Sentenza 2 marzo 2010
Massime • 1
Non è soggetto a convalida il sequestro operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione del P.M., nel caso in cui l'oggetto del sequestro non sia rimesso alla valutazione discrezionale della P.G. ma risulti indicato con certezza dal pubblico ministero. (Fattispecie in tema di pornografia minorile e di detenzione di materiale pedopornografico, nella quale la Corte ha ritenuto certa l'individuazione da parte del P.M. dell'oggetto del sequestro, rappresentato dai "files aventi contenuto pedopornografico inseriti in personal computer o in qualsiasi altro supporto").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2010, n. 12390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12390 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 02/03/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 375
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 40328/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di C.G. , nato a (omesso)
;
avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Genova del 5 ottobre del 2009;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
sentito il Procuratore generale nella persona del Dott. Mario Fraticelli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO E DIRITTO
Il tribunale del riesame di Genova, con ordinanza del 5 ottobre del 2009 dichiarava inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro adottato in danno di C.G. , quale indagato per il delitto di cui all'art. 600 ter c.p.p., comma 3 e art. 600 quater c.p.p..
A fondamento della decisione il tribunale osservava che il pubblico ministero, nel provvedimento di perquisizione con eventuale sequestro, aveva sì individuato i beni in relazione ai quali aveva configurato un immediato interesse probatorio, disponendo l'eventuale sequestro di files aventi contenuto pedopornografico contenuti in pc o in altri supporti informatici eventualmente detenuti dall'indagato, ma la polizia si era limitata a sequestrate due pc portatili e diversi supporti ottici senza indicare se in tali supporti vi fossero i files aventi contenuto pedopornografico. Tale sequestro, secondo il tribunale, avente ad oggetto cose diverse da quelle indicate dal pubblico ministero e mancando un apprezzamento ad opera del pubblico ministero procedente o della stessa polizia circa la corrispondenza tra i files per tale via sequestrati e quelli oggetto del decreto di perquisizione ed eventuale sequestro, non era autonomamente impugnabile, in quanto non era stata fatta alcuna valutazione da parte del pubblico ministero in ordine alla pertinenza al reato dei supporti sequestrati;
d'altra parte il collegio non era in condizione di effettuare alcuna valutazione in merito alla corretta qualificazione di quanto in sequestro come corpo del reato o cosa pertinente al reato ed altresì circa le esigenze probatorie. Ricorre per cassazione l'indagato per mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge perché la perquisizione era finalizzata al sequestro di quanto rinvenutola intendersi con riferimento ad oggetti beni o strumenti in rapporto di pertinenzialità con il reato e più precisamente era diretto ad acquisire files e materiale di contenuto pedopornografico. IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La convalida imposta dall'art. 355 c.p.p. si riferisce al sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa". A tale situazione, come ritenuto dal tribunale, è riconducibile anche l'ipotesi del sequestro eseguito dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un provvedimento di perquisizione ordinata dall'autorità giudiziaria che si sia però limitata a disporre genericamente il sequestro delle cose rinvenute senza previamente individuarle oppure a formulare in maniera indeterminata l'oggetto della perquisizione (ad esempio indicando genericamente il fine di rinvenire cose pertinenti al reato). In tal caso, invero, essendo l'individuazione delle cose da sequestrare rimessa alla valutazione discrezionale della polizia giudiziaria procedente, il sequestro deve essere considerato come sequestro della polizia giudiziaria con la conseguente necessità della convalida. Da ciò consegue che non deve essere convalidato il sequestro operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un provvedimento di perquisizione dell'autorità giudiziaria che abbia indicato con sufficiente certezza le cose da sequestrare, attesa la riconducibilità di tale provvedimento all'autorità giudiziaria.
Nel caso in esame, prima della perquisizione, la polizia postale aveva già accertato che l'attuale ricorrente aveva condiviso telepaticamente almeno un files avente contenuto pedopornografico. In relazione a tale circostanza già accertata il pubblico ministero aveva ordinato che fosse disposta una perquisizione con conseguente sequestro di files aventi contenuto pedopornografico inseriti in pc o in qualsiasi altro supporto. L' oggetto del sequestro era stato quindi indicato con certezza dal pubblico ministero e non rimesso alla valutazione discrezionale della polizia giudiziaria. Orbene, come sopra precisato, è proprio l'individuazione dell'oggetto del sequestro che distingue l'apprensione effettuata in esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria da quella eseguita dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa. L'individuazione dell'oggetto da sequestrare, effettuata nella fattispecie, non ha perduto, ai fini della convalida, la sua specificità, solo perché la polizia ha sequestrato il computer senza indicare il suo contenuto, giacché tale omessa specificazione attiene alle modalità esecutive del provvedimento dell'autorità giudiziaria e certamente non ha trasformato il sequestro disposto dall'autorità giudiziaria in uno di iniziativa della polizia giudiziaria. D'altra parte va sottolineato che, come risulta dallo stesso provvedimento del pubblico ministero, si era già accertato che v'era stata, per mezzo del computer utilizzato dall'indagato, la condivisione telematica di almeno un files avente contenuto pedopornografico. Per tale ragione la polizia giudiziaria in esecuzione del provvedimento dell'autorità giudiziaria ha sequestrato il supporto che poteva contenere i files indicati dall'autorità giudiziaria.
Alla stregua delle considerazioni svolte il provvedimento impugnato va annullato con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà considerare il provvedimento in questione proveniente dall'autorità giudiziaria e quindi dovrà ritenere non necessaria la convalida.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 623 c.p.p.;
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Genova. Così deciso in Roma, il 2 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2010