Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2001, n. 3299
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Sentenza 7 marzo 2001

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Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento in favore dei mutilati e invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche la nozione di "incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita" comprende chiunque, pur potendo spostarsi nell'ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana ossia non possa sopravvivere senza l'aiuto del prossimo. (Fattispecie relativa ad una persona affetta da infermità psichica fin dalla nascita che benché in grado di camminare e di compiere da sola gli atti elementari della vita quotidiana non era in grado di interagire con il mondo ossia di procurarsi autonomamente quanto necessario per il compimento di tali atti ne' di stabilire se, come e quando svolgere gli atti stessi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2001, n. 3299
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3299
    Data del deposito : 7 marzo 2001

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