Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2003, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL ROPOLONTAI0 1350 /03 LA CORTES REMALI C S Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente R.G.N. 23193/99 Cron.2322 Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere Rep. 454 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere DI AMATO - Consigliere L Dott. Sergio ud.21/06/02 TIRELLI Consigliere - Dott. Dr. Francesco ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: VI GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 23, presso 1'avvocato MARIO SALERNI, che lo rappresenta e di fende unitamente agli avvocati FEDERICO ISETTA, AGOSTINO GIORDO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
COMUNITA' MONTANA SESTA MONTE ACUTO, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 31, presso l'avvocato ENRICO rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO 2002 GUIDI, CORDELLA, giusta delega a margine del controricorso;
1411 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 102/99 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 17/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/06/2002 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;
udito рет il ricorrente 1'Avvocato Salerni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con deliberazione n. 45 del primo febbraio 1989 la Giunta Esecutiva della VI CO Montana "Monte Aculo" affidava all'equipe, composta dall'architetto GI IN, dall'ingegnere Gavino Sini e dal geometra Agostino Saba, la progettazione esecutiva di un centro museale delle Ferrovie Sarde, da realizzarsi in Chilivani, per l'importo presunto di due miliardi di lire, rimandando la predisposizione del relativo schema di convenzione a successiva delibera, poi assunta il 4 aprile 1989, col n. 125. In detta delibera si dava atto che lo schema di convenzione avrebbe costituito parte integrante e sostanziale della deliberazione e doveva risultarvi specificato che "nessuna spesa avrebbe fatto carico alla CO in caso di mancato finanziamento dell'opera, fatta eccezione della possibilità che l'amm.ne si riservava di erogare un acconto nella misura che sarebbe stata stabilita con successivo atto deliberativo e con fondi ex lege 1102/1971". La successiva convenzione disciplinante le modalità di svolgimento dell'incarico, stipulata tra i professionisti summenzionati e il Presidente della "Monte Acuto", prevedeva, tra l'altro, all'art. 8 il criterio di determinazione degli onorari per lo studio e la compilazione del progetto;
all'art. 9 il rimborso delic spese in misura del 45% degli onorari;
agli artt. 13 e 13 bis la corresponsione degli onorari stessi che veniva subordinata all'effettivo finanziamento dell'opera; all'art. 17 il deferimento ad arbitri ( che avrebbero giudicato "secondo le norme del diritto" ) delle controversie - ove non composte in via amministrativa relative alla liquidazione degli onorari, dei compensi e dei rimborsi spese. L'elaborato progettuale, predisposto ed approvato dai professionisti, veniva approvato dall'organo tecnico della comunità. La CO Montana, non avendo ottenuto il finanziamento dell'opera, non corrispondeva ai professionisti alcun compenso. L'arch. IN, allora, con atto 20 luglio 1994 chiedeva il giudizio arbitrale per la condanna della "Monte Acuto" a corrispondere i corrispettivi dovuti. Il lodo, emesso dagli arbitri il 15.4.1998, condannava la CO Montana а pagare allo stesso IN £. 60.051.325, a titolo di rimborsa spese vive, oltre IVA, CNPAIA e interessi ed oltre 4/5 delle spese giudiziali nonché i 4/5 del compenso al collegio arbitrale liquidato in 19 milioni di lire". Con atto 10-16.7.98 la CO Montana impugnava per nullità il lodo dinanzi alla Corte d'appello di Cagliari- Sezione distaccata di Sassari. Detto giudice, con sentenza in data 26.2, 1999, dichiarava multo il lodo impugnato e che nulla era dovuto a nessun titolo dalla CO Montana n. VI al IN e per esso all'equipe dei professionisti, condannava, inoltre, il predetto a rifondere alla CO le spese del giudizio di impugnazione del lodo nonché le spese del giudizio arbitrale (già liquidate in £. 