Sentenza 13 settembre 2017
Massime • 1
La sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 cod. proc. pen., emessa prima dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, modificativa dell'art. 428 cod. proc. pen., è impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo il regime previgente, in quanto le nuove disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo normativo, dovendosi far riferimento, in tal caso, alla data di emissione del provvedimento impugnato per stabilire la disciplina applicabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/09/2017, n. 46430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46430 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2017 |
Testo completo
46430-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 1033 dr. Stefano PALLA - Presidente - Sent. n. sez. e.c dr. Eduardo DE GREGORIO U.P 13/09/2017 dr. Angelo CAPUTO R.G.N. 21538/2017 dr. Irene SCORDAMAGLIA - Relatore- dr. Roberto AMATORE ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:
1. UZ VA;
2. UZ CO;
ZA DO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/12/2016 del Giudice dell'udienza preliminare presso il TRIBUNALE di LOCRI visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Irene Scordamaglia;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dottor Perla Lori, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori delle parti civili ricorrenti: per ZE IL l'Avvocato Alfredo Antonio Arcorace del Foro di Locri;
per ZE MA l'Avvocato Riccioli Dario, che, illustrati i motivi di ricorso, hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. E' impugnata la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Locri, chiamato a delibare circa la fondatezza dell'accusa elevata dal Pubblico Ministero di quel Tribunale nei confronti di ZA ER per il delitto di omicidio preterintenzionale realizzato il 7 gennaio 2012 in danno di MB RC RO, ha prosciolto l'imputato, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., reputando che il fatto ascrittogli fosse stato commesso in presenza della causa di giustificazione della legittima difesa domiciliare di cui all'art. 52, comma 2, cod. pen., introdotto dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59. 2. Nel ricorso a firma dell'Avv. Alfredo Ancorace, proposto nell'interesse di ZE IL, costituita parte civile anche per conto dei figli minori, germani del deceduto, sono dedotti tre motivi di impugnazione, enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod. proc.pen... I. Con il primo motivo si eccepisce il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 425 cod. proc. pen., sul rilievo della mancanza degli elementi giustificativi della pronuncia di proscioglimento, in presenza di oggettive contraddizioni e discrepanze nella ricostruzione dei fatti emergenti dalle plurime fonti di prova, delle quali il giudicante non avrebbe tenuto conto nell'effettuare la prognosi circa l'inutilità del dibattimento o sulle quali in ogni caso avrebbe omesso qualsivoglia motivazione allo scopo di rendere ostensibili le ragioni della superfluità del giudizio. II. Con il secondo motivo si denuncia il vizio di motivazione derivante dal travisamento della prova, per avere il giudicante assegnato a decisivi elementi investigativi raccolti in atti un significato del tutto congetturale. In particolare, ribaltando la posizione del Giudice delle indagini preliminari, che con argomentata ordinanza in data 10 agosto 2016 aveva respinto la richiesta di archiviazione ed aveva disposto che il Pubblico Ministero, nei termini di legge, formulasse l'imputazione a carico di ZA ER per il reato di cui all'art. 584 cod. pen., il Giudice dell'udienza preliminare ha ritenuto che le lesioni cagionate al MB che si era introdotto all'interno dell'abitazione del nonno dell'imputato allo scopo di consumare una rapina ai danni dell'anziano minacciandolo con un coltello a serramanico con lama della lunghezza di circa sette centimetri, recante l'effige di un'anatra, - gli fossero state procurate per effetto di tre colpi infertigli da ZA, animato dall'intento di salvaguardare l'incolumità del congiunto, con un'arma pari a quella del suo aggressore>> - ossia un coltello per la caccia al cinghiale che si trovava nell'abitazione in cui si è verificato il fatto nel mentre i contendenti si trovavano l'uno di fronte all'altro; quand'invece - da una valutazione congiunta dei dati offerti dall'esame degli indumenti indossati dal deceduto e delle armi asseritamente utilizzate dall'imputato e dalla vittima, 2 comparati con i risultati delle indagini necroscopiche e biologiche espletate, appariva come verisimile e come tale destinata alla necessaria verifica - dibattimentale - la ricostruzione dell'evento nel senso che lo ZA, intervenuto a difesa del nonno, avesse disarmato il rapinatore e con lo stesso coltello a questi sottratto lo avesse colpito da tergo nel mentre questi, percepita la propria soccombenza anche in ragione della infermità che lo attingeva alla mano destra, era intento a darsi alla fuga, infliggendogli tre fendenti nella zona viscerale, l'ultimo dei quali letale. III. Con il terzo motivo si prospetta il vizio di violazione di legge, in relazione all'art. 52 cod. pen., sul rilievo che il giudice della sentenza impugnata, abbracciata una ricostruzione del tutto unilaterale e congetturale dei fatti di causa, avrebbe obliterato i dicta di questa Corte di legittimità più volte intervenuta per ribadire che la causa di giustificazione prevista dall'art. 52, comma secondo, cod. pen., così come inserito dall'art. 1 della legge 13 febbraio 2006, n. 59, non consente un'indiscriminata reazione nei confronti del soggetto che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui ma presuppone un pericolo attuale per l'incolumità fisica dell'aggredito o di altri e l'inevitabilità dell'uso dell'arma come mezzo di difesa della propria o dell'altrui incolumità; requisiti della cui sussistenza era fondatamente da dubitare alla luce di un'obiettiva lettura dei dati investigativi.
