CASS
Sentenza 18 aprile 2023
Sentenza 18 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2023, n. 16544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16544 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TA EP IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 25/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'Avv. FABIO FOSSATI per la parte civile A.I.S.M., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando conclusioni scritte e chiedendo il rimborso delle spese sostenute dalla parte civile;
udito l'Avv. GIAMBATTISTA COLOMBO per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 25 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che — per quanto di specifico interesse in questa sede — ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato GI NN TT, anche agli effetti Penale Sent. Sez. 5 Num. 16544 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 09/02/2023 civili, per il reato di falso ideologico nel certificato di collaudo tecnico- amministrativo del centro A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Bova marina, attestando falsamente 1) la corrispondenza delle opere al progetto, alle variazioni approvate ed alle prescrizioni contrattuali dei lavori, 2) che queste ultime erano state eseguite a regola d'arte e 3) che vi era corrispondenza tra i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi e lo stato di fatto delle opere. In uno alla condanna a fini penali, il prevenuto era stato condannato — in solido con altri imputati, tutti coinvolti a vario titolo nell'appalto — al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Bova Marina e dell'A.I.S.M., da liquidarsi a cura del Giudice civile, ed a pagare una provvisionale di 100.000 euro per ciascuna parte civile. La riforma in appello è consistita nella declaratoria di prescrizione del reato, con conferma della sentenza di primo grado agli effetti civili, e nella riduzione ad 80.000 euro per ciascuna parte civile della provvisionale, in solido con gli imputati AN AN e RE GI, rispettivamente direttore dei lavori e legale rappresentante dell'impresa esecutrice. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 42 cod. pen. e dell'art. 187 d.P.R. 544 del 1999 e vizio di motivazione. La Corte di appello — spiega il ricorrente — sarebbe incorsa in un errore di valutazione circa i compiti del collaudatore tecnico-amministrativo. In particolare, l'art. 187 cit., quanto agli obblighi di verifica gravanti sul collaudatore, non si limita a prevedere la verifica dell'opera in conformità al contratto e alle varianti, ma richiama anche i conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. E — sostiene il ricorrente — la Corte di merito ha dimenticato che l'esecuzione del collaudo tecnico fu richiesto al TT dalla stazione appaltante sulla scorta di un certificato di fine lavori del 13 maggio 2010 firmato dalla direzione dei lavori, senza che su questo certificato di fine lavori fossero formulate riserve da parte dell'impresa esecutrice. Ne conseguirebbe che l'imputato attestò la conformità dei lavori non solo in relazione al contratto ed alla variante del 22 ottobre 2017, ma anche in relazione a tutte le previsioni modificative intervenute tra le parti dell'appalto durante il corso dello stesso. Inoltre la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato l'atto a firma del prevenuto come collaudo finale, mentre si trattava di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera. Dagli allegati alla memoria depositata in appello il 20 gennaio 2022, era noto alle parti che A.I.S.M. avrebbe proceduto alla realizzazione di opere ulteriori e di completamento, sicché il verbale del 4 giugno 2010 attestava fatti conformi alla 2 realtà del momento in cui fu redatto. Né potrebbe ritenere falsa l'attestazione dell'imputato — redatta quando la situazione non era definitiva — con riferimento a verifiche effettuate in tempi successivi dal collaudatore statico e dal c.t. del pubblico ministero, che sono intervenuti dopo, a fronte di un cantiere non terminato e ove erano in corso i lavori da parte di A.I.S.M. Altrettanto errata sarebbe l'affermazione della Corte di merito secondo cui il collaudo statico deve obbligatoriamente precedere quello amministrativo, in quanto ciò non è in linea con quanto previsto dall'art. 187 d.P.R. 554 del 1999. La giurisprudenza evocata dai Giudici di appello non è pertinente in quanto relativa ad appalti di natura privatistica, né è concludente la decisione della quarta sezione di questa Corte riportata in sentenza, atteso che, in quel caso, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico erano affidati alla stessa persona. