Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/10/2002, n. 15100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15100 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 5 1 00/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZI Oggetto SEZI lovel Composta dagli Ill.mi gg. Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 21513/99 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Cron.35289 Dott. Michele LO PIANO Rep. 3933Consigliere Dott. Bruno DURANTE - Consigliere Ud. 12/02/02 Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE sul ricorso proposto da: UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ZO VA IS, elettivamente domiciliato in Sole dal Sig. per diritti € 1.55 ROMA VIA DEL VIMINALE 43, presso lo studio 25 OTT 2002. dell'avvocato ETTORE MARIA CERASA, che lo difende IL CANCELLIERE unitamente all'avvocato MARCO ANDRACCO, giusta delega 077 1133 CANCELLERIA in atti;
ricorrente
contro
ET LB, ET AU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 181, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RUFFINI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCO COTTA, giusta delega in2002 423 atti;
-1-
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 391/98 del Tribunale di SANREMO, emessa il 16/10/98, depositata il 20/11/98; RG. 118/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/02 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato ETTORE MARIA CERASA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 19 febbraio 1996, RO TI e IA TI convenivano dinanzi al Pretore di Bordighera OV ST RU intimandogli lo sfratto per finita locazione. Deducevano che il contratto di locazione intercorso tra le parti era scaduto il 31 dicembre 1995 e che la disdetta era intervenuta il 12 giugno 1991. Il RU, costituitosi in giudizio, contestava il fondamento della domanda, sostenendo che il contratto si era tacitamente rinnovato per essere egli rimasto nella disponibilità dell'immobile per oltre quattro anni dopo la disdetta e per avere le locatrici continuato a percepire il canone con i relativi aggiornamenti ISTAT. Il Pretore, con sentenza del 17 febbraio 1997, escluso che il contratto potesse considerarsi tacitamente rinnovato, accertava l'avvenuta scadenza del contratto di locazione al 31 dicembre 1995, applicava la proroga biennale di cui alla legge n. 359 del 1992 e fissava il rilascio al 30 giugno 1998. Proposto appello, il Tribunale di Sanremo lo rigettava, ritenendo che nel caso di specie era da escludersi una tacita rinnovazione del contratto. Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione OV ST RU, articolando due motivi, ill ativapusenosti. IA e RO TI resistono con controricorso con mesnis. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, deducendo che il F دو 3 Tribunale non aveva adeguatamente motivato sul perché gli elementi presenti nella fattispecie non fossero idonei a far ritenere, in modo non equivoco, la volontà delle parti di rinnovare tacitamente il contratto di locazione. In particolare non si era tenuto conto: del lasso di tempo intercorso tra l'ultima disdetta e l'azione giudiziaria (quattro anni e otto mesi); del contegno delle TI che avevano continuato a percepire il canone, richiedendo e ottenendo gli aggiornamenti ISTAT, senza mai accennare nelle richieste che il rapporto perdurava nonostante la disdetta;
della circostanza che le TI dopo una prima disdetta intimata nel 1987 ne avevano intimata un'altra nel 1991. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1597 c.c., nonché ancora una volta la contraddittorietà della motivazione. La norma indicata era violata perché non si era considerato che nel caso di specie la detenzione nell'immobile dopo la disdetta era durata per un lungo periodo. La giurisprudenza della cassazione citata si riferiva ad un'inerzia del locatore durata per pochi mesi. La contraddittorietà della motivazione consisteva poi in ciò, che il Tribunale aveva considerato un principio di diritto formatosi per negare la rinnovazione tacita in ipotesi di permanenza nella detenzione dell'immobile durata pochi mesi o al massimo un paio d'anni, applicandolo ad un caso che per le connotazioni concrete evidenziava invece la rinnovazione tacita del contratto. r I due motivi, che per evidenti motivi di connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. E' consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui poiché la rinnovazione tacita del contratto di locazione, ai sensi dell'art. 1597 cod. civ., postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la sua volontà di porre termine al rapporto, la suddetta rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del locatario nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo invece un suo comportamento positivo, idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente manifestata per la cessazione del rapporto (Cass. 11 agosto 1985, n. 8825; v. ancora, Cass. 29 agosto 1995, n. 9105; Cass. 13 novembre 1996, n. 9917; Cass. 14 gennaio 1998, n. 269; Cass. 28 settembre 1998, n. 9698; Cass. 23 dicembre 1998, n. 12833; Cass. 5 novembre 1999, n. 12334). Il Tribunale ha fatto applicazione dell'indicato principio cosicché è da escludersi la lamentata violazione di legge. Correttamente poi il Tribunale ha affermato che non poteva attribuirsi rilievo alla richiesta e percezione dell'aggiornamento del canone locatizio a norma dell'art. 25 della legge n. 392 del 1978, giacché espressione dell'esercizio del diritto 5 r P ........ ww di credito del locatore, di cui egli deve ritenersi certo titolare fino a che il conduttore permane nel godimento dell'immobile>>. Non si riscontra poi il denunziato vizio di motivazione. Il Tribunale ha infatti adeguatamente motivato sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenere insussistente una tacita rinnovazione del contratto. In particolare, il Tribunale, applicando il principio di diritto sopra enunciato, ha anche ritenuto di dover dar conto dei possibili motivi del ritardo nell'azione giudiziaria, mentre le doglianze del ricorrente appaiono rivolte direttamente al convincimento espresso dai giudici di merito in modo difforme dalle aspettative. Senza poi considerare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il lasso di tempo trascorso prima dell'azione giudiziaria possa essere anche considerevole, senza che ciò debba indurre a far ritenere sussistente una rinnovazione tacita del contratto (v. per es. Cass. 14 gennaio 1998, n. 269, con riferimento ad un caso di ritardo di oltre quattro anni). Quello poi che il ricorrente qualifica falsa applicazione dell'art. 1597 c.c., per avere i giudici di merito applicato il principio di diritto indicato ad un caso al quale, per la connotazione della fattispecie concreta, non doveva essere applicato, consiste invece nella valutazione compiuta dai giudici di merito, incensurabile in questa sede in quanto adeguatamente motivata. 6 r -- In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato. Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 12 febbraio 2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Memo Vinon's fur logt 129,11 4567 20,65 Daisy Maria Alella 149,77 Depositata in Cancelleria Oggi, 25.10.08 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello AGENZIA DELLE ENTRATE ROMÀ 2 Registrato in date.7 NOV 2002 Serie 4. al n.51124. 149.77 versate €... (euro.. CENTOQUARANTALOVE/77 p. Il Dirigente Servier (Dott.ssa Mazda FILIPPO) Il Responsabile Gludiziari Dr M 7