Sentenza 26 maggio 1999
Massime • 1
Il diritto dell'acquirente a titolo oneroso di una frazione o lotto di un fondo, originariamente unico, divenuto intercluso a seguito della vendita, di ottenere la costituzione gratuita della servitù di passaggio è esercitabile soltanto nei confronti dell'alienante, o dei suoi eredi, se rimasti proprietari di una parte di fondo, uscente sulla predetta strada, e non invece nei confronti di altri terzi acquirenti di altre porzioni, estranei perciò al contratto, e questo, anche nel caso in cui l'alienante abbia stipulato una pluralità di vendite contestuali, perché tra gli acquirenti dal medesimo dante causa non sorge alcun rapporto, ne' obbligatorio, ne' reale, e quindi non possono costituire "l'altro contraente", di cui all'art. 1054 cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5125 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NF RI, NF ND EN, NF MA ON, NF AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL BABUINO 51, presso lo studio dell'avvocato RIDOLA MARIO G., che li difende unitamente agli avvocati SERGIO MENCHINI, CASIMIRO POGGI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
UC BR, NF NN MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L. BOCCHERINI 3, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO MANCINI, che li difende unitamente all'avvocato ROBERTO FAZZI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
NF OR, ZZ NN MA;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 00091/97 proposto da:
NF OR, ZZ NN MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MILIZIE 1, presso lo studio dell'avvocato CARTONI MOSCATELLI PIERA, che li difende unitamente agli avvocati E. ZZ, ADRIANO MARTINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
NF RI, NF ND EN, NF MA ON, NF AL, NF NN MA, UC BR;
- intimati -
avverso la sentenza n. 771/95 del Tribunale di MASSA, depositata il 6/10/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1/12/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;
udito l'Avvocato CASIMIRO POGGI, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito l'Avvocato FERNANDO MANCINI, difensore dei resistenti, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito l'avvocato PAOLO DEL BUFALO, per delega dell'avvocato PIERA CARTONI MOSCATELLI, depositata in udienza, difensore dei controricorrenti e ricorrenti incidentali, NF OR e ZZ NNMA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell'11.12.1980 RE NN conveniva in giudizio avanti il Pretore di Massa ON NO, RE NA MA, RE RL e AZ NA MA, esponendo:
- che era proprietaria di un terreno e sovrastante fabbricato in Massa località Balico in adiacenza a Via S. Giuseppe Vecchio sul quale esisteva uno stradello privato;
- che da circa quattro anni su detto stradello erano soliti passare a piedi e con autoveicoli i coniugi ON-RE per accedere ad un loro piccolo terreno di mq. 61 ed i coniugi RE-AZ per giungere ad un loro terreno con sovrastante fabbricato di recente costruzione, senza peraltro avere alcun diritto di passo. Tanto premesso, l'attrice chiedeva che fosse dichiarata l'inesistenza di servitù prediale a carico del suo fondo ed a vantaggio dei fondi dei convenuti e che fosse ordinato a costoro di non transitare più in alcun modo sullo stradello di sua proprietà. Si costituivano in giudizio i coniugi Bunuccelli-RE, concludendo per la reiezione della domanda attrice e chiedendo in via riconvenzionale la declaratoria di servitù di passo pedonale e veicolare per intervenuta usucapione;
in via subordinata, chiedevano la costituzione di servitù coattiva di passo, adducendo che il terreno di loro proprietà era intercluso.
I coniugi RE-AZ, costituendosi, osservavano che lo stradello in contesa esisteva da oltre 35 anni e che era ormai divenuto di uso pubblico.
Concludevano pertanto per la reiezione della domanda attrice e, in via riconvenzionale, per l'accertamento del loro acquisto del diritto di passo per intervenuta usucapione o, in subordine, per la costituzione della relativa servitù coattiva ovvero per la dichiarazione della servitù di passo per uso pubblico. Intervenivano volontariamente in giudizio RE ND, RE DR EN e RE MA NT, donatari del compendio immobiliare di RE NN, aderendo alle domande e conclusioni di parte attrice.