19,000,000). A sostegno della propria decisione la corte osservava che la statuizione arbitrale era del tutto priva di motivazione, cosa che rendeva assolutamente impossibile al giudice della impugnazione la comprensione e della situazione di partenza del collegio arbitrale e del procedimento logico-giuridico attraverso cui era pervenuto alla statuizione di condanna ed infine come avesse fatto discendere la fonte dell'obbligazione della CO Montana dall'art. 16 del D.P.G.R.S. 13 ollobre 1966 n. 54, quando le obbligazioni per spese, compensi ed onorari trovavano la loro disciplina nelle clausole della convenzione sopra indicata. Questa, invece, era stata del tutto ignorata. v 2 Se il collegio arbitrale avesse esaminato detta convenzione e le precedenti delibere, avrebbe potuto agevolmente constatare che spese ed onorari erano dovuti soltanto se si fosse avverata la condizione sospensiva del finanziamento dell'opera da parte della Regione. Né per giustificare la pronuncia del collegio potrebbe invocarsi il disposto dell'art. 1339 cod. civ. sull'inserzione automatica di clausole, non avendo il decreto summenzionato del presidente della giunta regionale forza di legge. Pertanto il lodo doveva ritenersi nullo per carenza assoluta di motivazione e per non avere gli arbitri pronunciato secondo diritto. Avverso detta sentenza IN GI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. La CO Montana "Monte Acuto" ha resistito con controricorso e depositato memoria ex art. 378 cp c.. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art 829 c.p.c. (art. 360 n. 3 cp.c.). Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.). Nel ritenere il lodo carente di motivazione la corte d'appello non avrebbe tenuto conto del fatto che, secondo il disposto del n. 5 (recte n. 3) dell'art. 823 c.p.c., è sufficiente che gli arbitri formulino, per giustificare la loro decisione, una "sommaria esposizione dei motivi". Nella fattispecie una lettura complessiva del lodo e degli atti del giudizio avrebbe consentito di verificare la congruenza e ragionevolezza della decisione medesima. Infondato sarebbe pure il rimprovero agli arbitri di non aver indagato sull'intento delle parti. 3 Il collegio arbitrale, nella descrizione del fatto e nella successiva stesura della motivazione, avrebbe chiarito di ritenere differenti le previsioni dell'art. 8 della convenzione (relative agli onorari ed altri emolumenti indicati dalla Tariffa professionale) da quelle dell'art. 9 (relative al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, rilievi topografici, compilazione del progetto e simili ) e di ritenere tali spese dovute, secondo la espressa previsione del medesimo art. 9, indipendentemente da ogni altra pattuizione e statuizione indicata nella convenzione. La corte d'appello avrebbe, invece, omesso di spiegare in quale errore di valutazione siano incorsi gli arbitri e, nello stesso tempo, avrebbe formulato la propria diversa interpretazione dei patti contrattuali, in patese violazione dell'art. 829 c.p.c. che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, ammette ta deduzione della violazione delle disposizioni di un contratto solo sotto il profilo di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale Se la corte di merito avesse letto attentamente l'art. 9 della convenzione, avrebbe rilevato che l'obbligo di corrispondere il rimborso spese all'arch. IN come ritenuto, in conformità della convenzione, dagli arbitri era già maturato fin dal momento della approvazione del progetto da parte della CO Montana e che il riferimento all'art. 16 del D.P.G.R. 13.10.66 n. 54 non costituiva una indebita applicazione di norme non richiamate nella convenzione, ma un richiamo operato a maggior precisazione dell'entità delle spese ritenute rimborsabili. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 829, secondo comma, c.p.c. e degli artt. 1363, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 cod. civ. (art. 360, n. 3, c.p.c. ). Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c. ). zur 다 Il riferimento da parte degli arbitri all'art. 16 del D.P.G.R. 54/66 non sarebbe stato fatto considerando tale norma fonte dell'obbligazione a carico della CO Montana. Una lettura complessiva del lodo avrebbe consentito alla corte d'appello di accertare che gli arbitri avevano interpretato ed applicato le clausole contrattuali in conformità alle disposizioni sulla interpretazione dei contratti, richiamando il citato D.C.P.R. solo quale norma di riferimento o quale “pratica adottata nel luogo in cui è stato concluso il contratto" (art. 1368 c.c.) per determinare l'entità delle spese rimborsabili. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 814 nonché degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c. ). Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 cp.c. ). Liquidando le spese a favore del collegio arbitrale la Corte d'appello avrebbe violato non solo l'art. 814 c.p.c., che demanda al Presidente del Tribunale la liquidazione del compenso agli arbitri, ma anche le disposizioni degli artt. 99, 100 e 112 c.p.c.. La liquidazione effettuata a favore di terzi ( gli arbitri) estranei al procedimento di impugnazione sarebbe contraria infatti al principio secondo cui chi vuol far valere un proprio diritto deve proporre domanda al giudice competente e, in relazione a tale domanda, deve avere un interesse diretto. Detta liquidazione sarebbe stata effettuata a seguito di domanda della CO Montana, che non avrebbe un diritto proprio ed un interesse diretto e neanche indiretto alla liquidazione, non risultando in nessun atto che detto ente abbia accettato la liquidazione effettuata dagli interessati ai sensi dell'art. 814 c.p.c. e neanche che esso abbia agito in rivaisa quale obbligato solidale. Jesso 5 Inoltre la sentenza sul punto sarebbe viziata da ultrapetizione, essendo la domanda della CO Montana di liquidazione degli onorari agli arbitri formulata soltanto subordinatamente al riconoscimento del compenso al IN. La CO Montana avrebbe richiesto, infatti, solo in tal caso che il compenso dovuto agli arbitri fosse posto a carico di quest'ultimo. Infine apparirebbe del tutto ingiustificata la liquidazione della corte d'appello, avendo questa riconosciuto agli arbitri l'intero compenso dagli stessi determinato dopo aver rimproverato al collegio arbitrale di avere redatto un lodo nullo per l'assoluta carenza di motivazione. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. ( art. 360 n. 3 cp.c. ). Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c. ). La liquidazione delle intere spese del giudizio a carico del IN sarebbe del tutto immotivata in relazione ai presupposti di fatto e di diritto ed al comportamento processuale tenuto dalle parti. Il primo profilo di censura del primo motivo di ricorso è infondato. La corte di appello ha rilevato “l'assoluta mancanza di motivazione della statuizione del Collegio Arbitrale", affermando che tale carenza "rende assolutamente impossibile al giudice della impugnazione la comprensione e della situazione di partenza del superiore Collegio e del procedimento logica-giuridico attraverso il quale è pervenuto alla statuizione di condanna ed infine come abbia fatto discendere la fonte dell'obbligazione dell'appellante dall'art. 16 del D.P.G.RS. 13 ottobre 1966 n. 54. Il ricorrente censura tali argomentazioni, affermando che l'obbligo di motivazione del lodo, di cui all'art. 823, n. 3, cod. proc. civ., è assolto qualora gli arbitri zow G formulino, per giustificare la loro decisione, "una sommaria esposizione dei motivi" e che una lettura complessiva del lodo e degli atti avrebbe consentito di verificare la congruenza e ragionevolezza della decisione medesima. Osserva il collegio che tale censura non è pertinente, in quanto la corte d'appello non ha affermato che la motivazione è inadeguata, ma che è incomprensibile, fatto che integra un'ipotesi di mancanza di motivazione, verificandosi questa non solo nei casi di radicale carenza di essa, ma anche qualora si estrinsechi în argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi" o fra di loro logicamente inconciliabili, 0 comunque perplesse od obbiettivamente incomprensibili (cfr. cass. n. 5888 del 1992, resa a sezioni unite). Lo stesso ricorrente, peraltro, implicitamente ammette che la motivazione di per sé è incomprensibile con l'affermare che una lettura complessiva del lodo e degli atti avrebbe consentito di verificare la congruenza e ragionevolezza della decisione. Dire che per comprendere una decisione è necessario leggere anche gli atti del giudizio, significa ammettere che la motivazione della stessa, senza la lettura di tali atti, non è comprensibile. Con il secondo profilo di censura del primo motivo e con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere omesso di spiegare in quale errore di valutazione siano incorsi gli arbitri c, nello stesso tempo, per aver formulato la propria diversa interpretazione dei patti contrattuali in palese violazione dell'art. 829 cod. proc. civ., che ammetterebbe la deduzione della violazione delle disposizioni di un contratto soltanto sotto il profilo di violazione delle norme di ermeneutica contrattuale. Anche tali censure sono infondate. 