3. Con il ricorso a firma dell'Avv. Dario Riccioli, proposto nell'interesse della parte offesa costituita MA ZE, si articolano due ragioni di censura. I. Con la prima si deduce il vizio di violazione di legge da inosservanza della norma processuale di cui all'art. 425 cod. proc. pen., per avere il Giudice dell'udienza preliminare travalicato il perimetro del giudizio affidatogli in tale sede, non essendosi limitato a controllare la fondatezza dell'ipotesi accusatoria sulla base degli elementi investigativi raccolti dal Pubblico Ministero, ma avendo operato una valutazione nel merito di questi ultimi, senza, peraltro, indicare le ragioni per le quali doveva ritenersi la loro non decisività in vista di una proficua celebrazione del dibattimento. II. Con la seconda si prospettano promiscuamente il vizio di violazione di legge da inosservanza dell'art. 52 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione ai requisiti di sussistenza della scriminante della legittima difesa nei luoghi di privata dimora. Segnatamente il ricorrente, dopo avere richiamato le massime di orientamento enunciate da questa Corte di legittimità in ordine alla necessità, ai fini del riconoscimento della evocata causa di giustificazione, che ricorrano l'attualità del pericolo per l'incolumità delle persone e l'inevitabilità della reazione difensiva mediante l'uso dell'arma, ha illustrato una serie di evidenze fattuali - le circostanze che il giubbotto indossato dalla vittima non recasse traccia dell'ultimo 3 刈 fendente, quello mortale, assestatole;
che il coltello da cinghiale fatto ritrovare molto tempo dopo i fatti da ZA fosse incompatibile con la morfologia delle lesioni da taglio riscontrate sul cadavere del MB e che non recasse traccia di materiale organico riferibile al deceduto;
che la badante degli anziani nonni dell'imputato avesse riferito che vi era stata una zuffa tra questi e la vittima e che la medesima si fosse data alla fuga inseguita dallo ZA - dimostrative di una dinamica degli avvenimenti verisimilmente diversa da quella accreditata dalla difesa dello ZA e apoditticamente trasfusa nel provvedimento impugnato, il quale, anche per questa ragione, aveva tradito la ratio essendi dell'udienza preliminare, quale momento di verifica dell'ipotesi accusatoria diretta a evitare la celebrazione di giudizi superflui a cagione della palese inconsistenza dell'imputazione e non del fronteggiarsi di ricostruzioni alternative della vicenda, suscettibili, invero, di prevalere l'una sull'altra soltanto all'esito del confronto dibattimentale.