Veniva disposta ed espletata C.T.U. Il Pretore di Massa, con sentenza del 29.11.88, respingeva la domanda riconvenzionale di declaratoria di servitù di passo per intervenuta usucapione e dichiarava costituita, a carico del fondo di proprietà degli interventi ed in favore dei convenuti ON-RE, servitù di passo pedonale e veicolare per una lunghezza di metri 21,30 circa e per una larghezza media di metri 3, nonché in favore dei convenuti RE-AZ, per la lunghezza di metri 8 e una larghezza media di metri 3; stabilendo le rispettive indennità ex art. 1053 c. civ. Con atti ritualmente notificati, RE ND, RE DR EN, RE MA UN e RE UB proponevano appello avverso la sentenza chiedendo che, in parziale riforma della stessa, venisse respinta ogni domanda di costituzione coattiva di servitù di passo a vantaggio dei fondi dei convenuti o, in subordine, che venissero determinate in favore degli appellanti maggiori indennità. Si costituivano gli appellati, resistendo al gravame e proponendo a loro volta appello incidentale onde ottenere la declaratoria di servitù di passo pedonale e veicolare per intervenuta usucapione ventennale;
in via subordinata concludevano per la integrale conferma della sentenza di primo grado.
Con la sentenza 31.1 - 6.10.1995, qui impugnata, il Tribunale di Massa, investito dell'appello, ha confermato le statuizioni del primo giudice in ordine alla duplice servitù coattiva costituita a carico del fondo degli appellanti principali, servitù della quale ha rideterminato il corrispettivo indennitario e gli accessori (interessi e rivalutazione monetaria).
Rigetto, pertanto, e della richiesta primaria degli appellanti e dell'appello incidentale.
Ha osservato invero il giudice dell'appello che nella specie non tornava applicabile l'art. 1054 c.c. - invocato dagli appellanti - atteso che l'originario alienante - unico - delle quote di terreno, tra cui quelle passate agli appellati, si era, nello stesso contesto, spogliato dell'intero appezzamento, vendendolo a diversi acquirenti. Il diritto ex art. 1054 c.c. non sarebbe stato operante nei confronti degli aventi causa a titolo particolare dell'alienante, ma solo a carico di questi e dei suoi eredi, ammesso che fossero ancora in possesso di restanti quote del fondo originario.
L'appello incidentale, avente ad oggetto la questione della usucapione ventennale della servitù dedotta in causa, veniva rigettato per difetto di prova in ordine alla "esistenza ventennale di opere visibili e permanenti" a servizio del passo carrabile e pedonale vantata dai resistenti.
Impugnano detta decisione con ricorso per cassazione ND, MA NT, UB e DR-EN RE in base a tre motivi. Resistono con separati controricorsi i coniugi Bunuccelli-RE e RE-AZ; questi ultimi propongono altresì ricorso incidentale incentrato sul rigetto della riconvenzionale intesa al riconoscimento della usucapione (motivo unico).
Le difese di tutte le parti hanno illustrato con memorie ex art. 378 c.p.c. i rispettivi mezzi e difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dispone la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c. del ricorso principale e di quello incidentale, proposti separatamente contro la stessa sentenza.
2. Con il primo mezzo d'impugnazione i ricorrenti RE eccepiscono, per la prima volta in questa sede, il "difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito relativamente alle domande riconvenzionali di costituzione di passo coattivo". Assumono che - come da risultanze della esperita indagine tecnica d'ufficio - per raggiungere la pubblica via San Giuseppe Vecchio sia l'una, che l'altra parte resistente, oltre che sul fondo di essi ricorrenti, dovevano passare su altri terreni di proprietà di terzi estranei al giudizio (terzi in numero non definito dai ricorrenti e tra i quali vengono indicati impersonalmente gli eredi di tali OR AN e IN AD). La sentenza impugnata, perciò, era da considerarsi "inutiliter data", visto che erano stati pretermessi cotanti litisconsorti, il passaggio sui cui fondi era necessario per raggiungere la strada pubblica nel tragitto ipotizzato dai giudici di merito.
2.2. Osserva questa Corte che il difetto di contraddittorio può essere rilevato, anche d'ufficio, in questa fase di legittimità, ma con il limite - in questo caso - che la relativa prova risulti dagli atti già acquisiti al giudizio di merito e che sulla questione non si sia formato il giudicato (cfr. Cass. Sez. III, 5.5.90 n. 3741). Tanto perché, se il presupposto e gli elementi di fatto non risultino, con ogni evidenza e integralmente, dagli atti del processo di merito, la decisione in sede di legittimità incontra il divieto di assumere nuove prove e di svolgere ulteriori attività cognitive (cfr. Cass. Sez. II: 22.6.95 n. 7083;
20.12.94 n. 10968; 22.6.94 n. 10968).
Orbene nella fattispecie, secondo le stesse allegazioni del ricorrente, per un caso (servitù a favore dei coniugi ON- RE) i presunti terzi vengono indicati impersonalmente negli eredi di tali OR-IN, nomi però non riscontrabili ne' nella relazione del C.T.U. (che parla solo di "mappali di proprietà di terze persone", senza ulteriori specificazioni) ne' in altri atti dei giudici di merito.
