Sentenza 20 luglio 2001
Massime • 1
L'indennità di accompagnamento è prevista dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 in favore dei soggetti totalmente inabili che siano anche o nell'impossibilità di deambulare ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Essa, quindi, non compete ai soggetti che, per una grave infermità psichica, abbisognano di continua sorveglianza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9878 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. VINCENZO MILEO - Consigliere -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - rel. Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU PP elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Blundo 54, presso l'avv. Renato Angelone che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, domiciliato in Roma alla via della Frezza 17 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2010 del 19.5.1998, reg. gen. n. 42250/97
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 8 maggio 2001 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi,
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 19.5.1998 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto da CU IU nei confronti del Ministero dell'Interno, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello e con esso la domanda di indennità di accompagnamento proposta dal CU. Osservava in motivazione che la patologia psichiatrica da cui è affetto il CU, psicosi cronicizzata in fase di relativo compenso, non gli impedisce di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita, essendo anzi in grado di dare un contributo al disbrigo delle attività domestiche ed a provvedere ad iniettarsi la dose di insulina di cui ha necessità essendo diabetico.
Propone ricorso per cassazione affidata ad un unico motivo il CU, il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo il CU, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 11.2.1980 n. 18 in rel. art. 360 n. 3 c.p.c., osserva che lo psicotico grave ha bisogno di continua sorveglianza al fine di impedire che ne derivi danno a sè e agli altri ed ha quindi necessità di continua assistenza. In subordine, ove si ritenesse la inapplicabilità della norma alla fattispecie indicata, ne denunciava la incostituzionalità per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, essendo gli psicotici gravi parimenti bisognevoli di continua assistenza. Le censure sono infondate.
Va premesso che il Tribunale non ha accertato in fatto una psicosi grave che necessiti di un continuo controllo, ma una psicosi cronicizzata in fase di relativo compenso che permette al ricorrente il disbrigo di faccende domestiche e di provvedere autonomamente alla cura del diabete da cui è affetto. Questo accertamento non è stato impugnato.
L'indennità di accompagnamento è prevista dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per i soggetti totalmente inabili che siano anche o nella impossibilità di deambulare o non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ma non anche per i soggetti che per grave infermità psichica abbisognano di continua sorveglianza. Infondata è pertanto la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge a prescindere dalla gravità della psicosi.
Quanto al denunciato contrasto della norma con l'art. 3 della Costituzione, la censura, in astratto meritevole di approfondimento,
non ha il necessario requisito della rilevanza della questione richiesto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 per la rimessione di essa alla Corte costituzionale.
Nel caso in esame, infatti, il Tribunale non ha accertato in fatto la necessità di continua sorveglianza del CU che potrebbe fondare la prospettata questione di costituzionalità.
Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. essendo oggetto della domanda una prestazione assistenziale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001