Sentenza 6 marzo 2002
Massime • 1
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, ai sensi degli artt. 1 legge n. 18/1980 e 1 della legge n. 508/1988, deve sussistere la necessità di una assistenza continua per il compimento degli atti necessari della vita quotidiana e non esclusivamente finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose di una malattia psichica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2002, n. 3212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3212 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - rel. Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
SI RM, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO CONCETTI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso. - resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 86/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 04/06/98 R.G.N. 478/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con atto 23 aprile 1996, il sig. NN RO, già titolare di indennità di accompagnamento dal 12 febbraio 1994, ricorreva al Pretore di Terni nei confronti del Ministero dell'interno, e premesso che la provvidenza gli era stata sospesa dalla Prefettura a seguito di accertamenti sanitari di verifica del 12 febbraio 1994, effettuati dal Ministero del tesoro, chiedeva che il Ministero dell'Interno fosse condannato, previo accertamento del possesso dei requisiti di legge, al ripristino del beneficio.
Il Pretore rigettava la domanda, ma essa, su appello del RO, veniva accolta dal Tribunale di Perugia con sentenza in data 20 marzo/4 giugno 1998 che, previa declaratoria dell'invalidità totale dell'assistito e della sua impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita, condannava il Ministero dell'interno a ripristinare l'erogazione dell'indennità di accompagnamento. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero dell'interno con dieci motivi.
Il RO è intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
Col primo motivo, il Ministero dell'interno deduce nullità della sentenza e/o del procedimento in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. e, con il secondo motivo, motivazione omessa e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. e sostiene che avendo il RO contestato il risultato della visita del 12 febbraio 1994, a seguito del quale con comunicazione del 12 ottobre 1994, il Ministero del Tesoro aveva revocato il beneficio dell'indennità di accompagnamento, il contraddittorio avrebbe dovuto estendersi anche a tale Ministero (dal quale le commissioni mediche periferiche dipendono). Ciò si ricaverebbe dall'art. 10 della legge n. 291 del 1988 la quale ha stabilito che con decreto del Ministero del Tesoro
devono essere fissati i criteri e le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari.
Il d.m. n. 293/1989 dello stesso Ministero stabilisce, poi, i criteri e le modalità delle verifiche di cui alla legge ult. cit.. L'art. 9 della legge n. 295 del 1990, infine, dispone che resta ferma la competenza del Ministero del Tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per l'effettuazione delle verifiche.
Gli esposti motivi sono infondati.
Le Sezioni unite di questa Corte (sentenza 12 luglio 2000, n. 483) hanno, infatti, stabilito che nel vigore della disciplina introdotta dalla legge n. 537 del 1993 e dal regolamento approvato con d.p.r. n. 698 del 1994, il privato che intenda ottenere una prestazione di assistenza sociale per invalidità civile ed abbia già ricevuto in sede amministrativa un provvedimento negativo in ordine alla sussistenza del requisito sanitario non è tenuto a chiedere preventivamente in giudizio l'accertamento del requisito sanitario nei confronti del Ministero del Tesoro e poi a chiedere, con distinto processo, l'attribuzione della prestazione pecuniaria nei confronti del Ministero dell'Interno, essendo invece sufficiente che egli proponga un'unica azione nei confronti di quest'ultimo Ministero;
la suddetta azione, peraltro, essendo volta all'affermazione del diritto alla prestazione pecuniaria richiesta, comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido, laddove la richiesta del privato o del Ministero convenuto di accertamento di tale stato con efficacia di giudicato, implica la chiamata in causa del Ministero del Tesoro.
Tale principio deve trovare applicazione nel caso di specie essendo stato proposto il ricorso introduttivo il 23 aprile 1996 e quindi successivamente all'entrata in vigore delle norme citate nella massima sopra riprodotta ed essendosi chiesto da parte del RO, con tale ricorso, la condanna dell'amministrazione alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento con accertamento, soltanto in via incidentale, del proprio stato di impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita.
Col terzo motivo, l'Amministrazione ricorrente deduce subordinatamente ed in via alternativa violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della l n. 18/80 in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.; e, col quarto motivo, motivazione insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. e censura la sentenza impugnata per non avere il Tribunale distinto tra l'opera di assistenza e di sostegno sul piano psichico (aveva argomentato il consulente tecnico di ufficio nominato in primo grado che il soggetto - affetto da psiconevrosi di grave entità - necessita di assistenza continua nella misura in cui abbisogna della vicinanza di un familiare utile al solo fine terapeutico-profilattico di renderlo tranquillo e lontano dalle proprie fobie) e l'opera prestata dall'accompagnatore nei confronti di cui si trovi in situazione di impossibilità materiale.
