Sentenza 27 maggio 2015
Massime • 1
Il divieto, disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6 comma quinto della legge 401 del 1989, di accedere ai luoghi sede di manifestazioni sportive, con l'eventuale ulteriore prescrizione di presentarsi all'Ufficio di polizia in concomitanza di esse, è un provvedimento di natura amministrativa strutturalmente diverso ed indipendente rispetto al divieto, pur avente identico contenuto, disposto dal Giudice a seguito di sentenza di condanna per i reati indicati al comma settimo della disposizione medesima; ne consegue che la circostanza che il provvedimento questorile preveda una durata maggiore non è incompatibile con una eventuale, più breve, durata imposta dal giudice penale.
Commentario • 1
- 1. Interesse alla commissione di un reato edilizio: condanna? (Cass. 9225/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2015, n. 9225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9225 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2015 |
Testo completo
9 225 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 27/05/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CLAUDIA SQUASSONI Presidente - SENTENZA Dott. N. 1183/2015 Rel. Consigliere - Dott. RENATO GRILLO - REGISTRO GENERALE Dott. ANDREA GENTILI - Consigliere - N. 37083/2014 Dott. VINCENZO PEZZELLA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI TE N. IL 09/08/1985 avverso l'ordinanza n. 1123/2014 GIP TRIBUNALE di PALERMO, del 05/03/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
- lette/sentite le conclusioni del PG Dott. mears Bu vier's at alto GiudiceВсе Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 5 marzo 2014 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo convalidava il decreto del Questore della stessa città con il quale era stato applicato a LI MA il divieto di accesso a luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione al Comando di Polizia in orari predeterminati e per la durata di 5 anni, in concomitanza con le partite disputate dalla società di calcio MODENA sia in casa che in trasferta. Il LI era risultato coinvolto in accesi scontri tra opposti gruppi di tifosi del MODENA e del PADOVA, incontratisi casualmente all'interno dei locali dell'Aeroporto Falcone e Borsellino di Palermo, in vista del loro rientro nei rispettivi luoghi di residenza al termine delle gare di campionato che avevano visto protagoniste le due squadre al cui seguito vi erano alcuni sostenitori. In occasione di tali scontri, sfociati in una vera e propria maxi-rissa, era intervenuto in massa personale della Polizia di Stato che era riuscito a sedare a stento la rissa violentissima scoppiata tra le opposte tifoserie.
2. Propone ricorso per cassazione il LI a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo tre distinti motivi: con il primo la difesa lamenta la violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 6 comma 3 della L. 401/89 sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo a disposizione dell'interessato per svolgere le proprie difese: secondo la tesi della difesa il Giudice aveva depositato l'ordinanza il 5 marzo 2014 alle ore 13,15, nel rispetto, quindi, del termine di 48 ore decorrente dalla notifica del provvedimento questorile all'interessato, effettuata il precedente 3 marzo alle ore 12,10, ma non aveva osservato anche del termine di 24 ore dal deposito in cancelleria della richiesta di convalida da parte del pubblico ministero (avvenuto il 4 marzo precedente alle ore 13,50). Da qui la lamentata violazione del diritto di difesa che si dice essere stato menomato per l'esiguità del tempo a disposizione per esplicitare le proprie giustificazioni. Con un secondo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge penale sub art. 6 comma 2 della predetta L. 401/89 e carenza di motivazione in ordine al disposto obbligo di presentazione alla P.G.. A detta del difensore, il provvedimento non conterrebbe alcuna indicazione esaustiva in ordine ai presupposti della misura e, in particolare, circa la pericolosità del soggetto. Con un terzo motivo la difesa lamenta l'inosservanza della legge 241/90 e il correlato difetto di motivazione in relazione alla circostanza che il Giudice nel convalidare il provvedimento questorile non aveva tenuto conto del fatto che all'esito del giudizio per direttissima seguito all'arresto del LI il Giudice aveva applicato il DASPO giudiziario per la durata di tre anni, mentre il Questore aveva senza specifica motivazione - disposto la durata dell'obbligo di presentazione per cinque anni ed il Giudice si era attenuto, senza alcuna motivazione, a tale termine.
