Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9878
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Sentenza 20 luglio 2001

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L'indennità di accompagnamento è prevista dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 in favore dei soggetti totalmente inabili che siano anche o nell'impossibilità di deambulare ovvero che non siano in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Essa, quindi, non compete ai soggetti che, per una grave infermità psichica, abbisognano di continua sorveglianza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9878
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9878
    Data del deposito : 20 luglio 2001

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