I due motivi ora in esame (terzo e quarto) sono infondati. Ha ritenuto il giudice di appello che ne' la commissione medica periferica in sede di revisione, ne' il consulente di ufficio avevano negato la presenza di una grave patologia del ricorrente, di prevalente carattere psichiatrico, tale da renderlo totalmente invalido al lavoro, ne' avevano negato la necessità di una assistenza continua dello stesso "nella misura in cui abbisogna della vicinanza di un familiare, utile al solo fine terapeutico- profilattico di renderlo tranquillo e lontano dalle proprie fobie. Ha ritenuto tuttavia il Tribunale erronea la conclusione cui il consulente di ufficio è pervenuto che la necessità di una assistenza continuativa così connotata non risulta assolutamente assimilabile a quanto previsto dalla norma che regola l'erogazione dell'indennità di accompagnamento.
Secondo il giudice di secondo grado, sarebbe, invece, sufficiente per il riconoscimento della provvidenza, che il soggetto abbia bisogno di assistenza continua, essendo l'indennità una sorta di contropartita di tale assistenza. Nel caso di specie si trattava di persona soggetta ad attacchi di panico che possono essere improvvisi e immotivati, come tali idonei a compromettere irreversibilmente la qualità della vita del paziente, impossibilitato a fare alcunché da solo. Tanto più il trattamento assistenziale avrebbe dovuto essere riconosciuto al RO in quanto lo stesso trattamento era stato da lui in precedenza goduto per la medesima patologia.
La Corte ritiene che le argomentazioni del Tribunale non si sottraggano alle censure dell'amministrazione ricorrente, laddove il giudice di appello ha ritenuto che l'indennità di accompagnamento costituisca una sorta di contropartita dovuta per una necessità sostanzialmente profilattica di essere assistito in caso di attacchi di panico (non essendo, oltretutto, precisata la frequenza degli stessi, ne' in qual modo la presenza costante di altra persona potesse avere anche una efficacia terapeutica). Del tutto inconferente, poi, è il rilievo del Tribunale secondo cui, comunque, l'indennità era stata in precedenza riconosciuta al RO. Vero è che questa Corte (sentenza 7 marzo 2001, n. 3299) ha stabilito (con riferimento a persona soggetta dalla nascita ad infermità psichica e che, pur in grado di camminare e di compiere da sola gli atti elementari della vita quotidiana non era in grado di interagire con il mondo, ossia di procurarsi autonomamente quanto necessario per il compimento di tali atti, ne' di stabilire se, come e quando svolgere gli atti stessi) che, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche la nozione di incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita comprende chiunque, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto del prossimo.
Nello stesso senso, la Corte di cassazione ha affermato che l'indennità di accompagnamento spetta al soggetto che necessiti di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisogno discendente non solo dall'incapacità materiale di compiere l'attività medesima, ma anche dalla necessità di evitare danni, a sè o agli altri, necessità che può ravvisarci anche in chi abbia un deterioramento delle facoltà psichiche (Cass. 27 marzo 2001, n. 4389). Peraltro, tale orientamento, pienamente condivisibile, si giustappone, senza contraddirlo, per la diversità delle peculiari fattispecie concrete esaminate, alla affermazione pure ripetuta dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di necessità per l'invalido di assistenza continua perché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, che questa non può ravvisarsi, ad esempio (Cass. 21 aprile 1993, n. 4664), in vista di atti inconsulti che il soggetto, in preda a possibili raptus possa compiere con pericolo per sè e per gli altri. Infatti, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, così come l'art. 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508,
postula la necessità di una assistenza continua per il compimento degli atti necessari al vivere quotidiano, non già finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni violente o comunque pericolose (nel caso allora considerato, dipendenti da schizofrenia grave e irreversibile. Nello stesso senso, in relazione a soggetti che, per una grave infermità psichica, abbisognano di continua sorveglianza, cfr. Cass. 20 luglio 2001, n. 9878). Nel caso in esame, è mancata da parte del giudice di appello la considerazione che l'indennità di accompagnamento presuppone la impossibilità di compimento degli atti quotidiani della vita e una appagante spiegazione della sussistenza per il RO di tale impossibilità.
Col quinto motivo, il ricorrente denuncia subordinatamente ed in via alternativa violazione e/o falsa applicazione dell'art. 75 c.p. e. nonché dell'art. 83 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.; col sesto motivo, deduce nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.; e, col settimo motivo lamenta motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.. Sostiene che a causa della dedotta psiconevrosi di grave entità il RO, affetto da incapacità assoluta, non avrebbe potuto agire personalmente in giudizio, dal che sarebbe derivata la nullità o l'inesistenza del rapporto processuale e della stessa procura ad litem;
ne sarebbe derivata la nullità o l'inesistenza dell'intero processo e della sentenza del Tribunale.
