Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5152
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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L'art. 75 cod. proc. civ., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio, e non alle persone colpite da incapacità naturale.

L'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta anche al soggetto affetto da malattia psichica, se alla totale inabilità al lavoro per effetto della malattia si aggiunge l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero se il soggetto abbisogna di un'assistenza continua per gli atti quotidiani della vita, non occorrendo la sussistenza di entrambe le condizioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/1999, n. 5152
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5152
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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