Per la servitù a favore degli altri resistenti nessuna indicazione viene data dai RE sui presunti terzi proprietari di terreni asseritamente infrapposti, ne' li ha riscontrati il C.T.U., sicché la censura è ancor più vaga.
Nella discussione orale il difensore dei ricorrenti ha parlato di indagini censuarie e immobiliari non difficili se in possesso dei dati catastali. È certo, però, che tali indagini non sono state fatte nella competente sede di merito e sono precluse in questa fase di legittimità.
L'eccezione di violazione del contraddittorio, allora, deve esser respinta non avendo, la parte che l'ha sollevata, assolto, nella sede competente, all'onere della prova circa l'appartenenza della via (quale si evince esistere dalla invocata relazione di C.T.U., quasi a mò di strada vicinale usata da una pluralità di confinanti "ex collatione privatorum agrorum") ad altre persone e circa le loro generalità, (che non risultano dagli atti: cfr. Cass. Sez. II, 21.5.94 n. 4999).
3. Con il 2 e 3 motivo di ricorso, accomunabili per il loro contenuto logico-giuridico, i ricorrenti denunciano errata applicazione degli artt. 1054-1051 c.c. e violazione degli artt. 111 Cost. e 112 c.p.c. in relazione alle norme sostanziali sulle servitù
coattive.
Sostengono che derivando l'interclusione dei fondi dei resistenti dagli atti con cui l'originario unico proprietario li aveva alienati a tre parti diverse - così suddividendo un unico fondo -, la servitù di passaggio andava richiesta a carico degli altri acquirenti, aventi causa dallo stesso proprietario (originario):
tanto a norma dell'art. 1054 co. 1 e 2 c. civ. Se, come pure sostenuto nella impugnata sentenza, detto obbligo dell'alienante o del condividente è trasmissibile agli eredi, "non si comprende ... quali ragioni di eccezionalità" della norma ne impediscono la estensione agli aventi causa "a titolo particolare per atto inter vivos" dello stesso unico originario dante causa (v. ricorso motivo 2 ).
Peraltro il carattere eccezionale della norma suddetta era stato enunciato in modo apodittico dal Tribunale di Massa, senza alcuna specificazione ne' giustificazione della discriminazione che così si operava "tra acquirenti inter vivos e acquirenti mortis causa" (v. ricorso motivo 3).
Sulla inammissibilità che, per tali ragioni, essi RE avevano opposto alla domanda di servitù coattiva, il giudice del gravame aveva perciò omesso di motivare (ibid.). Il diritto concesso all'acquirente ex art. 1054 c.c., quand'anche di natura personale, "doveva necessariamente ritenersi opponibile anche all'avente causa dell'alienante" (ibid.).
3.1. Le censure sono palesemente infondate.
Il giudice dell'appello ha dato adeguata risposta al primo motivo di appello, con il quale si invocava l'applicabilità dell'art. 1054 c. civ., come tale preclusiva della costituzione di servitù coattiva ex art. 1051 c.c. Correttamente è stato ritenuto con la sentenza impugnata che il diritto riveniente dall'art. 1054 c. civ. è costituito nei soli confronti dell'alienante (o condividente) e dei suoi eredi e sempre che siano ancora nel possesso della parte di terreno invenduta, avente accesso alla strada.
Premesso che nella specie non si è trattato di una divisione del bene tra comunisti (art. 1111 c. civ.) bensì di vendita separata a distinti acquirenti di diverse quote - già frazionate - di unico originario fondo e da parte di unica originaria proprietaria (sicché non è a parlarsi di divisione nel senso giuridico del termine), è a dirsi che l'obbligazione ex art. 1054 c. civ. è, per l'espresso dettato della legge, di natura personale ("altro contraente"; nel caso di cui al capoverso stesso art. 1054, deve intendersi "altro condividente", sicché le cose non cambierebbero in caso di scioglimento della comunione).
In tal senso è peraltro costante la giurisprudenza di legittimità (ex plurimis v. Cass. 25.1.93 n. 832; 14.5.97 n. 4207). In quanto di natura personale, e come tale collegato esclusivamente alla vicenda negoziale (alienazione a titolo oneroso o divisione), ben si spiega come essa obbligazione venga trasferita agli eredi del dante causa, ma non ad altri acquirenti di altre quote del bene originario (per atti tra vivi).
Il vincolo, di natura personale "ex lege", non è operante nei confronti di terzi, estranei a quel negozio e non investiti da alcuna pubblicità immobiliare al riguardo.
