Sentenza 6 novembre 2002
Massime • 1
Una volta operato lo scioglimento del cumulo, al fine del superamento del divieto di cui all'art. 4-bis, comma 1, prima parte, legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), il cumulo medesimo non può essere ricomposto agli effetti del computo del limite minimo di pena espiata per la concessione della semilibertà, per il quale deve aversi riguardo unicamente alla parte di pena relativa ai reati non ostativi ai benefici penitenziari (risultando quella concernente i reati ostativi già scontata e scorporata mediante la scissione del cumulo), a nulla rilevando che tale soluzione si riveli, in concreto, meno favorevole al condannato di quella che si sarebbe ottenuta non procedendo allo scioglimento.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2002, n. 41745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41745 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/11/2002
1. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - N. 3316
3. Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 011301/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST OR N. IL 21/10/1968;
avverso ORDINANZA del 17/01/2002 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mura (Concl. Conf.). MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza in epigrafe ha rigettato l'istanza di semilibertà proposta da OS AT ritenendo che lo stesso, detratta dal cumulo in esecuzione la pena - già interamente scontata - relativa al delitto di cui all'art. 630 c.p., non avesse ancora espiato la metà della pena infettagli per i reati residui, come previsto dall'art. 50, co. 2, O.P. una volta sciolto il cumulo in conseguenza dell'avvenuta esecuzione della pena imputabile al reato ostativo alla concessione del beneficio ex art. 4 bis, co. 1, O.P..
Ricorre il difensore, lamentando che lo scioglimento del cumulo non può mai ritorcersi in danno del condannato mentre ciò si è verificato nel caso di specie, posto che l'OS, avendo già scontato i due terzi della pena complessiva, avrebbe potuto ottenere accesso al beneficio ove detto scioglimento non fosse stato effettuato.
Il ricorso è infondato. La Corte ritiene, invero, che, una volta operato lo scioglimento del cumulo ai fini del superamento del divieto di cui all'art. 4 bis, co. 1, prima parte Ord. penit., secondo quanto giudicato possibile dalle ss.uu. con sentenza 30.6.1999, Ronga, il cumulo non possa essere ricomposto ai fini del computo del limite minimo di pena espiata, ex art. 50, co. 2, O.P., con la conseguenza che, in applicazione del principio "cius commoda eius et incommoda", debba aversi riguardo unicamente alla parte di pena relativa ai reati non ostativi (essendo quella relativa al reato ostativo già stata scontata e scorporata attraverso lo scioglimento del cumulo), con conseguente necessità dell'espiazione di almeno metà della pena imputabile ai reati stessi (gli unici cui deve ormai ritenersi riferibile la residua esecuzione in corso), ancorché tale soluzione si riveli, in concreto, meno favorevole al condannato di quella che si sarebbe ottenuta non procedendo allo scioglimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002