Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5125
CASS
Sentenza 26 maggio 1999

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Il diritto dell'acquirente a titolo oneroso di una frazione o lotto di un fondo, originariamente unico, divenuto intercluso a seguito della vendita, di ottenere la costituzione gratuita della servitù di passaggio è esercitabile soltanto nei confronti dell'alienante, o dei suoi eredi, se rimasti proprietari di una parte di fondo, uscente sulla predetta strada, e non invece nei confronti di altri terzi acquirenti di altre porzioni, estranei perciò al contratto, e questo, anche nel caso in cui l'alienante abbia stipulato una pluralità di vendite contestuali, perché tra gli acquirenti dal medesimo dante causa non sorge alcun rapporto, ne' obbligatorio, ne' reale, e quindi non possono costituire "l'altro contraente", di cui all'art. 1054 cod. civ..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 26/05/1999, n. 5125
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5125
    Data del deposito : 26 maggio 1999

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