Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 1
Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche la nozione di "incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita" comprende chiunque, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto del prossimo. (Fattispecie relativa ad una persona affetta da infermità psichica fin dalla nascita che benché in grado di camminare e di compiere da sola gli atti elementari della vita quotidiana non era in grado di interagire con il mondo ossia di procurarsi autonomamente quanto necessario per il compimento di tali atti ne' di stabilire se, come e quando svolgere gli atti stessi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2001, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. RAFFAELE DI LELLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
GI UC, in qualità di tutore di GI AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 57/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 19/05/98 R.G.N. 5828/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/12/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato SABELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Ritenuto che
con ricorso al Pretore di Bologna Luciano TI, nella qualità di tutore di NA TI, chiedeva l'accertamento del diritto di costei a percepire l'indennità d'accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980 n. 18, per invalidità civile al cento per cento;
che, costituitosi il convenuto Ministero dell'interno, ad esito di una consulenza tecnica medica il Pretore rigettava la domanda;
che, proposto appello dal soccombente, il Tribunale disponeva prima una nuova consulenza medica e poi l'ulteriore esame da parte di uno specialista in malattie nervose e mentali;
che con sentenza del 19 maggio 1998 il Tribunale, in riforma della prima decisione, condannava il Ministero a corrispondere la detta indennità con decorrenza dal 1^ dicembre 1991;
che, come osserva il collegio d'appello, la TI presentava deficit organici e cerebrali per "patologia connatale", ossia fin dalla nascita, onde apparivano convincenti le conclusioni dei due periti, e soprattutto dello specialista, secondo i quali ella non era in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione il Ministero dell'interno, mentre Luciano TI controricorre.
Considerato che
agli atti manca bensì copia della comunicazione d'udienza al difensore del contro ricorrente, ai sensi dell'art. 377, secondo comma, cod. proc. civ., e tuttavia è pervenuta alla Corte
un'istanza con cui lo stesso difensore chiede che per l'odierna udienza la discussione della causa n. 20 del ruolo "sia effettuata subito dopo la trattazione del ricorso Min. interno c. TI Luciano e NA", ciò che dimostra come egli sia stato avvisato dell'udienza;
che con unico motivo di ricorso il Ministero lamenta la violazione dell'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18 nonché vizi di motivazione ma svolge in realtà diverse censure;
che il ricorrente, premessa la certezza della malattia mentale da cui era affetta la destinataria della pretesa indennità d'accompagnamento, ravvisa una l'intrinseca contraddittorietà" delle due relazioni peritali rese in grado d'appello, le quali considerano il punteggio rilevato attraverso un "test di Wais" come rivelatore di un difetto intellettivo "grave", mentre secondo il d.m. 5 febbraio 1992 del Ministero della sanità lo stesso difetto dovrebbe considerarsi come "medio";
che la censura è inammissibile poiché non riguarda una contraddizione nella motivazione della sentenza (ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ), la quale ha recepito con argomentazione coerente e compiuta il giudizio complessivo dei consulenti tecnici, ma un contrasto fra tale giudizio ed un atto amministrativo;
che una seconda censura concerne ancora il giudizio dei consulenti tecnici i quali, dopo aver preso atto della normale motilità della paziente, del suo aspetto esteriore ordinato e del suo sufficiente orientamento nel tempo e nello spazio, ravvisarono la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità d'accompagnamento nell'incapacità di "interazione con il mondo" e non soltanto, come invece richiede l'art. 1 l. n. 18 del 1980, nell'incapacità di compiere atti elementari o di camminare;
che, in altre parole, ad avviso del ricorrente, l'indennità spetterebbe a chi, capace di camminare, non potrebbe compiere atti elementari (mangiare, bere, lavarsi da solo, ecc.), ma non anche a chi non sia capace "di autonomamente procurarsi quanto a questo scopo necessario (es. capacità di acquisto e di autonomia anche in ambito extradomestico)" oltre che incapace "di stabilire autonomamente se, quando e come, svolgere i detti atti elementari";
che tale censura non può essere condivisa perché
illegittimamente restrittiva della nozione di "incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita", enunciata nell'art. 1 l. cit.;
che questa nozione comprende chiunque, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana (Cass. 27 settembre 1991 n. 10094), ossia chiunque senza l'aiuto del prossimo non possa sopravvivere;
che in tale condizione versa evidentemente, ad esempio, chi sia capace di portare il cibo alla bocca ma, per difetti mentali, non possa in alcuna circostanza ed in alcun modo approvvigionarsi di generi alimentari sul mercato, oppure chi, in stato di necessità, non sia in grado di procurarsi le più urgenti cure o di chiamare soccorso a tale scopo;
che, respingendo la nozione restrittiva oggi sostenuta dal ricorrente, le Sezioni unite di questa Corte ritengono poter spettare l'indennità d'accompagnamento anche per gli infanti quando la loro assistenza debba assumere, a causa della loro malattia, tempi e forme di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino sano (sent. 24 ottobre 1991 n. 11329);
che, sempre attenendosi ad un'accezione meno restrittiva, la Corte giudicò incapace di attendere agli atti quotidiani della vita chi per infermità mentali difettasse anche episodicamente di autocontrollo, sì da rendersi pericoloso a sè ed agli altri (Cass. 21 aprile 1993 n. 4664);
che in conclusione l'inettitudine agli atti quotidiani della vita si riferisce non solo agli elementari atti fisiologici ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società;
che, rigettato il ricorso, l'impossibilità di una rigida ed astratta definizione di inettitudine agli atti della vita, e le conseguenti possibili incertezze interpretative sull'art. i cit., inducono alla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria 7 marzo 2001