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 42 e 479 cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata sarebbe carente sotto il profilo del coefficiente soggettivo perché non avrebbe tenuto conto del fatto che le attestazioni di TT non riguardavano la completezza dell'opera, ma solo la sua conformità alle pattuizioni originarie e successive dell'appalto. La situazione dei luoghi all'atto della verifica del prevenuto sono ignoti, mentre è certo che tali luoghi avevano subito modificazioni tra la data della verifica e quelle, successive, del collaudo statico e della consulenza tecnica del pubblico ministero. TT aveva agito dietro sollecitazione del direttore dei lavori, del R.U.P. e della committente, che sollecitavano il collaudo amministrativo al fine di procedere al completamento dell'opera. 2.3. Il terzo motivo di ricorso concerne la condanna agli effetti civili e lamenta che la Corte di merito avrebbe disatteso gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (tra tutte Sezioni Unite Tettamanti) quanto alla necessità di un accertamento approfondto della responsabilità civile, accertamento che non vi era stato. Il danno — si legge nel ricorso — era stato erroneamente ricollegato all'attività dell'imputato, mentre esso derivava dalle modalità esecutive di realizzazione delle opere e di conduzione della direzione dei lavori e non da un collaudo in corso d'opera, provvedimento di natura provvisoria e revocabile nel termine biennale e comunque non determinante per i pagamenti effettuati dal committente in favore dell'appaltatore, eseguiti in corso d'opera sulla scorta dei SAL elaborati in contraddittorio tra l'appaltatore, la direzione dei lavori ed il RUP della stazione appaltante, senza alcun contributo dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la ricostruzione dei compiti del collaudatore tecnico-amministrativo, l'oggetto del collaudo rispetto ai tempi di realizzazione dei lavori ed i rapporti con il collaudo statico — è versato in fatto ed aspecifico. Esso, infatti, oppone considerazioni di merito di contrasto rispetto a quelle svolte dalla Corte di appello che, dal canto suo, ha, con motivazione immune da vizi logici, chiarito le ragioni per cui le attestazioni contenute nel collaudo tecnico-amministrativo fossero false in rapporto alle condizioni dell'opera a quella data ed alla loro corrispondenza sia al progetto originario che a quello in variante del 22 ottobre 2007, a prescindere dall'idoneità dell'opera al servizio cui era destinata. Quanto all'assenza del collaudo statico — peraltro nella specie conclusosi con esito negativo — la Corte di merito ha operato una ragionata ricognizione normativa (che ii ricorrente non contrasta), che, partendo dalle dichiarazioni dell'autore di tale collaudo statico Ing. Marra, ne ha individuato la natura prodromica, siccome collegato al mero completamento della struttura ed alla copertura del fabbricato, mentre il collaudo tecnico-amministrativo presuppone il completamento dell'opera. La circostanza che l'incompletezza delle opere attestata dal consulente del pubblico ministero fosse relativa ai lavori successivi svolti da A.I.S.M. è una mera affermazione di parte priva di riscontro in sentenza, laddove, invece, è stato accertato che, alla data della redazione del certificato di collaudo di cui si discute, erano proprio parti del progetto originario a non essere state completate, circostanza contestata dal ricorrente solo con argomentazioni in fatto ma senza denunziare un travisamento della prova da parte della Corte territoriale che possa consentire a questa Corte di mettere in discussione i dati su cui i Giudici di appello hanno fondato il loro ragionamento probatorio. 2. Il ricorso, quanto al coefficiente soggettivo oggetto del secondo motivo, è manifestamente infondato perché parte da un presupposto ipotetico (che non fossero note le condizioni dell'opera al momento della sua verifica) mentre cerca di svilire irragionevolmente un dato di fatto valorizzato in sentenza e di rilevanza tranciante ai fini della prova della falsità del certificato di collaudo tecnico- amministrativo, vale a dire che, addirittura in fase successiva, l'opera non corrispondeva al progetto originario ed alla variante. Anche la circostanza che l'imputato avesse agito su sollecitazione del RUP, del direttore dei lavori e della committente è un'affermazione di parte, frutto di una prospettiva ricostruttiva alternativa e soggettivamente orientata. 4 3. Il terzo motivo di ricorso — che attiene al profilo civilistico della vicenda e che lamenta l'assenza di un accertamento approfondito sul punto — è inammissibile per varie, concorrenti, ragioni. In primo luogo, contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'accertamento della responsabilità civile da reato è stato svolto in maniera approfondita ancorché la Corte di merito abbia contestualmente dichiarato decorso il termine di prescrizione;