3. Con memoria depositata il 21 maggio 2015 il difensore del ricorrente ha richiamato, a sostegno del secondo e terzo motivo del ricorso, due decisioni di questa stessa Sezione emesse, rispettivamente, nell'ambito del procedimento a carico di IO IO (sentenza 1 del 13 maggio 2015R.G. 22368/14 non massimata) e del procedimento a carico di OL EX (sentenza n. 3351 del 30 ottobre 2014, non massimata) afferenti alla medesima vicenda, con le quali erano state annullate le ordinanze di convalida in punto di inosservanza dell'art. 6 comma 2 della L. 401/89 e in punto di motivazione sulla pericolosità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato. In ordine al primo motivo, afferente alla presunta violazione del diritto di difesa, trovano applicazione i principi più volte affermati da questa Corte in tema di rispetto dei tempi occorrenti per la effettiva difesa degli interessi del singolo destinatario del provvedimento del Questore adottato in tema di violenze in occasioni di competizioni agonistiche. Questa Corte Suprema, al fine di assicurare effettività al principio del contraddittorio cartolare da cui è caratterizzata la fase della convalida del provvedimento questorile in oggetto, ha ribadito, fornendo così una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 6 comma 2 bis della richiamata legge 401/89 che prevede per l'interessato la "facoltà di presentare, personalmente o a mezzo del difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento", la necessità che l'ordinanza di convalida del G.I.P. non possa intervenire prima che sia trascorso il termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica all'interessato stesso del provvedimento. Si è precisato, in particolare, che "se il pubblico ministero ha un termine di quarantotto ore (dalla notifica del provvedimento del Questore) per decidere se presentare, o no, la richiesta di convalida, analogamente deve ritenersi che il destinatario del provvedimento abbia anch'egli un identico termine a difesa (parimenti decorrente dalla notifica) per presentare memorie o deduzioni al Giudice competente per la convalida del provvedimento". (v. Sez. 3^ 11.12.2007 n. 2471, Castellano, Rv. 238537). Entro quarantotto ore dalla notifica dell'atto, infatti, la documentazione rilevante trasmessa dal Questore al Procuratore della Repubblica - sarà da quest'ultimo inviata al - G.I.P. in caso di richiesta di convalida, e sarà, quindi, consultabile per esercitare il diritto di difesa mediante la produzione di memorie o deduzioni al medesimo Giudice (cfr., tra le tante, Sez. 3, 11.6.2013 n. 32824 Cesare, Rv. 256379; idem 16.2.2011 n. 21788, Trentacoste, Rv. 250372; idem 15.4.2010 n. 21344, Petrella, Rv. 247275).
2. Ciò doverosamente precisato, occorre adesso verificare se, in aggiunta a questo termine, o comunque all'interno di esso, ne debba essere poi garantito anche un altro ad - esempio quello di 24 ore decorrente dal deposito della richiesta di convalida nella cancelleria - del G.I.P. sì da affermare che questi non potrebbe emettere il provvedimento prima che lo stesso tempo sia decorso. Ritiene in proposito il Collegio che tale secondo indirizzo seppure - sostenuto in passato (così Sez. 3^, 8.4.2009 n. 17871, Maarouf, Rv. 243714; Sez. 3^, 6.11.2008 n. 6224, Tonni, Rv. 242730) - non possa oggi essere seguito.
2.1 E' stato in proposito evidenziato di recente (in termini Sez. 3^, 11.6.2013, Cesare, cit.; nello stesso senso, Sez. 3^, 11.4.2013 n. 29760, Puggia, Rv. 255962) che questa 2 interpretazione, peraltro priva di sostegno normativo, "appare evidentemente fondarsi sul presupposto che all'interessato non sia consentito accedere e visionare il provvedimento questorile e la allegata documentazione mentre lo stesso, successivamente alla trasmissione da parte del Questore, si trovi presso l'Ufficio del Pubblico Ministero in attesa che questi ne chieda la convalida al Giudice. Solo in tal caso, infatti, la ragione di assicurare al termine di ventiquattro ore una propria autonomia rispetto a quello delle quarantotto ore potrebbe avere una sua giustificazione logica".