7 La sentenza impugnata addebita agli arbitri di avere del tutto ignorato l'art. 1362 cod. civ. "per non aver indagato sull'intento delle parti, sia con riferimento alle superiori delibere (che sono proprio gli atti attraverso i quali la volontà della P.A. si forma) sia alla convenzione, al contratto cioè con cui la volontà viene estrinsecata dall'organo della stessa P.A. a ciò preposto". Pertanto non è affatto vero che il giudice a quo abbia omesso di spiegare in quale errore siano incorsi gli arbitri, avendo invece chiarito che questi avevano omesso di prendere in considerazione, al fine della soluzione della controversia, la convenzione intervenuta con la P.A. e le delibere che l'avevano preceduta. Né la corte d'appello, interpretando direttamente tali atti, ha violato, come sostenuto dal ricorrente, l'art 829 cod. civ.. La corte di appello, ravvisata la nullità del lodo per l'assoluta mancanza di motivazione dello stesso, è passata essendo la causa in condizione di essere decisa dalla fase rescindente a quella rescissoria e, quindi, all'esame del merito. Passando alla fase rescissoria il giudice a quo ha affermato che l'esame degli atti summenzionati "avrebbe agevolmente consentito (in claris non fit interpretatio ) di constatare che spese ed onorari erano dovuti solo per l'avverarsi d'una condizione sospensiva: il finanziamento dell'opera da parte della Regione. In caso di mancato finanziamento dice la convenzione nulla è dovuto di professionisti", Né potrebbe invocarsi, per giustificare la pronuncia del collegio arbitrale, l'art. 1339 cod. civ. sull'inserzione automatica di clausole, non avendo l'art. 16 del D.P.G.R.S. 13 ottobre 1966 n. 54, per sua natura, forza di legge. Any 0 58 Tale modo di procedere appare del tutto corretto, anteso che l'art. 830 cod. proc. civ. dispone che la corte d'appello, che dichiara la nullità del lodo, pronuncia anche sul merito, se la causa è in condizione di essere decisa. La corte di merito ha interpretato, poi, gli atti in questione in base al senso letterale, rivelando questo, secondo la corte stessa, con chiarezza ed univocità la comune volontà delle parti. In tal caso il ricorrente, nel proporre una diversa interpretazione, avrebbe dovuto dare, per il principio di autosufficienza del ricorso, la rigorosa dimostrazione dell'insufficienza del mero dato letterale ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale, cosa che, invece, non ha fatto, costituendo tale dato il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa. Anche il terzo motivo è infondato. Il ricorrente censura sotto diversi profili la liquidazione del compenso agli arbitri, censura che non è pertinente, atteso che la corte d'appello non ha affatto proceduto alla liquidazione di detto compenso. Infatti, non è contenuto nella motivazione neppure un accenno a tale liquidazione, mentre nel dispositivo si pongono a carico del IN, soccombente nel giudizio di impugnazione del lodo, sia le spese del giudizio di impugnazione che quelle de! giudizio arbitrale “già liquidate in £. 19.000.000", facendo la corte di appello chiaramente riferimento, con la espressione "già liquidate", alle spese che gli arbitri si erano autoliquidate nel giudizio arbitrale, come emerge dalla narrativa della sentenza impugnata, in lire 19 milioni. Né sussiste il denunciato vizio di ultrapetizione, avendo la CO Montana Monte Acuto chiesto ( punto 6 delle conclusioni del giudizio di impugnazione del fur lodo) di porre a carico del IN "il corrispettivo e le spese e il compenso dovuto agli arbitri". Infondato è, infine, anche il quarto motivo La condanna alle spese a carico del IN non è del tutto immotivata, come asserito dal ricorrente, fondandosi questa, invece, come si evince dalla sentenza impugnata, sul principio della soccombenza. Per quanto precede il ricorso deve essere respinto ed il ricorrente condannato a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che, tenuto conto del valore della lite e dell'impegno processuale richiesto, appare giusto liquidare in complessivi euro 2.150,00, di cui euro 2000,00 per onorario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese giudiziali, che si liquidano in complessivi euro 2.150,00, di cui euro 2.000,00 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma il 21 giugno 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Losevio 123 29 GEN 2003A Dec IL CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione - 3 APR. 2003 delle Entrate di Roma 2 il J 13764 versate € 160, 10 serie 4 al n. apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002) IL DIRETTORE DI CANCELLERIA ✓ (F. Filpp: Scarrings10 *