ciò in ossequio al principio sancito da Sezioni Unite Tettamanti — proprio il precedente che il ricorso assume ignorato — secondo cui «la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. deve coordinarsi con la presenza della parte civile e con una pronuncia di una condanna in primo grado: in tal caso, infatti, il giudice dell'appello — nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado — è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sull'azione civile: deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu ocu/i»(principio ribadito da Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati e altri, Rv. 255666). Né la parte muove, alla sentenza impugnata, censure che attengano alla lettura che, dell'art. 578 cod. proc. pen., ha fornito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021. Peraltro, quando il ricorso agita una pretesa pretermissione dell'indagine sul nesso causale tra la condotta di TT e il danno per le parti civili, esso è portatore di una propria lettura dei fatti — che vedrebbe il firmatario del collaudo tecnico-amministrativo privo di responsabilità quanto al pagamento dei compensi pattuiti per le opere — svilendo del tutto la funzione strategica che tale collaudo svolge nel completamento della procedura. In terzo luogo l'inammissibilità del ricorso deriva anche dalla circostanza che il motivo di appello sulla responsabilità civile non era impostato sull'assenza di prova circa il nesso causale tra condotta dell'imputato e conseguenze dannose per le parti civili, ma concerneva specificamente il concorso di colpa di queste ultime nella determinazione del danno in quanto loro rappresentanti avevano partecipato a riunioni e determinazioni che avevano condotto alla previsione delle varianti cui si è correlato il certificato a firma del ricorrente. Dunque, anche a voler ritenere che vi sia un vuoto motivazionale circa l'anzidetto nesso eziologico, data la diversità di impostazione critica tra appello e ricorso, il ricorso è comunque, in parte qua, inammissibile perché non possono essere dedotte 5 dinanzi al Giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge;
si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). All'esito odierno del giudizio consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile A.I.S.M., che si liquidano in euro 3750,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.I.S.M. Ass. Italiana Sclerosi Multipla che liquida in complessivi euro 3750, oltre accessori di legge. Così deciso il 9/2/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
udite le conclusioni del Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito l'Avv. FABIO FOSSATI per la parte civile A.I.S.M., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, depositando conclusioni scritte e chiedendo il rimborso delle spese sostenute dalla parte civile;
udito l'Avv. GIAMBATTISTA COLOMBO per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza al vaglio odierno di questa Corte è stata pronunziata il 25 gennaio 2022 dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che — per quanto di specifico interesse in questa sede — ha riformato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva condannato GI NN TT, anche agli effetti Penale Sent. Sez. 5 Num. 16544 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 09/02/2023 civili, per il reato di falso ideologico nel certificato di collaudo tecnico- amministrativo del centro A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Bova marina, attestando falsamente 1) la corrispondenza delle opere al progetto, alle variazioni approvate ed alle prescrizioni contrattuali dei lavori, 2) che queste ultime erano state eseguite a regola d'arte e 3) che vi era corrispondenza tra i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi e lo stato di fatto delle opere. In uno alla condanna a fini penali, il prevenuto era stato condannato — in solido con altri imputati, tutti coinvolti a vario titolo nell'appalto — al risarcimento del danno nei confronti del Comune di Bova Marina e dell'A.I.S.M., da liquidarsi a cura del Giudice civile, ed a pagare una provvisionale di 100.000 euro per ciascuna parte civile. La riforma in appello è consistita nella declaratoria di prescrizione del reato, con conferma della sentenza di primo grado agli effetti civili, e nella riduzione ad 80.000 euro per ciascuna parte civile della provvisionale, in solido con gli imputati AN AN e RE GI, rispettivamente direttore dei lavori e legale rappresentante dell'impresa esecutrice. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 42 cod. pen. e dell'art. 187 d.P.R. 544 del 1999 e vizio di motivazione. La Corte di appello — spiega il ricorrente — sarebbe incorsa in un errore di valutazione circa i compiti del collaudatore tecnico-amministrativo. In particolare, l'art. 187 cit., quanto agli obblighi di verifica gravanti sul collaudatore, non si limita a prevedere la verifica dell'opera in conformità al contratto e alle varianti, ma richiama anche i conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. E — sostiene il ricorrente — la Corte di merito ha dimenticato che l'esecuzione del collaudo tecnico fu richiesto al TT dalla stazione appaltante sulla scorta di un certificato di fine lavori del 13 maggio 2010 firmato dalla direzione dei lavori, senza che su questo certificato di fine lavori fossero formulate riserve da parte dell'impresa esecutrice. Ne conseguirebbe che l'imputato attestò la conformità dei lavori non solo in relazione al contratto ed alla variante del 22 ottobre 2017, ma anche in relazione a tutte le previsioni modificative intervenute tra le parti dell'appalto durante il corso dello stesso. Inoltre la Corte territoriale avrebbe erroneamente qualificato l'atto a firma del prevenuto come collaudo finale, mentre si trattava di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera. Dagli allegati alla memoria depositata in appello il 20 gennaio 2022, era noto alle parti che A.I.S.M. avrebbe proceduto alla realizzazione di opere ulteriori e di completamento, sicché il verbale del 4 giugno 2010 attestava fatti conformi alla 2 realtà del momento in cui fu redatto. Né potrebbe ritenere falsa l'attestazione dell'imputato — redatta quando la situazione non era definitiva — con riferimento a verifiche effettuate in tempi successivi dal collaudatore statico e dal c.t. del pubblico ministero, che sono intervenuti dopo, a fronte di un cantiere non terminato e ove erano in corso i lavori da parte di A.I.S.M. Altrettanto errata sarebbe l'affermazione della Corte di merito secondo cui il collaudo statico deve obbligatoriamente precedere quello amministrativo, in quanto ciò non è in linea con quanto previsto dall'art. 187 d.P.R. 554 del 1999. La giurisprudenza evocata dai Giudici di appello non è pertinente in quanto relativa ad appalti di natura privatistica, né è concludente la decisione della quarta sezione di questa Corte riportata in sentenza, atteso che, in quel caso, collaudo tecnico-amministrativo e collaudo statico erano affidati alla stessa persona. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 42 e 479 cod. pen. e vizio di motivazione. La sentenza impugnata sarebbe carente sotto il profilo del coefficiente soggettivo perché non avrebbe tenuto conto del fatto che le attestazioni di TT non riguardavano la completezza dell'opera, ma solo la sua conformità alle pattuizioni originarie e successive dell'appalto. La situazione dei luoghi all'atto della verifica del prevenuto sono ignoti, mentre è certo che tali luoghi avevano subito modificazioni tra la data della verifica e quelle, successive, del collaudo statico e della consulenza tecnica del pubblico ministero. TT aveva agito dietro sollecitazione del direttore dei lavori, del R.U.P. e della committente, che sollecitavano il collaudo amministrativo al fine di procedere al completamento dell'opera. 2.3. Il terzo motivo di ricorso concerne la condanna agli effetti civili e lamenta che la Corte di merito avrebbe disatteso gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità (tra tutte Sezioni Unite Tettamanti) quanto alla necessità di un accertamento approfondto della responsabilità civile, accertamento che non vi era stato. Il danno — si legge nel ricorso — era stato erroneamente ricollegato all'attività dell'imputato, mentre esso derivava dalle modalità esecutive di realizzazione delle opere e di conduzione della direzione dei lavori e non da un collaudo in corso d'opera, provvedimento di natura provvisoria e revocabile nel termine biennale e comunque non determinante per i pagamenti effettuati dal committente in favore dell'appaltatore, eseguiti in corso d'opera sulla scorta dei SAL elaborati in contraddittorio tra l'appaltatore, la direzione dei lavori ed il RUP della stazione appaltante, senza alcun contributo dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3 Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che concerne la ricostruzione dei compiti del collaudatore tecnico-amministrativo, l'oggetto del collaudo rispetto ai tempi di realizzazione dei lavori ed i rapporti con il collaudo statico — è versato in fatto ed aspecifico. Esso, infatti, oppone considerazioni di merito di contrasto rispetto a quelle svolte dalla Corte di appello che, dal canto suo, ha, con motivazione immune da vizi logici, chiarito le ragioni per cui le attestazioni contenute nel collaudo tecnico-amministrativo fossero false in rapporto alle condizioni dell'opera a quella data ed alla loro corrispondenza sia al progetto originario che a quello in variante del 22 ottobre 2007, a prescindere dall'idoneità dell'opera al servizio cui era destinata. Quanto all'assenza del collaudo statico — peraltro nella specie conclusosi con esito negativo — la Corte di merito ha operato una ragionata ricognizione normativa (che ii ricorrente non contrasta), che, partendo dalle dichiarazioni dell'autore