2.2 Senonché un tale presupposto è smentito dalla più recente giurisprudenza di questa Corte, cui questo Collegio intende prestare adesione, secondo cui nel procedimento di convalida del provvedimento del questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, il soggetto interessato può accedere agli atti non solo, come ovvio, presso l'ufficio del Giudice delle indagini preliminari, ma anche presso la Procura della Repubblica prima dell'udienza di convalida (v. da ultimo, Sez. 3^, 22.2.2012 n. 7033 Lolo, Rv. 252035): tale pronuncia, infatti, dopo avere riconfermato che la garanzia del contraddittorio cartolare nel procedimento di convalida del provvedimento questorile in oggetto presuppone la facoltà dell'interessato di interloquire e presentare le sue deduzioni difensive e, di conseguenza, implica la possibilità di esaminare la documentazione posta a fondamento del provvedimento che il Pubblico Ministero è tenuto a trasmettere all'atto della richiesta di convalida, ha significativamente osservato che la deduzione del ricorrente di non avere avuto tempo per preparare la difesa può avere un significato solo se il soggetto colpito dal provvedimento sia facultato ad esaminare la documentazione necessaria per le sue difese soltanto presso l'ufficio del Giudice. Ma, al contrario, ha osservato la Corte, nulla esclude che l'interessato chieda, ed ottenga, dal Pubblico Ministero, di prendere visione del carteggio che lo riguarda (cfr. nel medesimo senso, in precedenza, Sez. 3^, 15.10.2009 n. 48155, Pizzichino e altri, Rv. 245402 ed ancora nonché Sez. 3^ 15.6.2010 n. 27282, Casini, Rv. 247921 (con la quale è stata annullata l'ordinanza di convalida per avere il P.M. autorizzato il rilascio unicamente di copia del provvedimento del Questore, peraltro già noto all'interessato).
3. Anche il secondo motivo non è fondato: rileva il Collegio che sulla base di un indirizzo ormai consolidato, richiamato dallo stesso ricorrente, in sede di convalida del provvedimento del Questore (provvedimento che, incidendo sulla libertà personale, impone a taluno, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della ricordata L. 401/89 art. 6, comma 2, l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni sportive), il controllo di legalità da parte del Giudice deve riguardare l'esistenza di tutti i presupposti legittimanti l'adozione dell'atto da parte dell'autorità amministrativa, compresi quelli derivanti dalla circostanza che con esso si dispone una misura di prevenzione (ragioni di necessità e urgenza, pericolosità concreta ed attuale del soggetto, attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla norma), ed investire altresì la durata della misura che, se ritenuta eccessiva, può essere congruamente ridotta dal Giudice della 3 r convalida (v. S.U. 27.10.2004 n. 44273, Rv. 229110; in senso analogo Sez. 3^, 15.4.2010 n. 20789, Beani, Rv. 247186).
3.1 Con riferimento specifico al dato relativo alla pericolosità sociale cui deve essere parametrata l'adozione di provvedimenti di natura compressiva della libertà individuale, inoltre, il relativo giudizio prognostico deve essere formulato avuto riguardo alla gravità dei fatti ed alle modalità con le quali essi siano sono stati posti in essere (così ad es. Sez. 3^, 2.10.2013 n. 12351, Antonello, Rv. 259147). E l'ordinanza adottata dal G.I.P. deve dare adeguato conto di tali elementi, eventualmente avvalendosi di una motivazione per relationem allorché comunque in essa si effettui il richiamo all'atto impugnato ed alla richiesta del pubblico ministero.
3.2 Ora, in riferimento al caso in esame il Giudice sia pure con motivazione sintetica, ha dato conto della pericolosità sociale del LI, anzitutto evidenziando che sulla base dei filmati che avevano ripreso la scena della rissa (e che per la loro chiarezza avevano consentito l'identificazione della maggior parte dei partecipanti alla rissa) - il giovane era stato notato prendere parte attiva agli scontri. Inoltre è stato dato atto della particolare violenza della rissa che aveva causato diversi feriti anche tra le forze dell'ordine. Ancora, è stato dato atto delle dimensioni della rissa (che aveva visto coinvolta una cinquantina di supporters delle due squadre) che aveva creato pericoli concreti per l'incolumità non solo degli stessi partecipanti, ma anche della Polizia intervenuta per placare gli animi e persino degli incolpevoli viaggiatori in quel momento presenti all'interno dell'aeroporto e del tutto estranei alla rissa.
