Sentenza 12 marzo 2013
Massime • 1
In tema di restituzione di cose sequestrate in esecuzione di rogatoria dall'estero, il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia deciso sulla relativa istanza "de plano", ai sensi dell'art. 667, comma quarto, cod. proc. pen., ovvero irritualmente, ai sensi dell'art. 666 dello stesso codice, è soggetto al solo rimedio dell'opposizione. Ne consegue che il ricorso per cassazione eventualmente proposto deve qualificarsi come opposizione, con la conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2013, n. 16594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16594 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 12/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 509
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 34072/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRYSMIAN SPA;
PRYSMIAN POWER LINK SRL;
avverso il decreto n. 445/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 11/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CORTESE;
lette le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto l'annullamento del decreto con restituzione degli atti per nuova deliberazione.
FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 11 giugno 2012 la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, a seguito di procedura ex art. 666 c.p.p., ha dichiarato inammissibili le istanze, presentate in data
30.04.2012 e in data 03.05.2012 dalla Prysmian Powerlink Srl e dalla Prysmian SpA, di restituzione della documentazione di pertinenza delle dette Società, sottoposta a sequestro in base al decreto, di cui si chiedeva la declaratoria di illegittimità, emesso dal GIP di Milano il 23.04.2012 su delega della Corte d'appello, in esecuzione di una rogatoria chiesta il 21.06.2011 dal Dipartimento della Giustizia USA in relazione a una indagine nel settore dei cavi elettrici sottomarini.
Gli iniziali istanti hanno proposto ricorso per cassazione, denunciando con vari motivi l'irritualità e l'illegittimità dell'impugnato decreto.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuova deliberazione. Nella specie si verte in una ipotesi di istanze volte a ottenere la restituzione di cose che avevano formato oggetto di sequestro nell'ambito di un procedimento di assistenza giudiziaria richiesta dagli USA. In tal caso si applica la procedura di cui all'art. 676 c.p.p., comma 1, e art. 667 c.p.p., comma 4, che prevede l'adozione senza formalità, e cioè senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti (de plano), di un'ordinanza da parte del giudice dell'esecuzione, e la, possibilità per gli interessati di proporre opposizione avverso tale provvedimento davanti allo stesso giudice, il quale dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione di cui all'art. 666 c.p.p., previa fissazione dell'udienza.
Nel caso in esame la situazione presenta la peculiarità formale che il giudice dell'esecuzione, investito delle istanze di restituzione delle cose sequestrate, invece di procedere con ordinanza de plano, ha emesso decreto di inammissibilità ex art. 666 c.p.p.. In giurisprudenza (v. Cass. sez. 3, 19.2.2003 n. 8124, Rv. 223464;
Cass. sez. 3, 7.7.1995 n. 1182, Rv. 202599) si è osservato (con riferimento alla materia della confisca) che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione chiamato a decidere ai sensi dell'art.667 c.p.p., comma 4, è data solo la facoltà di proporre opposizione, indipendentemente dalla forma (rituale o irrituale) in cui abbia deciso. Questo Collegio ritiene di aderire a tale orientamento, che evita di privare il ricorrente della fase del "riesame" del provvedimento da parte del giudice dell'esecuzione, il quale, al contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito in quanto privato di tale possibilità specificamente riservata dal legislatore alla fase della opposizione. Ciò posto, la impugnazione deve essere qualificata come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione perché provveda sulla opposizione proposta in base al combinato disposto di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4, e art. 666 c.p.p..
P.Q.M.
Qualificata la impugnazione come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, ultima parte, dispone la trasmissione degli atti alla Corte
di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013