di tale collaudo statico Ing. Marra, ne ha individuato la natura prodromica, siccome collegato al mero completamento della struttura ed alla copertura del fabbricato, mentre il collaudo tecnico-amministrativo presuppone il completamento dell'opera. La circostanza che l'incompletezza delle opere attestata dal consulente del pubblico ministero fosse relativa ai lavori successivi svolti da A.I.S.M. è una mera affermazione di parte priva di riscontro in sentenza, laddove, invece, è stato accertato che, alla data della redazione del certificato di collaudo di cui si discute, erano proprio parti del progetto originario a non essere state completate, circostanza contestata dal ricorrente solo con argomentazioni in fatto ma senza denunziare un travisamento della prova da parte della Corte territoriale che possa consentire a questa Corte di mettere in discussione i dati su cui i Giudici di appello hanno fondato il loro ragionamento probatorio. 2. Il ricorso, quanto al coefficiente soggettivo oggetto del secondo motivo, è manifestamente infondato perché parte da un presupposto ipotetico (che non fossero note le condizioni dell'opera al momento della sua verifica) mentre cerca di svilire irragionevolmente un dato di fatto valorizzato in sentenza e di rilevanza tranciante ai fini della prova della falsità del certificato di collaudo tecnico- amministrativo, vale a dire che, addirittura in fase successiva, l'opera non corrispondeva al progetto originario ed alla variante. Anche la circostanza che l'imputato avesse agito su sollecitazione del RUP, del direttore dei lavori e della committente è un'affermazione di parte, frutto di una prospettiva ricostruttiva alternativa e soggettivamente orientata. 4 3. Il terzo motivo di ricorso — che attiene al profilo civilistico della vicenda e che lamenta l'assenza di un accertamento approfondito sul punto — è inammissibile per varie, concorrenti, ragioni. In primo luogo, contrariamente a quanto assume il ricorrente, l'accertamento della responsabilità civile da reato è stato svolto in maniera approfondita ancorché la Corte di merito abbia contestualmente dichiarato decorso il termine di prescrizione;
ciò in ossequio al principio sancito da Sezioni Unite Tettamanti — proprio il precedente che il ricorso assume ignorato — secondo cui «la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. deve coordinarsi con la presenza della parte civile e con una pronuncia di una condanna in primo grado: in tal caso, infatti, il giudice dell'appello — nel prendere atto di una causa estintiva del reato verificatasi nelle more del giudizio di secondo grado — è tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., sull'azione civile: deve quindi necessariamente compiere una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu ocu/i»(principio ribadito da Sez. 2, n. 29499 del 23/05/2017, Ambrois, Rv. 270322; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175; Sez. 6, n. 16155 del 20/03/2013, Galati e altri, Rv. 255666). Né la parte muove, alla sentenza impugnata, censure che attengano alla lettura che, dell'art. 578 cod. proc. pen., ha fornito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021. Peraltro, quando il ricorso agita una pretesa pretermissione dell'indagine sul nesso causale tra la condotta di TT e il danno per le parti civili, esso è portatore di una propria lettura dei fatti — che vedrebbe il firmatario del collaudo tecnico-amministrativo privo di responsabilità quanto al pagamento dei compensi pattuiti per le opere — svilendo del tutto la funzione strategica che tale collaudo svolge nel completamento della procedura. In terzo luogo l'inammissibilità del ricorso deriva anche dalla circostanza che il motivo di appello sulla responsabilità civile non era impostato sull'assenza di prova circa il nesso causale tra condotta dell'imputato e conseguenze dannose per le parti civili, ma concerneva specificamente il concorso di colpa di queste ultime nella determinazione del danno in quanto loro rappresentanti avevano partecipato a riunioni e determinazioni che avevano condotto alla previsione delle varianti cui si è correlato il certificato a firma del ricorrente. Dunque, anche a voler ritenere che vi sia un vuoto motivazionale circa l'anzidetto nesso eziologico, data la diversità di impostazione critica tra appello e ricorso, il ricorso è comunque, in parte qua, inammissibile perché non possono essere dedotte 5 dinanzi al Giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge;
si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). All'esito odierno del giudizio consegue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile A.I.S.M., che si liquidano in euro 3750,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile A.I.S.M. Ass. Italiana Sclerosi Multipla che liquida in complessivi euro 3750, oltre accessori di legge. Così deciso il 9/2/2023.