3.3 In ultimo non può non sottolinearsi la circostanza che il LI, a riprova del suo coinvolgimento diretto ed attivo nella rissa, è stato condannato dal giudice nell'ambito del procedimento per direttissima di primo grado celebratosi nei suoi confronti (circostanza riferita dalla difesa dello stesso ricorrente) a riprova, quindi, del fatto che al LI era attribuibile una condotta violenta, fonte di elevato pericolo per gli altri ed oltretutto ancor più ingiustificabile in quanto verificatasi non in occasione diretta dell'incontro di calcio ma in circostanze del tutto casuali che avevano visto la concomitante presenza in un territorio per così dire, neutrale (Aeroporto di Palermo) di soggetti che dovevano rientrare nelle rispettive residenze: circostanza che non ha fermato affatto le opposte tifoserie.
3.4 In relazione a tanto ritiene il Collegio di non poter condividere in questa sede le argomentazioni sviluppate da questa stessa Sezione in diversa composizione in relazione al ricorso proposto nell'interesse di IO IO, stante, in quest'ultimo caso, un giudizio sulla pericolosità in termini ben più generici rispetto a quelli formulati con riguardo al LI.
4. Infine il terzo motivo, in qualche modo collegato con il precedente è infondato, seppure per ragioni leggermente diverse da quelle dianzi esposte. E' vero che all'esito del giudizio direttissimo il LI è stato sottoposto anche al DASPO Giudiziario per la durata di tre anni;
ma ciò in relazione ad un ben preciso reato del quale egli si è reso responsabile (rissa 4 aggravata). Il provvedimento questorile può invece basarsi anche su condotte violente o anche pericolose non strettamente sfocianti in un reato.
4.1 Ora il fatto che il provvedimento questorie preveda una durata maggiore non è incompatibile con una eventuale più breve durata imposta dal giudice penale, essendo strutturalmente diverso il DASPO amministrativo dal DASPO Giudiziario.
4.2 In particolare l'art. 6 comma 5 (riferito al DASPO amministrativo) prevede per quanto qui di interesse che "Il divieto di cui al comma 1 [divieto di accesso a luoghi sede di manifestazioni sportive] e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 [presentazione all'Ufficio di Polizia o altro Ufficio equivalente] non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
4.3 A sua volta lo stesso articolo, al comma 7 (riferito al cd. DASPO giudiziario) prevede testualmente che "Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta".
4.4 Dalla lettura comparata del testo normativo emergono subito le differenze strutturali tra i due provvedimenti. Mentre il primo (il cd. DASPO questorile) è un provvedimento avente natura amministrativa ma giurisdizionalizzato in relazione al necessario controllo di legalità da parte del Giudice, attraverso lo strumento della convalida, il secondo è un provvedimento di pertinenza esclusivamente del giudice ordinario che consegue ad una pronuncia di condanna per reati connessi a manifestazioni sportive;
prevede una durata sia nel minimo che nel massimo, maggiore (anche se dopo le recentissime modifiche avvenute con il decreto dell'agosto 2014 il DASPO questorile può avere una durata di otto anni in casi particolari) e vale tanto per il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, quanto per l'obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia per un determinato periodo con eventuale aggiunta di pena accessoria dell'effettuazione di attività socialmente utili per la collettività.
4.5 I presupposti e gli scopi dei due provvedimenti sono del tutto diversi. Ed ancora, mentre il parametro di valutazione del Giudice nel caso disciplinato dall'art. 6 comma 7 è ancorato ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e la norma non opera nel caso di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., il parametro di valutazione del Giudice nella ipotesi della convalida è costituito dalla pericolosità sociale del 5 soggetto sulla base di criteri autonomi affidati alla valutazione dell'autorità amministrativa, sulla base di un provvedimento motivato che può, o meno, essere condiviso dal Giudice. L'indipendenza tra i due provvedimenti può ben giustificare quindi una diversa possibile durata del divieto.
5. Nel caso in esame, correttamente, il giudice della convalida ha espresso un motivato giudizio di pericolosità del LI, tra l'altro avvalorato dalla intervenuta condanna del giovane in sede penale che giustifica pienamente la diversa e più lunga durata del c.d. - DASPO questorile.
6. Sulla base di tale considerazioni ritiene il Collegio di doversi discostare dai contenuti della sentenza 3351/14 Malagoli richiamata dalla difesa del ricorrente nella memoria difensiva, in quanto il giudizio espresso con riguardo a tale soggetto effettivamente risultava molto approssimativo sul requisito della pericolosità.
7. Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 27 maggio 2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Claudia Squassoni Renato Grillo W e foll ни DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 7 MAR 2016 4 ANGELOIERE JL Luana Marient 60