Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2015, n. 9225
CASS
Sentenza 27 maggio 2015

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Massime1

Il divieto, disposto dal Questore ai sensi dell'art. 6 comma quinto della legge 401 del 1989, di accedere ai luoghi sede di manifestazioni sportive, con l'eventuale ulteriore prescrizione di presentarsi all'Ufficio di polizia in concomitanza di esse, è un provvedimento di natura amministrativa strutturalmente diverso ed indipendente rispetto al divieto, pur avente identico contenuto, disposto dal Giudice a seguito di sentenza di condanna per i reati indicati al comma settimo della disposizione medesima; ne consegue che la circostanza che il provvedimento questorile preveda una durata maggiore non è incompatibile con una eventuale, più breve, durata imposta dal giudice penale.

Commentario1

  • 1Interesse alla commissione di un reato edilizio: condanna? (Cass. 9225/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/05/2015, n. 9225
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9225
Data del deposito : 27 maggio 2015

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