Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2010, n. 35408
CASS
Sentenza 22 settembre 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il ricorso per cassazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione per il quale è invece previsto come mezzo di impugnazione l'opposizione non deve essere dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione ai sensi dell'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen..

Va qualificato come opposizione, con conseguente trasmissione al giudice dell'esecuzione, il ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione erratamente emesso ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., anziché "de plano", per non privare la parte impugnante della possibilità di far valere le doglianze di merito.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2010, n. 35408
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35408
    Data del deposito : 22 settembre 2010

    Testo completo