Sentenza 19 giugno 2014
Massime • 1
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale. (Fattispecie in tema di lesioni aggravate, nella quale la Corte ha annullato la sentenza di non luogo a procedere con cui il Gup, operando una valutazione di merito, e ritenuta insussistente l'aggravante, prevista dall'art. 585, comma primo, cod. pen., del fatto commesso da più persone riunite, aveva escluso la procedibilità d'ufficio del reato, del quale aveva dichiarato l'estinzione per remissione di querela).
Commentario • 1
- 1. Udienza preliminare: proscioglimento è “sentenza di merito su un aspetto processuale”Accesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 20 settembre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2014, n. 41162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41162 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 19/06/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1998
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - N. 31185/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza avverso la sentenza emessa il 02/04/2013 dal Gup del Tribunale per i minorenni di Potenza all'esito del processo celebrato nei confronti di:
L.M. , nato a (OMISSIS) ;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Giudice per l'udienza preliminare presso il medesimo Tribunale risulta avere dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.M. , imputato di lesioni aggravate in danno di P.V. : la decisione, assunta dal giudicante previa riqualificazione del fatto in lesioni semplici (escludendo, in particolare, che il fatto fosse stato commesso da più persone riunite) e prendendo atto dell'intervenuta remissione di querela da parte del P. , viene censurata in punto di violazione dell'art. 425 c.p.p., nonché per contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione.
Il P.M. ricorrente osserva che, "rivestendo l'udienza preliminare la funzione di filtro processuale teso ad evitare dibattimenti inutili, la regola di giudizio cui deve improntare la propria funzione il giudice è quella secondo cui il proscioglimento deve essere pronunziato solo se ed in quanto ... la ritenuta assenza di elementi circostanziali determinanti la procedibilità dell'azione penale sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti". In base a tale premessa, confortata dalla giurisprudenza di legittimità, deve pertanto ritenersi non corretta la valutazione del giudicante nel caso de quo, laddove più testimoni oculari avevano confermato la attiva partecipazione di L.S. (padre dell'imputato) all'aggressione che quest'ultimo aveva portato al P. : tali emergenze, ritualmente acquisite nel corso delle indagini preliminari, non vengono neppure indicate come esistenti nella sentenza impugnata, che dedica esclusiva attenzione al contributo di altre persone informate sui fatti, le quali avevano invece escluso, prima ancora del ruolo assuntovi dal padre del L. , che addirittura vi fosse stato uno scontro fisico tra il minore e il P. . Il Gup avrebbe perciò dato corso ad una disamina meramente parziale degli atti processuali, senza neppure avvedersi che la presunta valenza dirimente delle dichiarazioni da ultimo indicate trovava comunque smentita obiettiva nelle risultanze del referto medico rilasciato alla persona offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che "la previsione di cui all'art. 425 c.p.p., comma 3 - per la quale il Gup deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori - è qualificata dall'ultima parte del suddetto comma terzo, che impone tale decisione soltanto ove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio. Ne deriva che solo una prognosi di inutilità del dibattimento relativa alla evoluzione, in senso favorevole all'accusa, del materiale probatorio raccolto - e non un giudizio prognostico in esito al quale il giudice pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato - può condurre ad una sentenza di non luogo a procedere" (Cass., Sez. 5, n. 22864 del 15/05/2009, Giacomin, Rv 244202). Ancor più di recente, nel ribadire i principi appena esposti, è stato ricordato il decisivo contributo offerto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 39915 del 30/10/2002 (ric. Vottari), secondo cui nonostante "l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice, rispetto all'epilogo decisionale ... e il radicale incremento dei poteri di cognizione e di decisione del giudice dell'udienza preliminare" non pare possa ritenersi mutata la struttura dell'udienza preliminare rispetto a quella originaria di momento di mero impulso processuale. Non è attribuito infatti al giudice "il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza-colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato art. 425 c.p.p., comma 3, è sempre in ogni caso diretta a determinare - all'esito di una delibazione di tipo prognostico, pur se divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini - la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda" ... . Regula iuris oramai uniforme è, dunque, quella che la L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 23, comma 1, che modifica l'art. 425 c.p.p., ha modificato in sostanza la regola di giudizio finale dell'udienza preliminare: le modifiche introdotte hanno posto in rilevo che l'udienza preliminare ha aspetti più significativi relativi al merito dell'azione penale, quale l'ampliamento dei poteri officiosi relativi alla integrazione probatoria ex art. 422 c.p.p.; mentre non sono modificate le finalità cui l'udienza preliminare è preordinata: evitare dibattimenti inutili mediante una ragionevole e prevedibile prognosi, ma non formulare giudizi definitivi sulla colpevolezza o meno dell'imputato, precludendo il confronto dialettico della fase dibattimentale. Il giudice dell'udienza preliminare, dunque, ha il potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere non quando effettui un giudizio prognostico in esito al quale pervenga ad una valutazione di innocenza dell'imputato, bensì in tutti quei casi nei quali non vi sia una "prevedibile possibilità" che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione. Non smentisce tale ricostruzione il testo del nuovo art. 425 c.p.p., comma 3: la regola di giudizio in esso enunciata - il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere "anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contradditori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio" - conferma infatti che il parametro non è l'innocenza, ma l'impossibilità di sostenere l'accusa in giudizio:
l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi devono quindi avere caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente considerate superabili nel giudizio" (Cass., Sez. 6, n. 5049 del 27/11/2012, Cappello). Da ultimo, è stato precisato che "il giudice dell'udienza preliminare nel pronunciare sentenza di non luogo a procedere, a norma dell'art. 425 c.p.p., comma 3, deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio, non potendo procedere a valutazioni di merito del materiale probatorio ed esprimere, quindi, un giudizio di colpevolezza dell'imputato ed essendogli inibito il proscioglimento in tutti i casi in cui le fonti di prova si prestino a soluzioni alternative e aperte o, comunque, ad essere diversamente rivalutate" (Cass., Sez. 2, n. 48831 del 14/11/2013, Maida, Rv 257645). Se dunque sono precluse al Gup "valutazioni di merito del materiale probatorio", ciò deve riguardare non solo il dilemma di fondo tra innocenza e colpevolezza, ma anche gli elementi incidenti sulla procedibilità, se le risultanze delle indagini consentano - anche sul punto - soluzioni suscettibili di distinte interpretazioni. In ordine alla ravvisabilità dell'aggravante delle più persone riunite, che avrebbe comunque comportato la procedibilità ex officio del reato ascritto al L. , sarebbe stato sufficiente prendere atto della simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione del fatto in rubrica (v. Cass., Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti): ed in tali termini si erano effettivamente espressi i testimoni indicati dal P.M. ricorrente (D.N.F. e D.G. ). La circostanza che altri soggetti avessero smentito quegli assunti non poteva comunque precludere che nella fisiologica sede del dibattimento, all'esito del rinvio a giudizio comunque sollecitato e di una complessiva disamina di tutte le risultanze istruttorie, venisse motivatamente privilegiata la ricostruzione offerta dai primi.
2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo. Dal momento che il processo riguarda una persona minore di età all'epoca del fatto contestato, il collegio ritiene doveroso disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti private, in caso di pubblicazione della presente sentenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale per i minorenni di Potenza per nuovo giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014