Infine, con l'ottavo motivo, il ricorrente lamenta, sempre subordinatamente e in via alternativa violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34 c.p.c. nonché dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.; con il nono motivo, deduce la nullità del procedimento in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.; e, infine, col decimo motivo, lamenta motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c..
Rileva come il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per l'accertata patologia psichica si risolve in un accertamento di status concernente la capacità di intendere e di volere, non accertabile in via incidentale, ma che avrebbe dovuto costituire oggetto dello speciale procedimento camerale previsto dagli artt. 712 ss. c.p.c..
I motivi ora riepilogati (da quinto al decimo), che meritano trattazione congiunta per la stretta connessione delle censure, sono infondati.
Invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio e non alle persone colpite da incapacità naturale (Cass. 26 maggio 1999, n. 5152; 3 dicembre 1994, n. 10425). Infatti, è stato ulteriormente precisato, l'incapacità processuale è collegata all'incapacità legale di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, cosicché l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sia stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio ai sensi dell'art. 419 c.p.c. (Cass. 1^ febbraio 1988, n. 910; 14 giugno 1977, n. 2480). Questa Corte ha, d'altro canto, sottolineato anche che, mentre l'incapacità legale risulta dai registri delle tutele e delle curatele e dai registri dello stato civile, la rilevanza dell'incapacità naturale, ai fini della validità della procura e della costituzione in giudizio della parte, richiederebbe un'assurda indagine da parte di chi agisce o resiste in giudizio, sulle condizioni mentali della controparte, il che costituisce ulteriore ragione per affermare che la incapacità naturale di un soggetto non basta a determinare la perdita della capacità processuale e non può essere allegata e fatta valere, in via di eccezione, dalla controparte (peraltro, l'amministrazione aveva negato che sussistesse una invalidità di carattere psichico tale da comportare il diritto all'indennità di accompagnamento), quale ragione di invalidità e inammissibilità delle iniziative processuali poste in essere da chi si assume essere naturalmente incapace (Cass. 4 giugno 1975, n. 2227). Ancora, rileva la Corte che gli atti compiuti dall'incapace naturale, secondo la previsione dell'art. 428 c.p.c., e quindi, secondo la prospettazione dell'amministrazione, lo stesso rilascio della procura ad litem, non sono nulli, ma annullabili e solo su istanza della persona medesima che si assume essere stata naturalmente incapace al momento del compimento dell'atto o dei suoi eredi o aventi causa e solo se ne risulti un grave pregiudizio all'autore (nel caso in esame dal conferimento del mandato e dalla lite instaurata col ministero del difensore così nominato risulta, allo stato degli atti, essere derivato al RO un sicuro vantaggio). Deve, infine, escludersi che l'accertamento delle condizioni di invalidità o dei presupposti per l'indennità di accompagnamento ai fini previdenziali e assistenziali che ne conseguono costituisca accertamento sullo status della persona e cioè sulla di lei capacità di agire, perché altri sono i presupposti dell'interdizione o della inabilitazione (incapacità dell'interdicendo per le condizioni di abituale infermità di mente - e, in minor misura, dell'inabilitando - di provvedere ai propri interessi) ed altri i presupposti di invalidità e di incapacità a compiere da soli gli abituali atti della vita, necessari ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità o dell'indennità di accompagnamento.
Occorre, pertanto, negare, altresì, che si sia verificato uno sconfinamento da parte del giudice delle cause di previdenza e assistenza sociale nell'ambito delle attribuzioni del Tribunale in sede camerale, previste dall'art. 712 c.p.c.. Conclusivamente, assorbito ogni altro profilo di censura, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e cioè nei limiti delle censure ritenute fondate relativamente al terzo e al quarto motivo di ricorso, mentre debbono essere disattesi tutti gli altri motivi di impugnazione.
La sentenza impugnata deve essere annullata in relazione ai due motivi accolti e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, designato in dispositivo, il quale, tenuto conto delle considerazioni che precedono in ordine alla motivazione adottata dal giudice di appello, si atterrà, altresì, al principio di diritto secondo cui l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e l'art. 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508, postulano, ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, la necessità di una assistenza continua per il compimento degli atti necessari al vivere quotidiano, e non esclusivamente finalizzata alla prevenzione o al contenimento di possibili ed episodiche manifestazioni pericolose di una malattia psichica.
Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2002