Sentenza 24 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/10/2002, n. 15004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15004 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo 150 04-02 G.N.17971/99 Dott. Gaetano Consigliere Cons. Rel. Cron. 35121 Dott. Francesco SABATINI Consigliere Rep. 3900 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 02.07.02 Dott. Gianfranco MANZO ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA OF CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NT ENZA Richiesta copia studio dal Sig. Sole sul ricorso proposto da per diritti €155 24 OTT 2002' NUZZOLESE MICHELE, elettivamente domiciliato in Roma il IL CANCELLIERE ' presso l'avv. Paolo de Camelis via D. Azuni n. 9 ' anche disgiuntamente che lo rappresenta e difende LIRE 2000 CANCELLERIA all'avv. Nicola Stella giusta delega in atti;
'
- ricorrente -
contro
AN409025 ATAHOTELS COMPAGNIA ITALIANA AZIENDE TURISTICHE ALBERGHIERE s.p.a., in persona del legale elettivamente 'rappresentante geom. Antonio Talarico CANCELLERIA domiciliata in Roma via della Conciliazione n. 44 ' presso l'avv. Maria Antonietta Perilli che la ' ' unitamente agli avv. Felice rappresenta e difende 1486 1 Penco e Luciana Robotti , giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 2030 del 10 luglio 1998 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 luglio 2002 dal Relatore Cons. Francesco Sabatini;
Uditi l' avv. Paolo de Camelis per il ricorrente e l'avv. M. Antonietta Perilli per la controricorrente ' i quali hanno rispettivamente chiesto l'accoglimento ed il rigetto del ricorso ' in persona del Sostituto Udito il P.M. Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli che i ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 10 luglio 1991 l'ing. MI NU il quale aveva trascorso il Ferragosto del 1990 a Cortina d'Ampezzo convenne in giudizio la società Atahotels ' proprietaria dell'albergo nel quale aveva alloggiato e ne chiese la condanna al risarcimento del danno conseguente alla sottrazione di un orologio del valore di lire 40.000.000 ' 2 asseritamente avvenuta nell'albergo stesso Resistendo la convenuta con sentenza del 30 maggio 1996 l'adito Tribunale di Milano all'esito ' della espletata prova testimoniale respinse la ' domanda con il rilievo che l'attore non aveva provato di aver portato in albergo l'orologio . Tale decisione impugnata dalla parte rimasta ' è stata confermata dalla Corte di soccombente ' Appello con la pronuncia ora gravata • premesso che era inammissibile in La Corte ' ' difetto del requisito della novità la ' prova testimoniale richiesta dall'appellante essendo essa diretta ad integrare quella già espletata in primo ' ha affermato che quand' anche fosse grado effettiva stata acquisita la prova della mancava la sottrazione dell'orologio in albergo , prova del valore di esso ' non potendo essa desumersi dalla sola dichiarazione , non confermata né da testimoni né da periti , della ditta che lo aveva riparato attestandone altresì il valore Per la cassazione di tale decisione il NU ha proposto ricorso affidato ad unico mezzo cui 肇 ' l'intimata società resiste con controricorso . Il ricorrente ha depositato memoria . 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5deduce ' F la violazione dell'art. 1783 C.C. c.p.c. premesso che in difformità di quanto deciso dal Tribunale la Corte del merito ha invece ritenuto ' provata la sottrazione dell'orologio in albergo ' afferma che avendo egli posto a fondamento della ' domanda la responsabilità limitata di cui all'art. non era richiesta la prova1783 terzo comma C.C. del valore dell'oggetto sottratto e richiama al . riguardo la propria comparsa conclusionale di appello Il ricorso è infondato Diversamente da quanto affermato dal ricorrente La Corte territoriale non ha affatto inteso riformare la sentenza di primo grado , che aveva respinto la domanda nel ritenuto difetto della prova del porto dell'orologio in albergo come si desume dal dispositivo adottato ( conferma la ) dal richiamo delle risultanze dellasentenza ' prova testimoniale espletata in primo grado e infine dalla circostanza che la nuova prova ' richiesta sul punto dall'appellante è stata ' giudicata inammissibile e non già irrilevante : 4 come invece avrebbe dovuto se fosse esatta la tesi del ricorrente • Le argomentazioni poi svolte dalla stessa Corte riguardo alla mancanza della prova del valore dell'orologio si traducono in realtà in un'ulteriore e sovrabbondante ratio decidendi con inammissibilità delle censure chela conseguente investono tale ratio ma non anche quella ' di per sé sola sufficiente principale anzidetta a sorreggere la decisione Anche tuttavia ' a voler seguire l'iter 'argomentativo svolto dal ricorrente tale conclusione non potrebbe che restar ferma Inammissibile è infatti come rettamente osserva ' la controricorrente il richiamo alla conclusionale di appello illustrativa della tesi dell'applicabilità della responsabilità limitata di cui all'art. 1783 C.C. - la sola norma che il ricorrente afferma violata essendo essa contrastata dalle conclusioni riportate 'nell'epigrafe della sentenza impugnata dalle quali risulta che l'appellante ribadì invece la richiesta di condanna al pagamento della somma di lire 40.000.000 asserito valore del bene sottratto senza alcun riferimento al terzo comma ' 5 del citato art. 1783 Ma anche a voler ritenere che la domanda fosse ' non per questo stata in tal senso proposta esoneratol'attuale ricorrente sarebbe stato dall'onere di provare onere che implicitamente - riconosce di non aver assolto - il valore dell'oggetto sottratto : la norma non pone infatti a carico dell'albergatore il pagamento tout court delf. 11'equivalente di cento volte il prezzo di come egli locazione giornaliera della stanza sembra invece pretendere ma limita la ' responsabilità a somma non superiore a tale cifra : con la conseguenza che in caso di sottrazione ( of I 003 deterioramento ° distruzione ) di bene di valore 124.11 inferiore deve essere corrisposta somma 20,66 лоят equivalente a tale minor valore che , pertanto , 7 56 14977 deve essere in ogni caso provato dall'attore 4 ->> Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione
p.q.m.
La Corte a t s u l u B rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio c 2 E e 0 L d 0 o E f 2 C n di cassazione I N , " A T C T L I O i Così deciso in Roma nella camera di consiglio g g ' O T della Corte , il 2 luglio 2002 + U CCon te est il Presidente F un subtin Fiducción Дабала 6 IL CANCERITERE OF Innocenzurprista