Sentenza 22 settembre 2010
Massime • 2
Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è invece previsto come mezzo di impugnazione l'opposizione non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen..
Va qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione al giudice dell'esecuzione, il ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione erratamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano", per non privare la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2010, n. 35408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35408 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 22/09/2010
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 1543
Dott. MATERA Lina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18300/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\M FR, nato a *Melito Porto Salvo* il *24.7.1964*;
contro l'ordinanza del 22 febbraio 2010 emessa dalla Corte d'assise d'appello di Messina;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il sostituto procuratore generale, Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto riconvertirsi il ricorso nell'opposizione di cui all'art. 667 c.p.p., comma 4;
sentito l'avvocato Annunziata Floccari, che ha insistito nel ricorso e comunque si è rimessa alla decisione della Corte sulla questione processuale.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Messina, in sede di esecuzione, ha disposto, su istanza della procura generale, ai sensi dell'art. 321 c.p.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, il sequestro e la contestuale confisca di due fondi rustici,
formalmente di proprietà di AN AF, ma ritenuti essere nella effettiva disponibilità del fratello, NN AF, condannato con sentenza definitiva emessa il 18.2.1999 dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria anche per appartenenza ad associazione mafiosa (art. 416 bis c.p., commi 1, 2, 3, 5, 8). La Corte ha ritenuto l'esistenza di una sproporzione tra il valore dei beni riconducibili al nucleo familiare del condannato, comprendente anche il fratello \FR, e la concreta disponibilità economica: infatti, secondo gli accertamenti espletati dalla DIA, relativi al periodo compreso tra il 1988 e il 1992, sarebbe emersa una evidente sproporzione tra redditi dichiarati dal condannato e dai suoi conviventi rispetto alle spese sostenute per il fabbisogno familiare e, in particolare, per l'acquisto dei due terreni in questione.
2. - Contro questa ordinanza AN RI, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto opposizione, ex art. 667 c.p.p., comma 4, davanti alla stessa Corte d'assise di appello, riproponendo l'eccezione in ordine all'inapplicabilità della confisca prevista dall'art. 12 sexies cit. in sede esecutiva;
nel merito ha contestato la fondatezza del provvedimento adottato rilevando che, come dimostrato dalla consulenza tecnica prodotta, i beni oggetto della confisca sono stati acquistati dallo stesso e sono sempre stati nella sua esclusiva disponibilità, utilizzati quali beni strumentali per l'esercizio della attività di commercio all'ingrosso di fiori e piante.
Sotto altro profilo ha assunto che il provvedimento opposto non avrebbe evidenziato alcuna prova circa la fittizietà dell'intestazione dei beni.
Per quanto riguarda la congruità dei redditi in relazione all'acquisto dei terreni l'opponente ha evidenziato come il reddito effettivo riguardante la sua attività economica sia ampiamente idoneo a giustificare l'acquisto dei due fondi.
Inoltre, ha censurato l'ordinanza per essersi fondata anche sulle dichiarazioni del collaboratore NT CU, secondo cui per l'acquisto dei terreni vi sarebbe stato l'interessamento della consorteria mafiosa dei IG, di cui faceva parte FR NI.
Ha, infine, chiesto una serie di ulteriori accertamenti istruttori. 3. - Con provvedimento del 30 aprile 2010 la Corte d'assise di appello di Messina ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte, convertendo l'opposizione in ricorso per cassazione, sostenendo che l'opposizione prevista dall'art. 667 c.p.p., comma 4, è finalizzata a consentire l'instaurazione della procedura ordinaria degli incidenti di esecuzione nel solo caso in cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione sia adottato senza formalità (de plano), ma non anche nel caso, come quello in esame, in cui vi sia stato il pieno contraddittorio di tutte le parti.
In sostanza, secondo la Corte d'assise di appello di Messina il valore tutelato dall'art. 667 c.p.p., comma 4, non è il doppio grado di merito, bensì il diritto al contraddittorio camerale, che nella specie sarebbe stato già assicurato dalla decisione oggetto dell'opposizione, sicché una nuova udienza camerale davanti allo stesso giudice dell'esecuzione si risolverebbe in una inutile duplicazione di attività processuale.
4. - Preliminarmente si rileva, richiamando l'orientamento prevalente di questa Corte, che anche nel caso in cui non sia stata attivata la procedura de plano, ma sia stato comunque garantito il contraddittorio delle parti, il rimedio contro il provvedimento di confisca adottato in sede esecutiva è dato sempre dall'opposizione di cui al citato art. 667 c.p.p., comma 4, in quanto diversamente la parte interessata verrebbe privata della possibilità di far valere le doglianze di merito (Sez. 5^, 26 maggio 2009, n. 37134, Banca Nuova s.p.a.; Sez. 1^, 16 ottobre 2008, n. 41078, Arena, Sez. 6^, 21 aprile 2008, n. 25615, Montanaro;
Sez. 1^, 13 novembre 2008, n. 1008, Valletta).
Invero, sul punto esiste un contrasto giurisprudenziale: alcune decisioni di questa Corte hanno ritenuto che nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia irritualmente provveduto ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 3, nel contraddittorio delle parti, anziché de plano, il relativo provvedimento è immediatamente ricorribile per cassazione, in quanto la procedura adottata ha comunque posto in essere una anticipata garanzia del contraddittorio, sicché l'opposizione prevista dall'art. 667 c.p.p., comma 4, si rivelerebbe inutile (Sez. 6^, 25 ottobre 2007, n. 45326; Sez. 1^, 23 dicembre 1996, n. 6387; Sez. 1^, 7 aprile 1995, n. 1146). Tuttavia, nel caso in esame, la perdita di un grado di merito presenta conseguenze concrete di immediata rilevanza, dal momento che la parte interessata non si è limitata alla contestazione del provvedimento di confisca, ma ha proposto articolate istanze istruttorie, chiedendo al giudice dell'opposizione di acquisire una serie di documenti, nonché di sentire alcuni testimoni e di poter produrre dichiarazioni assunte in sede di investigazioni difensive, attività che, come noto, sono precluse in sede di legittimità. 5. - Peraltro, deve registrarsi l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza anche sulla possibilità per la Cassazione di convertire il ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5. Un primo orientamento ritiene che il principio di conversione non sia applicabile all'opposizione, in quanto non ha natura di impugnazione, concludendo nel senso che in tali casi la Cassazione deve pronunciare sentenza di inammissibilità (Sez. un., 25 gennaio 2002, n. 3026;
Sez. 2^, 11 ottobre 2004, n. 39625); altro e prevalente indirizzo, invece, è nel senso di riconoscere la possibilità di riqualificare comunque l'atto di impugnazione in base al principio generale di conservazione degli atti giuridici (Sez. 4^, 20 maggio 2009, n. 23901; Sez. 5^, 26 maggio 2009, n. 37134; Sez. 3^, n. 8124 del 2003;
Sez. 4^, n. 34403 del 2003). Questo Collegio ritiene di aderire a questa seconda impostazione, anche in considerazione del fatto che nel procedimento in oggetto la parte interessata aveva correttamente proposto opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, ed è stato il giudice adito che ha qualificato l'opposizione come ricorso per cassazione. Pertanto, deve ritenersi che questa Corte sia stata erroneamente investita dell'impugnazione, che in forza del principio di conservazione di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5, deve riqualificarsi come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'assise d'appello di Messina per il giudizio di opposizione.
P.Q.M.
Qualificata l'impugnazione come opposizione ex art. 667 c.p.p., comma 4, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di assise di appello di
Messina per la relativa decisione.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010