con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge 829/73, dell'art. 12 disp. prel. al cod. civ., degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1368 cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Lamenta la società ricorrente che il Tribunale abbia optato per un significato “estensivo" del termine stipendio ai fini dell'indennità di buonuscita, mentre l'interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 37, 38 e 39 del CCNL, che sono legate da un rapporto di reciproca coordinazione, non può prescindere da una lettura logico-sistematica se non a costo di incorrere nella violazione dell'art. 1363 cod. civ. Deduce il ricorrente che l'art. 14 della legge 829/73 sul computo dell'indennità di buonuscita fa riferimento all'ultimo stipendio mensile, parimenti la legge 141/90 sul prepensionamento dei ferrovieri fa riferimento all'ultima retribuzione imponibile e l'art. 96 del CCNL, lungi dal derogare tali disposizioni (che sarebbero comunque inderogabili dalla contrattazione collettiva), riconferma, al terzo comma, l'applicazione della legge 829/73. Andrebbe quindi escluso che possa prendersi a base, ai fini del computo dell'indennità, uno stipendio virtuale e ciò viene confermato dal quarto comma dello stesso art. 96 del CCNL ove risulta chiara la distinzione tra previdenza e quiescenza, così negando che il riconoscimento dei benefici possa operare, oltre che per il trattamento pensionistico, anche per l'indennità di buonuscita. Peraltro dall'art. 38 del CCNL, laddove si statuisce che l'attribuzione dei benefici economici previsti dal CCNL deve essere effettuata alle decorrenze indicate ai punti medesimi, emerge che lo scaglionamento dei benefici, non era, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, mera rateizzazione di un unico 2 beneficio acquisito al patrimonio del dipendente fin dalla applicazione, ai fini giuridici, del contratto collettivo. Il ricorso merita accoglimento. E' stato infatti ritenuto (cfr. Cass. n. 5042 del 18 aprile 2000) che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato che era prima erogata - dall'Opafs e quindi, a seguito della soppressione di quest'ultimo ad opera della legge 537 del 1993, dalla medesima società ricorrente - deve essere commisurata, ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973 n. 829, all'ultimo stipendio sulla base del quale sono stati versati sia il contributo a carico delle Ferrovie, sia la trattenuta a carico del dipendente, poiché l'erogazione dell'indennità in misura non p proporzionale ai versamenti effettuati provocherebbe lo squilibrio finanziario della gestione;
pertanto non sono computabili nell'indennità gli aumenti stipendiali previsti per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, sui quali non furono versati i contributi. A questo principio, riconfermato dalla giurisprudenza successiva (v., fra le altre conformi, Cass. 5 ottobre 1999, n. 11080; Id., 18 aprile 2000, n. 5042; Id., 23 giugno 2000, n. 8558), il Collegio reputa di doversi conformare, in mancanza di argomenti che non siano già stati disattesi dalla Corte nelle ricordate occasioni o che propongano aspetti di tale gravità da esonerare la Corte medesima dal dovere di fedeltà ai propri precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione (assegnatale dall'art. 65 dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e succ. modificazioni, ma di rilevanza costituzionale, atteso il principio, sancito dall'art. 111 Cost., dell'indeclinabilità del controllo di legittimità delle sentenze) di assicurare l'esatta osservanza, l'uniforme interpretazione della legge e l'unità del diritto oggettivo nazionale. Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata va cassata;
la causa può essere decisa nel merito, giacché non sono necessari ulteriori accertamenti, con il rigetto 3 della domanda spiegata nel ricorso introduttivo dagli originari ricorrenti. Le spese dell'intero giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva avanzata dagli odierni controricorrenti. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 29 maggio 2001. fottneNITE PLAC Ebe n IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE M aura Le runa Phill IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria 3. AGO 2001 . IL CANCELLIERE