A prescindere, pertanto, dalla natura eccezionale o meno della norma de qua, è la sua intrinseca portata, il suo "dictum", a circoscrivere il diritto (ivi previsto) nell'esclusivo alveo di un rapporto obbligatorio connesso, ex lege, ad un rapporto contrattuale: nessuna efficacia, conseguentemente, nei confronti di parti estranee a quel negozio. L'erede, è ovvio, subentra nella posizione sia reale che obbligatoria del "de cuius" (artt. 456 e segg. c. civ.), sicché non regge il confronto - operato dai ricorrenti - tra acquirenti per atto inter vivos e gli eredi. Nulla significa che "l'avente causa dell'originario alienante aveva conseguito tale posizione giuridica contestualmente al medesimo atto negoziale che ha prodotto lo stato di interclusione per cui è causa" (v. fol. 27 memoria ricorr. dep. 25.11.98).
Invero se più parti acquistano da un medesimo alienante con unico e complesso atto pubblico distinte frazioni (lotti) di un fondo (originariamente) unico, ciò non importa un rapporto contrattuale tra i diversi acquirenti, invece in relazione negoziale, ciascuno per sè, con la sola parte alienante. La contestualità degli acquisti e la medesimezza della persona del venditore non comporta, solo per questo, alcun rapporto - ne' diretto ne' indiretto, obbligatorio o reale - tra i diversi, (distinti e separati) acquirenti. Dette parti, perciò, non possono considerarsi "altro contraente" rispetto ai resistenti, che per il loro contratto hanno avuto come unico contraddittore la venditrice.
La contestualità delle vendite, pertanto, è fattore causale e irrilevante, ne' è a farsi questione di opponibilità o meno (per conoscenza) della interclusione, giacché non si versa in tema di pubblicità o meno del vincolo, bensì di un diritto avente come corrispettivo un obbligo per sua natura personale (cioè "verso l'altro contraente"), come tale trasmissibile o "iure ereditatis" o con apposita clausola contrattuale in un successivo atto "inter vivos".
5. Rigetto, pertanto, del ricorso principale siccome infondato in tutte le sue articolazioni.
6. Infondato è altresì il ricorso incidentale dei coniugi RE O.-AZ A.M., riferito al vizio di omessa od insufficiente motivazione ex art. 111 co. 1 Cost. Si sostiene che il giudice di appello abbia apoditticamente negato esser stata fornita la prova dei fatti a fondamento della chiesta usucapione ventennale. Invero - proseguono i ricorrenti incidentali - sull'esame delle prove testimoniali e la loro attendibilità essa parte "molto ha scritto", con riferimento anche alle "emergenze della C.T.U. e della stessa ispezione giudiziale".
Di tali deduzioni il Tribunale aveva "completamente omesso l'esame" (fol. 11-12 controricorso con ric. incidentale RE- AZ). Osserva questa Corte che ben risulta assolto l'obbligo della motivazione da parte del giudice di merito che, con una valutazione "globale" delle prove raccolte in primo grado - e confermando il giudizio ivi espresso - ha ritenuto non "raggiunta la prova dell'esistenza di opere visibili e permanenti per un ventennio" a sostegno della dedotta usucapione. Trattandosi di un giudizio negativo, non occorreva esporre ciò che i testi non avevano detto o il C.T.U. non aveva riscontrato.
È invece generica la censura dei resistenti, che non contrasta tale giudizio con la indicazione delle prove - positive - e del relativo contenuto, da cui pretende far discendere la diversa valutazione che ora propone. Non è idoneo a tale scopo il rinvio ai precedenti scritti difensivi della fase di appello, atteso il principio della autosufficienza del ricorso (alla stregua del quale occorre che la risultanza il cui apprezzamento vuolsi omesso sia trascritta nel ricorso, essendo precluso alla Cassazione l'esame diretto degli atti di causa: cfr. Cass. Sez. Un. 13.1.97 n. 265; Sez. II, 18.6.1998 n. 6076; Sez. I, 1. febb. 95 n. 1161;
Sez. II, 5 dic. 97 n. 2965).
Le spese giudiziali, in relazione al rigetto del ricorso principale, di ben maggiore portata rispetto all'incidentale, vanno poste a carico di dette parti soccombenti, in solido, e a favore di entrambe le parti resistenti. Liquidazione di esse spese come in dispositivo.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore di entrambe le parti resistenti, liquidate in £.
2.000.000 di onorari difensivi per ciascuna, nonché in £. 243.200 ed in £. 153.000 per esborsi rispettivamente a favore dei coniugi RE-RL-AZ e ON-RE NA M.
Così deciso in Roma il 1 dicembre 1998.