Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2002, n. 41745
CASS
Sentenza 6 novembre 2002

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Una volta operato lo scioglimento del cumulo, al fine del superamento del divieto di cui all'art. 4-bis, comma 1, prima parte, legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario), il cumulo medesimo non può essere ricomposto agli effetti del computo del limite minimo di pena espiata per la concessione della semilibertà, per il quale deve aversi riguardo unicamente alla parte di pena relativa ai reati non ostativi ai benefici penitenziari (risultando quella concernente i reati ostativi già scontata e scorporata mediante la scissione del cumulo), a nulla rilevando che tale soluzione si riveli, in concreto, meno favorevole al condannato di quella che si sarebbe ottenuta non procedendo allo scioglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/11/2002, n. 41745
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41745
    Data del deposito : 6 novembre 2002

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