3. Con memoria in data 29 agosto 2017, il difensore dell'imputato, Avv. Antonio Russo, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, per essere il mezzo di impugnazione attivato dalle ricorrenti non più consentito: e tanto perché, per effetto dell'intervento novellatore sull'art. 428 cod. pen., operato con i commi 38, 39 e 40 dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, la sentenza di non luogo a procedere pronunciata ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. è impugnabile con l'appello, cui la parte offesa è legittimata nei soli casi in cui intenda eccepire il vizio del contraddittorio. Nondimeno, anche sotto il vigore della precedente disciplina, le parti ricorrenti non avrebbero potuto utilmente esperire il ricorso per cassazione, non potendosi considerare persone offese dal reato ma soltanto persone danneggiate, le stesse, pur se costituite parti civili, non essendo, infatti, legittimate a proporre l'impugnazione di cui all'art. 428, comma 2, cod. proc. per essere questa destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. E' noto che con i commi 38, 39 e 40 dell'art. 1 della legge 23 giugno 2017 n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata modificata la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, il ricorso per cassazione, introdotto con la legge n. 46 del 2006, essendo stato sostituito dall'appello, alla cui proposizione sono legittimati il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato, salvo il caso, per quest'ultimo, che la sentenza abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'abbia commesso. Nondimeno, alla persona offesa cui la norma di cui all'art. 428, comma 2, cod.- 4 proc. pen., nel testo anteriormente vigente, riconosceva, se costituita parte civile, il potere di proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., e quindi anche agli effetti penali - la citata disposizione, siccome novellata, consente soltanto di proporre appello per far valere la nullità nei casi di cui all'art. 419, comma 7, cod. proc. pen., vale a dire quella relativa all'omesso avviso dell'udienza preliminare. La questione, dunque, alla quale occorre preliminarmente dare soluzione attiene alla individuazione, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, del regime normativo da applicare ai ricorsi per cassazione presentati dalla parte civile ai sensi del dettato previgente dell'art. 428, comma 2, cod. pen. trattati, tuttavia, dalla Corte di Cassazione dopo l'entrata in vigore delle norme di cui ai commi 38, 39 e 40 l. 103/2017. Vertendosi in tema di successione di norme processuali relative al regime delle impugnazioni, stima il Collegio che debba farsi applicazione, onde regolare il caso menzionato, del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537, -che avevano preso in considerazione il caso dell'appello proposto, agli effetti penali, dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza emessa, nei procedimenti relativi a reati di ingiuria e diffamazione, prima della data di entrata in vigore dell'art. 9 della legge 20 febbraio 2006 n. 46, che ha abrogato l'art. 577 cod. proc. pen., il quale prevedeva l'esperibilità di tale rimedio - a mente del quale, ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione. Tanto in ossequio all'art. 11 delle preleggi, che, prevedendo che la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo>>, è posta a tutela dell'affidamento maturato dalla parte "in relazione alla fissità del quadro normativo, e a salvaguardia del principio della "parità delle armi", così da soddisfare l'esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l'incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite>> (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236536; C. Cost. sent n. 155/1990) Poiché, infatti, l'atto d'impugnazione è la risultante di un'attività preparatoria avviata col sorgere del diritto d'impugnare, che è strettamente collegato alla pronuncia della sentenza, il quadro normativo cui occorre far riferimento per 5 regolare le ipotesi di modificazioni delle impugnazioni, quali quelle riguardanti le relative modalità, è quello del tempo in cui è tale diritto è venuto ad esistenza, scilicet il momento di adozione del provvedimento impugnabile. Donde è possibile enunciare il principio di diritto secondo cui: In difetto di una specifica disciplina intertemporale, le sentenze di non luogo a procedere, pronunciate ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., emesse prima della entrata in vigore delle norme di cui agli artt. 38, 39 e 40 I. n. 103/2017, modificative dell'art. 428 cod. proc. pen. sono impugnabili secondo le norme previgenti;
le nuove disposizioni trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi dopo la entrata in vigore del nuovo testo normativo>>. -2. Deve nondimeno riconoscersi la piena legittimazione delle parti ricorrenti rispettivamente madre e zia del deceduto ad esperire il ricorso per cassazione ai - sensi dell'art. 428, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione previgente, trattandosi di persone rientranti nel novero dei prossimi congiunti secondo la disposizione di cui all'art. 307, comma 4, cod. pen., cui l'art. 90, comma 3, cod. proc. pen. attribuisce l'esercizio delle facoltà e dei diritti previsti dalla legge in capo alla persona offesa che sia deceduta in conseguenza del reato.
