Sentenza 21 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/05/2002, n. 7430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7430 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
07430/ 02 R.G.N. 13180/001313 18/00 19/02/02 REPUBBL Cron. 20660 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rep. 1527 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZNE PRIMA CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE composta dai signori: UFFICIO COPIE dott. Angelo GRIECO presidente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. 155 dott. Giovanni LOSAVIO consigliere per diritti il 21 MAG. 2002 dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO consigliere IL CANCELLIERE dott. Donato PLENTEDA consigliere dott. IU MARZIALE cons. relatore ha pronunciato la seguente: Processo civile/Appello /Soggetto SENTENZA non legittimato/ Successiva costituzione in giudizio della parte sul ricorso proposto da: legittimata/Ratifica/Esclusione EO SS, elettivamente domiciliato in Roma, Largo Oreste Giorgi n. 10, presso il prof. avv. Antonio Appella, che con l'avv. Luigino M. Martellato del Foro di Venezia lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ER FA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Clitunno n. 51, presso l'avv. Franco Ongaro, che con l'avv. Gianfranco IU MA 1 447 2002 Tonetto del Foro di Venezia lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
controricorrente - nonché AI PILI S.n.c., EZ RO
- intimati -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1649/99, del emessa il 23 novembre 1999 e notificata l'11 maggio 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2002 dal relatore cons. dott. IU MA;
Udito l'avv. F. Ongaro e l'avv. P. Appella, con delega;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Umberto De Augustinis, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto che, con atto notificato il 29 luglio 1996, la società "Ai Pili S.n.c." in liquidazione, in persona del liquidatore signor Ezio Tagliaro, avente ad oggetto la gestione di un parcheggio per autovetture, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Venezia, i due soci di detta società, signori TE AN e AL SI, chiedendo l'accertamento della legittimità del MA IU MA 2 14 sequestro giudiziario dell'azienda sociale, autorizzato il 13 ottobre 1995, era stato "correttamente concesso" e del suo diritto a proseguire la liquidazione della società; che detto sequestro era stato richiesto in quanto il FA si era ponendolorifiutato di consegnare i beni sociali, nell'impossibilità di svolgere il proprio incarico al quale era stato nominato con decreto dell'autorità giudiziaria;
che il FA, costituendosi in giudizio, si era opposto all'accoglimento delle domande ed aveva chiesto, in via riconvenzionale, di essere riconosciuto quale titolare esclusivo del parcheggio e che, conseguentemente, il SI e il liquidatore della società fossero condannati, in solido, di quanto riscosso dalla sua gestione;
che peraltro successivamente il FA, pur ribadendo la sua convinzione di essere l'unico titolare dell'impresa, dichiarava di ritirare "ogni opposizione all'accoglimento delle domande proposte" nei suoi confronti e di rinunziare a quelle da lui avanzate, ivi comprese quelle inerenti al pagamento delle spese di giudizio;
che il Tribunale, con sentenza del 17 settembre 1996: a) dichiarava cessata la materia del contendere sulle domande del IU 3 Hi convenuto FA e inammissibili quelle, avanzate dalla società, di convalida del sequestro e di autorizzazione del liquidatore alla prosecuzione dell'attività inerente all'ufficio; b) accertava che la titolarità dell'impresa di gestione del parcheggio spettava alla società; c) condannava il FA alla rifusione delle spese di giudizio e compensava quelle inerenti ai rapporti tra la società e l'altro convenuto, il SI, che aveva aderito alle domande da essa formulate;
che la sentenza era appellata dal SI, il quale censurava la sentenza impugnata sotto un duplice profilo: per aver dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle domande avanzate in via riconvenzionale, nella precedente fase di giudizio, dal FA, invece che dichiarare dette domande infondate;
per non aver dichiarato che la società era altresì unica titolare delle autorizzazioni "amministrative e demaniali" necessarie per l'esercizio dell'attività di gestione del parcheggio;
che la società, e per essa il suo liquidatore, si costituiva in giudizio nella prima udienza chiedendo che, in accoglimento dell'appello proposto dal SI, fosse riconosciuta quale IU Mo esclusiva titolare delle autorizzazioni sopra indicate;
che la Corte territoriale dichiarava l'appello inammissibile, sul rilievo: a) che il socio, in quanto tale, non aveva titolo per far valere diritti e situazioni giuridiche della società; b) che la censura concernente la declaratoria delle statuizione di cessazione della materia del contendere era stata formulata in modo assolutamente generico;
c) che la costituzione in giudizio della società e la sua adesione all'appello del socio non era valsa a superare il vizio sopra specificato alla lettera a); che il SI chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi;
che il FA si oppone all'accoglimento del gravame, mentre gli altri intimati non resistono. Considerato in diritto che con il primo motivo il SI - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 75 c.p.c. e dell'art. 1399 c.c. censura la - sentenza impugnata per non aver considerato che l'adesione della società all'appello da lui proposto aveva comportato la "ratifica" delle richieste formulate con tale atto, sanando il vizio il difetto di legittimazione che lo viziava;
che la ratifica contemplata dall'art. 1399 c.c. riguarda gli atti IUMA ily compiuti dal "rappresentante senza potere", vale a dire di chi abbia compiuto un atto "'in nome altrui" senza esservi autorizzato e, conseguentemente, non può operare nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'atto sia stato posto in essere, dalla persona non legittimata "in nome proprio" (Cass. 11 marzo 1998, n. 2676); che la censura è pertanto infondata;
che del pari infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente deduce che la sentenza dovrebbe essere dichiarata "nulla" ai sensi dell'art. 360, n. 5 [recte: 4], perché la motivazione e il dispositivo sono tra loro contrastanti;
che, in realtà le rilevate dissonanze tra la motivazione e il dispositivo (derivanti dal fatto che la Corte territoriale, dopo aver esattamente rilevato l'inammissibilità del gravame, si è soffermata a dimostrare l'infondatezza delle censure prospettate dall'appellante) riguardano un obiter e, quindi, di una parte superflua della motivazione che, appunto per questo, non può ritenuta inerente ad un punto decisivo della essere controversia, così come richiesto dal citato art. 360, n. 5, c.p.c.; che le spese seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo. IU MA Als Re. 13138/00
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore del resistente, liquidate in "euro" 1. 61, 11 (ressantino / 11 ), ivi compresi "euro" 2000,00 (duemila/00) per onorari. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 febbraio 2002. Helo Gree педиция Presidente L'estensor IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Maria Di Nuzzo rane ঠ Oggi, 21 MAM 2002 ANCE LERE Maria Di Nuzzo Бь одного 109 129.11 456T 20.66 TOT. 14977 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registics 20 A 60.2002 4 on.36225 2.77 (euro CENTOQUADA XOVE 17. p. 11 Digen LFPO) (Dott.ssa Mada Il Responsabile IU MA