3. Tanto evidenziato, deve ritenersi fondato ed assorbente il rilievo critico sviluppato nel primo motivo di entrambi i ricorsi quanto alla violazione da parte del Giudice dell'udienza preliminare della regola di giudizio che presiede a tale fase di controllo dell'imputazione. Ed invero, la struttura argomentativa del provvedimento impugnato, nell'esprimere anticipato giudizio di merito, ha chiaramente debordato dai limiti della delibazione propria della sentenza di proscioglimento di cui all'art. 425 cod. proc. pen. ed in tale distorta logica decisionale il giudicante è, peraltro, incorso nell'incompleta lettura delle informazioni probatorie segnalate dai ricorrenti ed in altri errori di diritto. In effetti, la posizione assunta dai contendenti nel momento in cui il MB ricevette i colpi all'addome se l'uno di fronte all'altro, secondo la - tesi di ZA, ovvero l'uno alle spalle dell'altro, secondo la tesi sostenuta dalle parti civili ricorrenti e l'identificazione dell'arma utilizzata dall'imputato per - assestare i fendenti lo stesso coltello a serramanico con l'effige dell'anatra - asseritamente utilizzato dal MB per minacciare il nonno dell'imputato e sottrattogli nella colluttazione ovvero il coltello per la caccia al cinghiale detenuto nella casa dell'aggredito costituiscono, in tutta evidenza, profili essenziali della complessa fattispecie, che certamente erano e sono, tuttora, meritevoli di approfondimento in sede dibattimentale, specie in funzione dell'accertamento dei profili di fatto segnatamente quelli riferibili alla inevitabilità della reazione difensiva da parte del ZA, mediante l'uso di un coltello pari a quello utilizzato 6 dal MB per offendere ovvero quelli dimostrativi dell'eventuale fuga cui era intento il MB allorché venne attinto da tergo dai colpi assestatigli da ZA, in specie il terzo considerato quello letale - così come delle ulteriori circostanze possesso ○ meno da parte del MB della chiave dell'armadietto ove erano custodite le armi oggetto dell'atto predatorio e la possibilità o meno che egli impugnasse un coltello, avendo la mano destra ingessata ed essendo egli destrimane - che costituiscono elementi decisivi ai fini della configurazione della scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52, comma 2, cod. pen. o dell'ipotizzata fattispecie di omicidio preterintenzionale.
3. E' ius receptum, infatti, alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, che, in subiecta materia, la valutazione richiesta ai fini della pronuncia di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen., deve essere parametrata alla prognosi dell'inutilità del dibattimento e rispetto a - siffatta, necessaria, finalizzazione - è logicamente incongruo escludere lo sfogo dibattimentale, nella dialettica del contraddittorio, in presenza di elementi idonei allo sviluppo probatorio, siccome oggettivamente suscettibili di soluzioni alternative ed aperte (Sez. 2, n. 15942 del 07/04/2016 - dep. 18/04/2016, I e altro, Rv. 266443; Sez. 5, n. 41162 del 19/06/2014 - dep. 03/10/2014, L., Rv. 262109; Sez. 5, n. 22864 del 15/05/2009 - dep. 03/06/2009, P.G. in proc. Giacomin, Rv. 24420201; Sez. 6, n. 45275 del 16/11/2001 - dep. 19/12/2001, Acampora ed altri, Rv. 22130301). S'impone, quindi, la verifica dibattimentale in tutti i casi in cui sussistano fonti od elementi probatori, ancorché contraddittori od insufficienti, che si prestino nondimeno secondo una ragionevole valutazione prognostica a soluzioni aperte.
4. L'averla ingiustificatamente negata nel caso di specie, sulla base, peraltro, di una approssimativa lettura delle emergenze indiziarie in atti, integra il rilevato vizio di violazione di legge o, comunque, quello di evidente carenza motivazionale, che comporta annullamento della sentenza impugnata, nei termini di cui in dispositivo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Locri. Così deciso il 13/9/2017 DEPOCITATA IN CANCE Il Consigliere estensore Il Presidente addi 09 OTT 2017 Irene Scordamaglia Stefano Pala Grum santimaftin IL FUNZIONARIO GIUDIARIO Gounela Leazuise 7 болизмн